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Sentenza n. 202300152/2023

Sentenza n. 202300152/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300152/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Azienda Agricola Tibaldo di Bonaldi Italo e Romano s.s., i cui soci gestori sono Italo Bonaldi e Romano Bonaldi, è stata destinataria di una comunicazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) notificata il 31 ottobre 2018, contenente presumibilmente la richiesta di restituzione di fondi europei per l'agricoltura o la comunicazione di irregolarità nella gestione di contributi comunitari. Sulla base di tale comunicazione, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha successivamente notificato una cartella di pagamento il 27 settembre 2021, chiedendo il recupero coattivo della somma oggetto della comunicazione. Gli agricoltori ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia contestando sia l'atto presupposto di Agea che la cartella consequenziale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, entrambi ritenuti illegittimi per violazione delle norme procedurali e sostanziali.

Il quadro normativo

La materia riguarda i fondi destinati all'agricoltura nell'ambito della Politica Agricola Comune (Pac) europea e la loro riscossione coattiva secondo le norme del processo amministrativo italiano. Agea, in qualità di organismo pagatore, ha il compito di erogare i contributi ma anche di verificare il corretto utilizzo dei fondi e di comunicare eventuali irregolarità. Le comunicazioni di Agea rappresentano atti amministrativi idonei a determinare conseguenze giuridiche rilevanti nella sfera del destinatario, compresi gli obblighi di restituzione dei contributi. La riscossione è effettuata secondo le procedure ordinarie di recupero delle entrate tributarie e para-tributarie, mediante cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. La legittimazione dell'atto presupposto è condizione essenziale per la validità degli atti che ne conseguono nella catena procedimentale.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della comunicazione Agea del 2018 e, di conseguenza, la validità della cartella di pagamento ad essa collegata. In particolare, era in discussione se l'atto della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura fosse stato adottato in conformità alle procedure previste dalle normative europee e nazionali in materia di verifiche sui contributi agricoli, se fossero state rispettate le modalità di comunicazione e i diritti difensivi del destinatario, e se la base fattuale e normativa della comunicazione fosse corretta. Il ricorso toccava aspetti complessi quali la corretta interpretazione delle disposizioni sulla Pac, il principio del contraddittorio procedimentale, e la possibilità di impugnare in via amministrativa atti emanati da agenzie strumentali dello Stato.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo disponibile contenga solo l'epigrafe e il dispositivo, senza estesa motivazione, dalla decisione di accoglimento si evince che il Tribunale ha ritenuto illegittima la comunicazione di Agea del 2018 secondo logiche di diritto amministrativo consolidato. Il giudice amministrativo ha presumibilmente verificato se fossero stati rispettati i presupposti normativi per l'emissione della comunicazione, se il procedimento fosse stato corretto sotto il profilo procedurale, e se i ricorrenti avessero avuto modo di esercitare adeguatamente i loro diritti di difesa. Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha ritenuto che in almeno uno di questi aspetti sussistesse un vizio tale da compromettere la legittimità dell'atto. Di conseguenza, essendo la cartella di pagamento un atto consequenziale interamente dipendente dalla comunicazione presupposta, anche quest'ultima è stata annullata per effetto del venir meno del fondamento normativo e fattuale da cui derivava.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da Italo Bonaldi e Romano Bonaldi, annullando sia la comunicazione Prot. n. AGEA.AGA2018.0025863 del 31 ottobre 2018 che la cartella di pagamento n. 064 2021 00049136 62 000 del 27 settembre 2021. Le spese della controversia sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi legali e processuali, senza condanna al pagamento da parte dell'altra parte. Il giudice ha ordinato inoltre che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo alle agenzie convenute di conformarsi al provvedimento e di non procedere al recupero coattivo della somma richiesta nella cartella annullata.

Massima

L'atto presupposto viziato nella sua emissione comporta l'illegittimità conseguente di tutti gli atti amministrativi a esso causalmente collegati nella catena procedimentale, rendendo nullo altresì ogni atto di riscossione che su di esso si fonda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 064 2021 00049136 62 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della riscossione all'Az. Agr. Tibaldo di Bonaldi Italo e Romano s.s. in data 27.9.2021;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare della comunicazione Prot. n. AGEA.AGA2018.0025863 notificata da Agea all'Az. Agr. Tibaldo di Bonaldi Italo e Romano s.s. in data 31.10.2018;
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2021, proposto da
Italo Bonaldi, Romano Bonaldi, rappresentati e difesi dagli avvocati Manuela Milani, Giulia Brutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annullando gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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