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Sentenza n. 202600145/2026
10 febbraio 2026

Sentenza n. 202600145/2026

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - RICALCOLO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data10 febbraio 2026
Numero202600145/2026
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2022.29760 del 8/9/2022, notificato da AGEA in data 26/09/2022 all'Az. Ag. Marzocchi Giuseppe, avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2004/2005 della somma di € 458.554,09 a titolo di capitale e di € 156.590,13 a titolo di interessi, (doc. 1), nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto;
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2022, proposto da
Giuseppe Marzocchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal ricorrente il 26.1.2026, nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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