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Sentenza n. 202600155/2026
12 febbraio 2026

Sentenza n. 202600155/2026

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - RICALCOLO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data12 febbraio 2026
Numero202600155/2026
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.36489 Comunicazione: CP700-4485536-P notificata alla ricorrente in data 14 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002;
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2022, proposto da
AZIENDA AGRICOLA TIRELLI GIUSEPPE E F.LLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e letta la nota di passaggio in decisione depositata da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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