AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - RICALCOLO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE - ISTANZA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600179/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un'azienda agricola operante nel settore lattiero (Az. Agr. Chiari Francesco) ha ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro un diniego di autotutela emesso da AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in data 2 giugno 2022. Il ricorrente contestava un prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per un determinato anno agricolo, ritenendo tale prelievo illegittimo e non conforme ai criteri stabiliti da tre importanti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. L'azienda agricola aveva presentato istanza di autotutela ex articolo 1 della Legge n. 228/2012, chiedendo a AGEA di riesaminare il provvedimento e ricalcolare il prelievo secondo le statuizioni europee citate (sentenze C-348/18, C-46/18 e C-377/19), alle quali si attribuiva efficacia interpretativa vincolante per l'ordinamento italiano. Tuttavia, nel corso dell'udienza pubblica del 20 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato dinanzi al TAR di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarazione che ha condotto il giudice a dichiarare il ricorso improcedibile senza entrare nel merito della controversia.
Il quadro normativo
Il prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino rientra nel complesso regime della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea ed è disciplinato da normative comunitarie e dai relativi decreti nazionali di adeguamento. La Legge n. 228/2012 riconosce ai contribuenti agricoli il diritto di presentare istanze di autotutela all'amministrazione AGEA, al fine di ottenere il riesame dei provvedimenti alla luce di nuove interpretazioni giuridiche o di evoluzioni della giurisprudenza, segnatamente da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le sentenze della Corte di Giustizia costituiscono fonte interpretativa vincolante per gli ordinamenti nazionali e comportano l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformare l'applicazione delle proprie discipline ai principi così affermati dal giudice sovranazionale. Il Codice del Processo Amministrativo, in particolare gli articoli 35 e 85, disciplina le condizioni di ricevibilità e procedibilità dei ricorsi amministrativi, prevedendo che il ricorrente debba conservare durante l'intero corso della lite un interesse concreto e attuale alla prosecuzione della causa, pena l'improcedibilità del ricorso medesimo.
La questione giuridica
La controversia di merito verteva sulla legittimità del prelievo supplementare applicato da AGEA e sulla corretta interpretazione della normativa comunitaria agricola secondo i criteri stabiliti dalle tre sentenze della Corte di Giustizia invocate dal ricorrente. In altre parole, era questione centrale se l'amministrazione avesse il dovere di ricalcolare il prelievo sulla base dei precedenti europei più favorevoli al contribuente, riconoscendo così un debito inferiore o addirittura inesistente. La ricorrente sollevava altresì una questione di legittimità della procedura amministrativa e della corretta iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti gestito da AGEA secondo l'articolo 8 ter della Legge n. 33/2009. Da un profilo processuale, inoltre, era rilevante se il ricorrente avesse il diritto di ottenere dal giudice un pronunciamento sulla fondatezza della propria pretesa indipendentemente dal comportamento omissivo dell'amministrazione, secondo il principio dell'articolo 31, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante non ha affrontato la valutazione nel merito della controversia, in quanto ha proceduto secondo la logica della soppressione della lite per sopravvenuto vizio processuale. La dichiarazione resa dal ricorrente all'udienza pubblica del 20 novembre 2025, mediante la quale ha esplicitamente comunicato la perdita dell'interesse a proseguire il giudizio, ha determinato l'estinzione della causa secondo i criteri normativi stabiliti dagli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo. L'interesse ad agire costituisce una condizione processuale essenziale e imprescindibile per la ricevibilità di qualsiasi azione dinanzi al giudice: quando tale interesse viene meno durante la pendenza del giudizio, la lite perde la propria ragion d'essere e il giudice non può proseguire nel giudizio di merito. Il TAR ha quindi correttamente applicato il principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse, manifestata dalla stessa parte ricorrente, estingue il giudizio indipendentemente dalla fondatezza della pretesa dedotta in ricorso, eliminando così la necessità di un pronunciamento nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi alcunché sulla legittimità del prelievo supplementare o sulla fondatezza della richiesta di autotutela. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che importa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza che vi sia stata una condanna della parte soccombente verso quella vittoriosa. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità di legge.
Massima
La dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, resa dalla parte ricorrente nel corso della lite dinanzi al giudice amministrativo, determina l'improcedibilità del ricorso e conseguente estinzione della controversia senza pronunciamento nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento - del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0043394 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012; nonché - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; nonché - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per la dichiarazione dell'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente. - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. sul ricorso numero di registro generale 767 del 2022, proposto da: Az. Agr. Chiari Francesco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia, Carlo Zima 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Apl- Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura; Vista la dichiarazione resa all’udienza pubblica del 20 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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