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Sentenza n. 202600143/2026
10 febbraio 2026

Sentenza n. 202600143/2026

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - RICALCOLO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data10 febbraio 2026
Numero202600143/2026
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
PER L'ANNULLAMENTO
- della comunicazione AGEA - Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35122 Comunicazione: CP700-4485331-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/01 e 2002/03;
-nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Mangiavini F.lli Giovanni e Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, vista l’istanza di passaggio in decisione depositata da parte ricorrente il 3.2.2026, nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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