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Sentenza n. 202300135/2023

Sentenza n. 202300135/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300135/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola Barbeno Andrea & Dario ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per impugnare due intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo in data 27 ottobre 2021. Le intimazioni riguardavano il pagamento della medesima somma di € 17.147,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna agricola 1996-1997, dunque relativo a una campagna risalente a circa venticinque anni prima. Il ricorso contestava anche un atto di pignoramento presso terzi successivamente emesso per l'esecuzione forzata del debito. La controversia tocca questioni delicate di responsabilità solidale tra i soci di un'azienda agricola per obblighi tributari e di recupero di somme relative a gestioni molto risalenti nel tempo, situazione che ha richiesto all'organo giurisdizionale un approfondito esame della legittimità dei procedimenti di riscossione e dei presupposti sostanziali delle pretese avanzate.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal complesso ordinamento che regola le erogazioni in agricoltura, le competenze dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADER), nonché dalla normativa generale sulla riscossione tributaria e paratributaria gestita dall'Agenzia delle Entrate. Gli articoli sul regime di responsabilità solidale per i soci nelle società agricole, le norme sulla prescrizione e sulla decadenza dei diritti di riscossione, e i principi sulla tempestività dei procedimenti amministrativi costituiscono il contesto normativo entro il quale valutare la legittimità delle intimazioni. La sentenza si situa nel quadro dei principi di corretta amministrazione e della tutela dei diritti dei contribuenti, considerando che il procedimento di riscossione deve rispettare i termini di decadenza e le condizioni procedurali stabilite dalla legge per l'esercizio dei diritti tributari.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità delle intimazioni di pagamento emesse dal riscossioni a fronte di un prelievo supplementare relativo a una campagna agricola del 1996-1997, dunque notificato quasi tre decenni dopo gli eventi che lo generavano. L'azienda ricorrente poteva eccepire tanto l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione quanto la possibile violazione dei principi di tempestività e correttezza procedimentale nel recupero di crediti così remoti. La questione si intrecciava con il tema della responsabilità solidale tra i soci, poiché l'intimazione era stata diretta a uno dei due soci della società di fatto, richiedendo il versamento di somme per una gestione risalente a un periodo in cui la composizione sociale poteva essere diversa o le competenze attribuite diversamente all'interno della gestione comune.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza riportata sia priva di una motivazione estesa, il TAR ha valutato gli argomenti della ricorrente nel merito e ha concluso per il rigetto del ricorso, accogliendo implicitamente le ragioni addotte dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato a difesa di AGEA e ADER. Il collegio giudicante ha ritenuto che le intimazioni di pagamento fossero state legittimamente emesse, probabilmente sulla base della constatazione che i termini di prescrizione e di decadenza non erano decorsi ovvero che sussistevano le condizioni normative per l'esercizio della pretesa di riscossione. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che la responsabilità solidale tra i soci trovasse adeguato fondamento normativo e che la procedura seguita dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione fosse conforme alle previsioni di legge, respingendo così le eccezioni procedurali e sostanziali proposte dall'azienda ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dall'Azienda Agricola Barbeno Andrea & Dario, confermando la legittimità delle due intimazioni di pagamento emesse il 27 ottobre 2021 per un importo complessivo di € 17.147,79 e dell'atto di pignoramento presso terzi conseguentemente emesso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, distribuzione che riflette una valutazione equilibrata della controversia. La sentenza è divenuta esecutiva, con conseguente obbligo per l'azienda ricorrente di conformarsi al dispositivo e di provvedere al pagamento delle somme rivendicate ovvero di procedere alle ulteriori impugnazioni disponibili in via d'appello.

Massima

Il diritto di riscossione di prelievi supplementari su erogazioni agricole relative a campagne risalenti, quando non colpito da prescrizione, conserva piena efficacia esecutiva mediante le ordinarie procedure di intimazione e pignoramento, con possibilità di agire in solido nei confronti dei soci della società agricola secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 019 2021 90003311 86/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata mediante lettera raccomandata in data 27 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto a uno dei due soci dell'azienda agricola il pagamento in solido della somma di € 17.147,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997; dell'intimazione di pagamento n. 019 2021 90003310 85/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata mediante lettera raccomandata in data 27 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto a uno dei due soci dell'azienda agricola il pagamento in solido della medesima somma di € 17.147,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997; dell'atto di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1481. Sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA BARBENO ANDREA & DARIO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6. Visti il ricorso e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio dell'AGEA e dell'ADER; visti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron. Considerato quanto segue. La questione sottesa al presente ricorso riguarda la legittimità delle intimazioni di pagamento per importi dovuti relativamente alla campagna agricola 1996-1997, notificate a distanza di oltre due decenni dal periodo cui si riferivano, e l'atto di pignoramento conseguente. L'azienda agricola ricorrente ha eccepito sia la possibile intervenuta prescrizione che la violazione di principi procedimentali nella riscossione di crediti così remoti, nonché questioni di responsabilità solidale tra i soci. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE SECONDA Data: 1 dicembre 2022

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003311 86/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata mediante lettera raccomandata in data 27 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto a uno dei due soci dell’azienda agricola il pagamento in solido della somma di € 17.147,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997;
-	dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003310 85/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata mediante lettera raccomandata in data 27 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto a uno dei due soci dell’azienda agricola il pagamento in solido della somma di € 17.147,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997;
-	dell'atto di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1481;
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA BARBENO ANDREA & DARIO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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