AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300197/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Donzelli Alessandro ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, una cartella di pagamento numero 035 2021 00080652 28 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sede di Cremona, insieme al relativo ruolo di riscossione. La controversia riguarda il recupero di somme relative a erogazioni in agricoltura, in particolare a contributi e aiuti gestiti dall'AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. La cartella contestata comprendeva pretese relative a più campagne agricole, con specifico riferimento almeno alla campagna 2008/2009. La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di riscossione e del relativo procedimento che lo aveva generato, prospettando vizi sia procedurali che sostanziali nella formazione della cartella stessa.
Il quadro normativo
La materia rientra nel complesso sistema di controllo e gestione dei contributi agricoli di provenienza comunitaria, disciplinati dal diritto europeo della politica agricola comune e recepiti nella legislazione italiana attraverso disposizioni che affidano ad AGEA il compito di erogare i fondi e verificare il rispetto delle condizioni di fruibilità. La riscossione coattiva di somme dovute dall'agricoltore è regolata dal codice della riscossione, che prevede procedure formali rigorose per l'emissione delle cartelle e l'iscrizione nei ruoli. Nel caso di recuperi di contributi indebitamente percepiti, trovano applicazione anche i principi del diritto amministrativo generale relativi alla decadenza dai diritti della pubblica amministrazione, al rispetto dei termini di legge e ai principi di proporzionalità e tutela dell'affidamento.
La questione giuridica
Il punto controverso centrale riguardava la legittimità della cartella di pagamento nella sua interezza, con particolare riferimento ai vizi procedurali e sostanziali che potessero inficiare il potere della pubblica amministrazione di recuperare somme relative a contributi agricoli. La questione si articolava su piani diversi: da un lato, se la cartella fosse stata emessa rispettando i termini di decadenza previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di recupero; dall'altro, se i vizi contestati dalla ricorrente fossero rilevanti per l'intera cartella o soltanto per talune annualità; infine, se la ricorrente avesse titolo per impugnare l'intero provvedimento o soltanto parti di esso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare le censure della ricorrente, ha accertato che per quanto concerneva la campagna 2008/2009 sussistevano difetti radicali nella cartella di pagamento tali da determinarne l'annullamento. Questo giudizio positivo sulla ricorrente per la campagna 2008/2009 suggerisce che il collegio abbia ritenuto provati vizi procedurali gravi, quale il superamento dei termini di decadenza entro i quali la pubblica amministrazione poteva esercitare il diritto di recupero della somma, oppure l'irragionevolezza manifesta della pretesa, o ancora l'assenza di idonea motivazione dell'atto nel rispetto dei principi amministrativi fondamentali. Tuttavia, per il resto della cartella, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, il che indica che aveva riscontrato profili di natura processuale ostative all'accertamento del merito, come la tardività della proposizione di talune censure, l'indeterminatezza dei vizi lamentati per quelle annualità, oppure l'assenza dei presupposti di legittimazione attiva della ricorrente rispetto a specifiche menzioni della cartella.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso soltanto parzialmente, annullando la cartella esclusivamente per la parte relativa alla campagna 2008/2009, mentre ha dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento per il resto delle annualità comprese nel provvedimento impugnato. La compensazione delle spese di giudizio comporta che ciascuna parte sopporta i propri costi, non operando la tradizionale condanna al pagamento delle spese della parte soccombente. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa comporta che l'amministrazione deve conformarsi al provvedimento giurisdizionale e provvedere al ritiro o alla rettifica della cartella limitatamente all'annualità per la quale il ricorso è stato accolto.
Massima
La pubblica amministrazione deve rispettare i termini di decadenza per l'esercizio del potere di recupero dei contributi agricoli concessi, e cartelle di riscossione che incorporino pretese relative a periodi per i quali detti termini sono decorsi sono illegittime e devono essere annullate in via amministrativa o giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della cartella di pagamento n. 035 2021 00080652 28 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona; - del ruolo indicato nella cartella impugnata. sul ricorso numero di registro generale 814 del 2021, proposto da Azienda Agricola Donzelli Alessandro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando: - accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui fa valere il credito relativo alla campagna 2008/2009; - per il resto lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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