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Sentenza n. 202300192/2023

Sentenza n. 202300192/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300192/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Agricola Perletti S.S., impresa agricola con sede in provincia di Bergamo, ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Bergamo, una cartella di pagamento numero 019 2021 00101629 16 000 per un debito iscritto a ruolo. La cartella era stata emessa sulla base di un credito vantato dall'AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale ente affidatario della riscossione. L'impresa agricola, ritenendo che il credito oggetto della cartella fosse ormai prescritto, ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel 2021, chiedendo l'annullamento sia della cartella di pagamento che del relativo ruolo. La controversia ruota attorno alla questione della tempestività e della validità della procedura di riscossione coattiva avviata nei confronti dell'azienda agricola, con il ricorrente che contestava il diritto stesso dell'amministrazione a riscuotere il debito per effetto della scadenza dei termini di prescrizione.

Il quadro normativo

La materia è regolata dalle norme sulla prescrizione dei crediti tributari e amministrativi, dal decreto legislativo 546/1992 che disciplina il contenzioso tributario, e dalla normativa sulla riscossione coattiva gestita dal sistema delle Agenzie delle Entrate. I crediti delle amministrazioni pubbliche e delle agenzie ad esse collegate, qualora non riscossi volontariamente nel termine previsto dalla legge, seguono la procedura di iscrizione a ruolo e di emissione di cartelle di pagamento. La prescrizione rappresenta un'eccezione rilevante anche d'ufficio nei procedimenti amministrativi, che estingue il diritto della pubblica amministrazione di riscuotere il credito decorso il termine legale. Il principio del favor debitoris e della trasparenza amministrativa impongono che le pubbliche amministrazioni non possano aggredire patrimonialmente i cittadini e le imprese quando il loro diritto alla riscossione sia già estinto per effetto della prescrizione.

La questione giuridica

Il punto fondamentale della controversia era se il credito dell'AGEA fosse ormai prescritto al momento dell'iscrizione a ruolo e della successiva emissione della cartella di pagamento, e dunque se la procedura di riscossione coattiva avesse natura illegittima perché esercitata in assenza di un credito ancora azionabile. L'impresa ricorrente sosteneva che la prescrizione del credito dovesse essere riconosciuta dal giudice amministrativo, il quale potrebbe anche pronunciarsi d'ufficio su tale questione. Da parte dell'amministrazione, invece, si poteva sottintendere la contestazione dell'applicabilità della prescrizione oppure il ritenimento che il termine non fosse ancora scaduto. La questione assume rilievo particolare perché la mancata considerazione della prescrizione comporterebbe l'esercizio di un potere amministrativo totalmente privo di fondamento e lesivo dei diritti della parte ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato attentamente i presupposti della prescrizione e ha verificato se, al momento dell'iscrizione a ruolo, il credito dell'AGEA fosse ancora suscettibile di riscossione coattiva. Il TAR ha riconosciuto che gli elementi di fatto e di diritto allegati dalla ricorrente erano tali da comprovare l'intervenuta prescrizione del credito, applicando i termini ordinatori previsti dalla legge per l'estinzione dei diritti creditizi della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo ha quindi accolto la tesi secondo cui l'emissione della cartella e l'iscrizione a ruolo su un credito ormai prescritto costituiscono un atto illegittimo per carenza della base giuridica, cioè per assenza del diritto di credito ancora vivo. Il collegio ha valutato la questione della prescrizione come una causa di illegittimità rilevante ex se, in quanto l'atto amministrativo non poteva non essere privato di fondamento se esercitato nei confronti di un credito estinto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso proposto dalla Società Agricola Perletti e ha dichiarato la prescrizione del credito vantato dall'AGEA, ordinando implicitamente l'annullamento della cartella di pagamento e del relativo ruolo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese. La sentenza ordina che sia data esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che comporta l'obbligo della Agenzia delle Entrate – Riscossione di cancellare la cartella dal sistema e di cessare ogni azione di riscossione coattiva nei confronti dell'impresa ricorrente.

Massima

La riscossione coattiva di un credito amministrativo mediante cartella di pagamento è illegittima quando il credito stesso sia ormai estinto per effetto della prescrizione intercorsa, circostanza che il giudice amministrativo valuta quale causa di annullamento dell'atto rilasciato in assenza di fondamento giuridico.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- della cartella di pagamento n. 019 2021 00101629 16 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo;
- del ruolo indicato nella cartella impugnata.
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2021, proposto da
Società Agricola Perletti S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la prescrizione del credito vantato dall’Agea.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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