AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300183/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Roberto Picchi, in qualità di socio della Società Agricola Picchi Pierluigi, ha ricevuto il 20 dicembre 2021 un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella sede di Brescia. In questa intimazione gli veniva richiesto il pagamento in solido della somma di 112.781,28 euro, comprendente prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione relativi alle campagne agricole dei periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1999-2000. Picchi ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di questo atto amministrativo, contestandone la legittimità. La controversia sorge dunque nel settore dei fondi e dei contributi agricoli europei, un ambito in cui la responsabilità gestionale e la corretta applicazione delle norme comunitarie rivestono importanza fondamentale. Il ricorso è stato proposto contro sia l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), sia l'ADER (Agenzia delle Entrate – Riscossione), in quanto organi coinvolti nella gestione e nel recupero della pretesa tributaria legata ai prelievi supplementari.
Il quadro normativo
La materia riguarda l'applicazione della normativa in tema di contributi e pagamenti diretti nel settore agricolo, disciplinati da regolamenti comunitari e dalla legislazione nazionale di recepimento. I prelievi supplementari costituiscono una forma di contributo correlato a specifiche campagne agricole e sono soggetti a regimi di controllo e di eventual recupero qualora emerga che i requisiti di accesso non siano stati rispettati. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione agisce in qualità di soggetto preposto al recupero coattivo dei crediti tributari e para-tributari attraverso atti di intimazione e procedure di riscossione. La competenza del Tribunale Amministrativo Regionale sorge dalla natura amministrativa degli atti impugnati e dal fatto che ricadono nella sfera di applicazione della giustizia amministrativa, disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo. Gli articoli 35 comma 1-c e 85 comma 9 del Codice del Processo Amministrativo costituivano il fondamento normativo della competenza e della procedura che il TAR ha applicato nel decidere il ricorso.
La questione giuridica
Il nodo controverso concerne la legittimità dell'intimazione di pagamento emessa nei confronti del ricorrente in qualità di socio della società agricola, con particolare riguardo alla fondatezza della pretesa tributaria e alle modalità di notificazione e quantificazione della stessa. Emerge una questione di responsabilità solidale tra il socio e la società, nonché il tema dell'esigibilità del credito relativo a prelievi supplementari riferiti a campagne risalenti a più di venti anni prima della notificazione. La complessità risiede altresì nella verificazione di eventuali vizi procedurali nell'emissione dell'atto, nella corretta individuazione dei soggetti passivi e nella legittimità della pretesa amministrativa sottostante.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, bensì solo il dispositivo, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso suggerisce che il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso per ragioni procedurali e di competenza che ne hanno impedito l'esame nel merito. La causa potrebbe essere stata dichiarata improcedibile per una molteplicità di motivi: l'assenza di una legittimazione sostanziale del ricorrente a impugnare l'atto, la mancanza di interesse attuale e concreto, oppure vizi procedurali nell'instaurazione della causa. Il collegio giudicante, composto da Bernardo Massari (Presidente), Mauro Pedron (Estensore) e Massimo Zampicinini (Referendario), ha ritenuto che le questioni sollevate dal ricorrente non potessero essere esaminate nel merito a causa di un ostacolo procedurale ritenuto insuperabile. La compensazione delle spese di giudizio indica che il tribunale non ha ritenuto né totalmente fondata la posizione del ricorrente né interamente legittima quella dell'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Roberto Picchi, impedendo così l'esame nel merito delle contestazioni mosse all'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Di conseguenza, l'atto di intimazione rimane in vigore e la pretesa tributaria di 112.781,28 euro rimane sostanzialmente impregiudicata dalla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna delle parti partecipi al processo sostiene le proprie spese senza diritto a compenso dalla controparte. La sentenza è stata pronunciata definitivamente in camera di consiglio il 14 dicembre 2022 e ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Qualora il ricorso amministrativo presenti vizi procedurali insanabili che impediscono l'accesso al merito della controversia, il giudice amministrativo può dichiarare il ricorso improcedibile senza entrare nel merito della questione sostanziale, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018365 86/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata mediante lettera raccomandata in data 20 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto al ricorrente, in qualità di socio di una società agricola, il pagamento in solido della somma di € 112.781,28 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000; sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2021, proposto da ROBERTO PICCHI, in qualità di socio della SOCIETÀ AGRICOLA PICCHI PIERLUIGI, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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