Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300024/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento: - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017409 48/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata mediante lettera raccomandata in data 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto a uno dei due soci dell’azienda agricola il pagamento in solido della somma di € 265.590,11 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2002-2003 e 2003-2004; - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017410 49/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata mediante lettera raccomandata in data 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto a uno dei due soci dell’azienda agricola il pagamento in solido della somma di € 265.590,11 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2002-2003 e 2003-2004. sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2021, proposto da Gianpietro Ranghetti, Francesca Ranghetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Botasso, Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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