AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300209/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società agricola di persone, la Società Agricola Vallicella Imerio e Roberto, insieme a due suoi soci illimitatamente responsabili, ha impugnato dinanzi al TAR della Lombardia tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) negli anni 2021. Tali intimazioni rivendicavano il pagamento di somme complessivamente superiori a 438.000 euro e 439.000 euro a titolo di prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione, riferiti alle campagne agricole 2005-2006, 2007-2008 e 2008-2009. Il ricorso è stato presentato contro i singoli atti di intimazione e contro il conseguente pignoramento presso terzi. La società ricorrente lamentava illegittimità nelle procedure seguite da ADER e dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), contestando l'ampiezza delle somme rivendicate e i relativi presupposti di fatto e di diritto. Accanto al ricorso annullativo, i ricorrenti hanno anche formulato una domanda di risarcimento danni per le conseguenze economiche derivanti dagli atti impugnati.
Il quadro normativo
La controversia tocca l'ambito della riscossione coattiva di prelievi supplementari derivanti dalla gestione e dal controllo di fondi agricoli comunitari e nazionali, settore disciplinato da una complessa normativa che combina norme di diritto tributario, amministrativo e comunitario. Le intimazioni di pagamento emesse da ADER rappresentano atti esecutivi tendenti all'incasso delle somme dovute a seguito di accertamenti della regolarità dell'utilizzo dei fondi, tipicamente svolti dall'AGEA e successivamente trasferiti alla riscossione. La responsabilità dei soci illimitatamente responsabili della società di persone è disciplinata dal codice civile e dalle norme sulla solidarietà obbligatoria, principi che si applicano anche nel caso di cariche tributarie e di riscossione relative all'attività della società medesima. La legittimità e la regolarità procedurale degli atti di intimazione costituiscono elementi essenziali per la loro validità e per la loro azionabilità in sede di giurisdizione amministrativa.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità delle intimazioni di pagamento emesse da ADER, con particolare riguardo alla corretta quantificazione delle somme dovute e alla regolarità dei procedimenti di verifica e accertamento condotti da AGEA sulle campagne agricole indicate. La questione sottesa riguarda se gli atti di intimazione presentassero vizi procedurali o sostanziali capaci di inficiare la loro validità e se le somme rivendicate fossero effettivamente dovute sulla base dei risultati delle verifiche tecniche e contabili. Un profilo rilevante attiene anche ai termini di decadenza o prescrizione applicabili ai prelievi supplementari e alla responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili in relazione a ciascuna campagna agricola specifica.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha condotto un esame approfondito delle tre campagne agricole oggetto della controversia, differenziando la propria valutazione a seconda della singola campagna. Per la campagna 2007-2008, il TAR ha riscontrato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, accogliendo così il ricorso della società ricorrente e dei soci; tale accoglimento suggerisce che per questa campagna specifica il giudice ha individuato un vizio ritenuto decisivo e insanabile, possibilmente attinente alla procedura di accertamento, alla quantificazione delle somme o al superamento di termini di decadenza. Conversamente, per le campagne 2005-2006 e 2008-2009, il TAR ha ritenuto le intimazioni legittime e il ricorso infondato, evidentemente considerando corretti i presupposti e i procedimenti seguiti da ADER e AGEA. La domanda di risarcimento è stata rigettata, in coerenza con il parziale accoglimento del ricorso: il giudice ha probabilmente ritenuto che il comportamento delle amministrazioni, sebbene illegittimo per la campagna 2007-2008, non raggiungesse la soglia di colpevolezza e dannosità idonea a generare obbligazioni risarcitorie ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa. La compensazione delle spese di giudizio indica una valutazione equilibrata della pronuncia, riconoscendo un risultato parzialmente favorevole a entrambe le parti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso esclusivamente per la campagna 2007-2008, ordinando pertanto l'annullamento della relativa intimazione di pagamento emessa da ADER. Per le altre due campagne (2005-2006 e 2008-2009) il ricorso è stato respinto e le intimazioni conservano piena efficacia giuridica. La domanda di risarcimento è stata rigettata nella sua interezza, escludendo così ogni obbligo di indennizzo a carico delle amministrazioni convenute. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali. Infine, il contributo unificato dovuto per il ricorso è stato messo a carico dell'AGEA, soluzione che riconosce indirettamente una posizione di debolezza o illegittimità nelle posizioni delle amministrazioni convenute quantomeno per uno dei tre anni in questione.
Massima
Gli atti di intimazione di pagamento emessi da ADER per prelievi supplementari su fondi agricoli devono sottostare al controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo quanto alla correttezza procedimentale e sostanziale dell'accertamento della riscossione, ed il ricorso è fondato allorché sussistano vizi decisivi nella quantificazione delle somme o nel rispetto dei termini di decadenza applicabili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001557 00/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 438.520,68 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008601 69/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo ufficiale della riscossione in data 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 439.502,95 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008590 58/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo ufficiale della riscossione in data 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 439.502,95 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009; - dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/684; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2021, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA VALLICELLA IMERIO E ROBERTO, ROBERTO VALLICELLA, TERESA NOTTEGAR, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso per la campagna 2007-2008, come precisato in motivazione, e lo respinge per le campagne 2005-2006 e 2008-2009; (b) respinge la domanda di risarcimento; (c) compensa le spese di giudizio; (d) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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