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Sentenza n. 202300002/2023

Sentenza n. 202300002/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300002/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda una controversia tra la Società Agricola Semplice Foglia Pietro e Bernardino e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nonché l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede a Brescia. La società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento numero 022 2021 90002469 00/000, notificata a fine ottobre 2021 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, attraverso la quale le era stato intimato il pagamento di una somma rilevante pari a 1.150.523,13 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione. Tali importi si riferivano alle campagne di attribuzione dei contributi agricoli relative agli anni 2002-2003, 2003-2004 e 2005-2006. La società agricola ha ritenuto illegittima tale pretesa della pubblica amministrazione e ha sottoposto il provvedimento al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale con l'intento di ottenerne l'annullamento integrale, deducendo vizi procedurali e sostanziali nella formazione e nella notificazione dell'atto di riscossione.

Il quadro normativo

La materia riguarda la disciplina dei contributi e dei finanziamenti agricoli, regolata da una complessa normativa europea e nazionale che affida alle agenzie specializzate, quali l'AGEA, il compito di erogare gli aiuti e di recuperare eventuali importi indebitamente percepiti. Il procedimento di riscossione è disciplinato dalle norme ordinarie sulla riscossione dei crediti tributari e amministrativi, con l'intervento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione quale gestore della riscossione per conto dell'amministrazione creditrice. La materia è inoltre sottoposta ai principi generali del diritto amministrativo relativi alla legittimità formale dei provvedimenti, ai termini di decadenza e prescrizione, alla corretta motivazione e al rispetto dei diritti procedurali del privato. Assume rilievo specifico la questione della tempestività della notificazione dell'atto di riscossione e dell'osservanza delle formalità stabilite dalle norme sulla riscossione coattiva, nonché l'applicazione corretta della normativa in materia di contributi agricoli.

La questione giuridica

Il punto controverso affrontato dal giudice amministrativo attiene alla legittimità formale e sostanziale dell'intimazione di pagamento emanata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in relazione a crediti tributari e contributivi relativi a campagne agricole risalenti agli anni 2002-2006, notificata a distanza di quasi venti anni dai periodi oggetto della richiesta. La società ricorrente ha evidenziato possibili vizi nella procedura di notificazione, nella determinazione della somma dovuta e nella corretta applicazione della normativa sui termini di decadenza per l'azione di riscossione. Risultava centrale la questione se l'amministrazione avesse operato entro i termini di legge per agire e se la modalità di notificazione attraverso casella PEC fosse corretta secondo la disciplina vigente, nonché se fossero stati rispettati i principi di proporzionalità e correttezza amministrativa nel richiedere il pagamento di un importo così elevato per periodi così remoti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le deduzioni delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 19 ottobre 2022, ha analizzato la legittimità dell'atto impugnato in relazione ai vizi procedurali e sostanziali prospettati dalla ricorrente. Benché la sentenza non riporta estesamente la motivazione nel testo disponibile, l'accoglimento parziale del ricorso indica che il collegio ha ritenuto fondato almeno in parte quanto dedotto dalla società agricola, identificando specifici vizi nell'atto di riscossione o nella procedura seguito. La compensazione delle spese di giudizio evidenzia una valutazione equilibrata da parte del giudice, il quale ha riconosciuto fondatezza a talune censure della ricorrente pur non accogliendo completamente la domanda di annullamento integrale. Il riferimento al contributo unificato a carico dell'AGEA rappresenta un elemento aggiuntivo di significatività nella direzione di un parziale riconoscimento dei difetti dell'azione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando l'annullamento dell'intimazione di pagamento solo in relazione a parte delle pretese avanzate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, evitando che una di esse sostenesse l'intero onere economico della controversia. Ha inoltre posto il contributo unificato a carico dell'AGEA, configurando una responsabilità della pubblica amministrazione per la gestione della causa. La sentenza è stata pronunciata nel corso della camera di consiglio del 19 ottobre 2022 ed è stata ordinata l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, vincolando pertanto l'AGEA e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al rispetto della decisione giudiziale.

Massima

L'atto di riscossione coattiva adottato dall'amministrazione tributaria è suscettibile di annullamento totale o parziale da parte del giudice amministrativo quando sussistono vizi procedurali nella notificazione, carenze nella determinazione della base imponibile o violazione dei termini di decadenza, indipendentemente dall'entità della somma o dalla remota collocazione temporale dei periodi di riferimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90002469 00/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata in data successiva al 14 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “noreply.lombardia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.150.523,13 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006;
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2021, proposto da
FOGLIA PIETRO E BERNARDINO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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