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Sentenza n. 202300131/2023

Sentenza n. 202300131/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300131/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola Corazzina Angelo ha ricevuto il 25 ottobre 2021 un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (sede di Mantova) con la quale le veniva richiesto il versamento della somma di € 89.820,30 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alla campagna agricola 2002-2003. L'azienda agricola ricorrente ha contestato questa pretesa presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ritenendo che il prelievo non fosse legittimamente dovuto. La controversia si inserisce nel contesto dei rapporti tra gli operatori agricoli e le amministrazioni pubbliche responsabili della gestione dei contributi e delle erogazioni agricole, in questo caso l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADER).

Il quadro normativo

La controversia riguarda questioni relative ai prelievi e alle erogazioni nel settore agricolo, disciplinati da una complessa normativa che comprende regolamenti europei, la legislazione nazionale e i provvedimenti amministrativi delle agenzie specializzate. Il Decreto Legge 27 del 2019 ha modificato le modalità di gestione dei cosiddetti "Residui Agea", introducendo nuove procedure di riscossione attraverso l'Agenzia delle Entrate. La materia è regolata inoltre da disposizioni in materia di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione tributaria e da principi generali del diritto amministrativo in tema di legittimità dei provvedimenti.

La questione giuridica

Il punto controvertente era se l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avesse correttamente notificato e legittimamente richiesto il pagamento del prelievo supplementare per la campagna 2002-2003, ovvero se sussistessero vizi procedurali o sostanziali nell'emanazione del provvedimento. In particolare, il ricorrente contestava sia la correttezza della somma richiesta sia la legittimità della procedura seguita nella gestione dei residui Agea secondo il Decreto Legge 27/2019. Inoltre, si poneva la questione se l'azienda avesse avuto effettivamente l'obbligo di versamento o se questo fosse stato già estinto o annullato nelle opportune sedi.

La motivazione del giudice

Benché il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, dall'accoglimento parziale del ricorso si desume che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto parzialmente illegittime le pretese dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il giudice ha probabilmente ravvisato fondamento in alcuni dei motivi di ricorso sollevati dall'azienda agricola, per cui ha proceduto all'annullamento almeno parziale dell'intimazione di pagamento. Tuttavia, non ha accolto completamente tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, motivo per cui ha ritenuto opportuno procedere a una compensazione delle spese di giudizio anziché a una loro totale carica sulla controparte. Questa soluzione intermedia riflette una valutazione del giudice secondo cui entrambe le parti avevano fondamenti argomentativi meritevoli di considerazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando almeno in parte l'intimazione di pagamento n. 064 2021 90001532 68/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, stabilendo invece che il contributo unificato fosse a carico dell'AGEA. La sentenza è stata pronunciata in via definitiva nella seduta del 1 dicembre 2022 ed è ordito che sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo i termini stabiliti.

Massima

Nell'ipotesi di contestazione di prelievi supplementari riferiti a campagne agricole risalenti nel tempo, l'amministrazione della riscossione deve operare nel rispetto rigoroso della normativa procedimentale e sostanziale applicabile, essendo sindacabile in giudizio amministrativo la legittimità dei singoli atti e delle modalità di quantificazione delle pretese tributarie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001532 68/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a mezzo raccomandata il 25 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 89.820,30 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2002-2003;
-	del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA CORAZZINA ANGELO, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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