AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300237/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Farina Opilio e Massimo, unitamente ai soci illimitatamente responsabili Opilio Farina e Massimo Farina, ha impugnato tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificate tra ottobre e dicembre 2021. Le intimazioni richiedevano il versamento complessivo di circa 639.000 euro a titolo di prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione relativi alle campagne agricole degli anni 2000-2001 e 2001-2002, quindi di oltre vent'anni antecedenti. La controversia riguardava iscrizioni nel ruolo "Residui Agea ex DL 27/2019", ossia contributi agricoli diretti gestiti dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. I ricorrenti hanno dedotto eccezioni sia sulla legittimazione passiva dei convenuti sia sulla fondatezza della pretesa tributaria, contestando complessivamente la validità e la regolarità formale e sostanziale delle intimazioni.
Il quadro normativo
La materia tocca il sistema dei contributi agricoli comunitari e nazionali, regolati da norme complesse che incrociano la disciplina del diritto agrario, il diritto tributario e il diritto amministrativo. In particolare, intervengono il decreto legislativo 27 novembre 2019 sulla riscossione dei contributi Agea e la normativa relativa alla gestione, controllo e recupero dei residui pagabili gestiti dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. La competenza a gestire il procedimento di recupero appartiene all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in qualità di soggetto deputato alla riscossione coattiva dei tributi e degli importi assimilati ai tributi. Le intimazioni di pagamento costituiscono atti amministrativi incidenti su diritti e obblighi dei contribuenti agricoli, assoggettati al sindacato della giurisdizione amministrativa secondo i principi ordinari.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia verteva sulla ricevibilità e sulla corretta imputazione soggettiva della pretesa. I ricorrenti contestavano se i convenuti fossero legittimati passivi in relazione alla pretesa di contributi relativi a campagne agricole di più di due decenni antecedenti, e se il procedimento di recupero fosse stato instaurato secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento. Si poneva inoltre la questione della compatibilità temporale dell'azione di recupero alla luce dei termini di prescrizione e decadenza applicabili, nonché della corretta qualificazione giuridica del rapporto tributario sotteso alle intimazioni impugnate.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato i presupposti procedurali per l'ammissibilità della impugnazione e ha ritenuto che il ricorso fosse gravato da una causa di improcedibilità di rilievo processuale. Pur non esplicitando in esteso le ragioni della decisione nel testo pubblicato della sentenza, il collegio ha evidentemente riconosciuto un difetto procedurale tale da impedire il proseguimento del giudizio nel merito, preferendo risolvere la causa su un piano strettamente procedurale anziché affrontare la questione nel merito della spettanza della pretesa tributaria. La decisione di dichiarare l'improcedibilità comporta l'esclusione dal giudizio senza un esame dei motivi sostanziali dedotti dalle parti.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla Società Agricola Farina Opilio e Massimo e dai soci Opilio Farina e Massimo Farina, statuendo altresì la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. Di conseguenza, le intimazioni di pagamento rimangono in vigore e conservano piena efficacia esecutiva, poiché il ricorso è stato estinto per ragioni processuali senza affrontare il merito delle contestazioni sulla fondatezza della pretesa tributaria. I ricorrenti non hanno ottenuto alcuna pronuncia favorevole nel merito, rimanendo gravati dalle intimazioni impugnate.
Massima
La ricevibilità del ricorso amministrativo avverso intimazioni di pagamento di contributi agricoli è subordinata al rispetto dei presupposti procedurali e della legittimazione sostanziale delle parti, la cui mancanza comporta l'improcedibilità del giudizio indipendentemente dal merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001518 54/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 212.752,01 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001 e 2001-2002; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008499 60/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo del servizio postale il 6 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 212.951,80 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001 e 2001-2002; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008497 58/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo del servizio postale il 6 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 212.951,80 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001 e 2001-2002; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2021, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA FARINA OPILIO E MASSIMO, OPILIO FARINA, MASSIMO FARINA, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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