AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300202/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società agricola ha ricevuto una cartella di pagamento e un presupposto ruolo ordinario reso esecutivo il 23 giugno 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione a un debito presumibilmente derivante da erogazioni ricevute in materia agricola o da obblighi contributivi gestiti dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Il ricorrente ha contestato la legittimità sia del procedimento che ha generato il debito sia degli atti di riscossione, lamentando vizi nella formazione della cartella e del ruolo, oltre a irregolarità di carattere amministrativo nella loro emissione. La controversia si è sviluppata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel contesto dei ricorsi relativi a provvedimenti tributari e di riscossione coattiva.
Il quadro normativo
La materia in esame riguarda le regole relative alla riscossione coattiva dei debiti tributari e para-tributari, disciplinate dal decreto legislativo 112/1999 e dalle disposizioni sul procedimento di riscossione, nonché dalle norme sulla tutela dei diritti procedurali degli obbligati. Il procedimento amministrativo di emissione delle cartelle di pagamento e dei ruoli ordinari deve rispettare i requisiti di legge relativi alla corretta intestazione, all'esattezza della documentazione di base, alla corretta notificazione e alla compilazione formale degli atti. Le agenzie di riscossione, pur dotate di ampi poteri esecutivi, rimangono sottoposte al controllo giurisdizionale amministrativo in caso di vizi procedurali o di violazione dei diritti dei contribuenti. Inoltre, l'AGEA, in qualità di organismo che eroga fondi pubblici e comunitari, è soggetta alle regole di trasparenza e di corretta gestione amministrativa.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni complesse circa la legittimità della cartella di pagamento e del ruolo ordinario, presumibilmente contestando sia il procedimento amministrativo che ha generato i presupposti del debito sia i vizi formali e sostanziali negli atti di riscossione. La controversia investiva il tema più generale della compatibilità tra i procedimenti di riscossione coattiva adottati dall'AdER e i principi generali di corretta amministrazione, nonché la corretta interpretazione delle norme sulla costituzione del debito nel settore agricolo e le obbligazioni derivanti dalla percezione di fondi comunitari. La decisione parziale del giudice suggerisce che il ricorrente ha sostenuto molteplici contestazioni, non tutte accolte, probabilmente perché alcune risultavano fondate mentre altre non reggevano a una rigorosa analisi giuridica.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha operato una valutazione articolata della ricoranza, distinguendo tra i vizi effettivamente riscontrati negli atti impugnati e le censure che non trovavano adeguato fondamento. Nel riconoscere l'accoglimento parziale, il giudice ha presumibilmente rilevato che la cartella di pagamento e il presupposto ruolo ordinario contenevano difetti significativi nel procedimento amministrativo, nella documentazione di base o nella loro formale corretta redazione, tali da invalidare gli atti o almeno parte di essi. Tuttavia, il fatto che l'accoglimento sia stato solo parziale indica che il collegio non ha ritenuto di annullare integralmente le pretese creditizie, bensì di eliminare gli atti viziati mantenendo forse il sottostante presupposto del debito o accogliendo solo parte delle censure. La compensazione delle spese suggerisce che il giudice ha valutato la controversia come caratterizzata da ragionevoli dubbi da entrambi i lati, senza attribuire una responsabilità prevalente a nessuna delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella di pagamento, il presupposto ruolo ordinario reso esecutivo il 23 giugno 2021 e ogni atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento di riscossione contestato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna è rimasta a carico delle proprie. La sentenza è stata resa esecutiva per mezzo dell'ordine all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento, comportando l'obbligo della Agenzia delle Entrate-Riscossione di sospendere la riscossione coattiva sulla base degli atti annullati.
Massima
La cartella di pagamento e il ruolo ordinario emessi in violazione delle norme sul procedimento amministrativo possono essere annullati dal giudice amministrativo quando affetti da vizi formali o procedurali significativi, fermo restando il diritto dell'amministrazione di agire correttamente secondo le disposizioni normative vigenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: a) della cartella di pagamento n. -OMISSIS-; b) del presupposto ruolo ordinario n-OMISSIS-reso esecutivo in data 23.6.2021; c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. sul ricorso numero di registro generale 779 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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