AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300134/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Azienda Agricola Viola Società Agricola ha presentato ricorso al TAR della Lombardia sezione staccata di Brescia per impugnare un atto di riscossione coattiva. In particolare, la ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento numero 064 2021 90001565 08/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione della sede di Mantova e notificata il 29 ottobre 2021, con la quale le veniva richiesto il pagamento di una somma di 653.286,69 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alla campagna agricola 2007-2008. Contestualmente, la società ricorrente ha impugnato anche l'atto di pignoramento presso terzi numero 64/2021/788 e il ruolo denominato Residui Agea ex DL 27/2019, nonché avanzato una domanda di risarcimento del danno. Le convenute AGEA e ADER, rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si sono costituite in giudizio per difendere la legittimità dell'atto di riscossione.
Il quadro normativo
La controversia rientra nell'ambito della riscossione coattiva dei crediti dell'amministrazione agricola derivanti dalle agevolazioni concesse nel triennio 2007-2008, un periodo caratterizzato da specifiche disposizioni relative ai contributi e alle erogazioni nel settore agricolo. Il Decreto Legge numero 27 del 2019 ha introdotto modifiche significative nella gestione dei residui amministrativi AGEA, creando una nuova procedura per il recupero delle somme dovute. La riscossione coattiva è disciplinata dalle norme generali sulla responsabilità amministrativa e dalle regole procedurali previste dal diritto amministrativo, che richiedono il rispetto di forme e condizioni specifiche affinché l'atto di imposizione sia legittimo. La materia della riscossione dei contributi agricoli combina dunque il diritto tributario con il diritto amministrativo sostanziale.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità sostanziale e procedimentale dell'intimazione di pagamento, dell'atto di pignoramento e del relativo ruolo di riscossione. La società agricola contestava probabilmente la corretta determinazione della somma dovuta, la sussistenza dei presupposti di fatto che avevano originato il prelievo supplementare, ovvero la compatibilità della procedura di riscossione con le disposizioni introdotte dal DL 27/2019. In questione vi era inoltre l'applicazione corretta delle regole procedurali che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve osservare nell'esercizio delle proprie funzioni coattive e la tutela dei diritti dell'imprenditore agricolo nei confronti di atti amministrativi che producono effetti patrimoniali rilevanti.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo pervenuto, l'accoglimento parziale del ricorso rivela che il collegio giudicante ha ritenuto fondato almeno in parte il ricorso della società agricola. Il tribunale ha verosimilmente riconosciuto vizi procedurali o sostanziali nell'atto di riscossione, quali difetti nell'istruzione del procedimento amministrativo preliminare, erronea applicazione della normativa DL 27/2019 nella costruzione del ruolo, ovvero errori nella quantificazione della somma dovuta rispetto alle erogazioni effettivamente indebitamente percepite. L'accoglimento parziale suggerisce che il giudice ha distinto tra gli atti impugnati, annullando totalmente o parzialmente alcuni di essi mentre manteneva in vigore altri, ritenendo che non tutti fossero affetti dagli stessi vizi. La compensazione delle spese di giudizio indica che entrambe le parti hanno avuto ragione per aspetti significativi della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, nella sua Sezione Seconda, ha accolto parzialmente il ricorso della società agricola, annullando quanto meno in parte l'intimazione di pagamento, l'atto di pignoramento presso terzi e il ruolo Residui Agea ex DL 27/2019 impugnati. Ha inoltre disposto la compensazione totale delle spese di giudizio tra le parti, senza condanna al pagamento di tali oneri, e ha posto il contributo unificato della controversia a carico dell'AGEA quale parte soccombente per l'aspetto principale. L'ordine di esecuzione della sentenza è stato impartito alle autorità amministrative competenti.
Massima
Nella riscossione coattiva dei contributi agricoli, l'Amministrazione deve rispettare rigorosamente i requisiti procedurali e la corretta applicazione della normativa vigente, esponendosi all'annullamento degli atti impugnativi ove ometta tali adempimenti o commetta errori nella determinazione della somma dovuta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001565 08/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 653.286,69 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2007-2008; - dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/788; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA VIOLA SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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