AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300128/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Azienda Agricola Galli Costantino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, al fine di ottenere l'annullamento di un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bergamo in data successiva al 28 ottobre 2021. L'intimazione, con numero 019 2021 90007990 22/000, imponeva il pagamento di 439.374,51 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alla campagna 2008-2009, riguardante presumibilmente contributi o aiuti dell'Unione Europea in materia agricola. La controversia viene a porsi quindi nel settore complesso dei finanziamenti agricoli comunitari, dove l'azienda ricorrente contesta la legittimità della richiesta di restituzione di somme precedentemente riscosse. Le parti convenute AGEA e ADER, rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, hanno partecipato al giudizio difendendo la regolarità del provvedimento impugnato.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nell'ambito della disciplina della Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea e delle sue modalità di implementazione in Italia attraverso AGEA e ADER, enti preposti alla gestione e al controllo dei fondi comunitari destinati al settore agricolo. Le controversie relative a prelievi supplementari in materia di contributi agricoli trovano fondamento nelle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di gestione e controllo dei fondi agricoli, nonché nella normativa nazionale di attuazione. Il procedimento di riscossione coattiva è regolato dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalla disciplina generale sulla riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici. La legittimità di un prelievo supplementare deve essere valutata alla luce dei principi di correttezza amministrativa e della conformità alle procedure previste dalle normative comunitarie e nazionali.
La questione giuridica
La questione controversa concerneva la legittimità dell'intimazione di pagamento di un prelievo supplementare riferito a una campagna del 2008-2009, ovvero a una campagna molto risalente nel tempo rispetto alla data di notifica dell'atto. L'azienda ricorrente presumibilmente lamentava vizi procedurali o sostanziali nel compimento dell'azione di riscossione, oppure eccezioni relative alla decadenza, alla prescrizione o all'illegittimità della pretesa amministrativa. Il nodo centrale della controversia riguardava se l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avesse correttamente proceduto alla notificazione dell'intimazione e se la stessa fosse fondata su una decisione amministrativa legittima e dovutamente motivata in termini di quantificazione della somma dovuta.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha condotto l'esame della ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, valutando la legittimità dell'intimazione sotto il profilo sia procedimentale che sostanziale. Sulla base della documentazione e degli atti istruttori allegati al fascicolo, il collegio giudicante ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avesse agito in conformità alle competenze attribuitele dalla normativa vigente e che il prelievo supplementare fosse stato correttamente determinato dall'amministrazione competente secondo le metodologie previste dai regolamenti comunitari. Il giudice ha respinto le censure mosse dalla ricorrente, ritenendo che non sussistessero vizi tali da inficiare la validità dell'atto impugnato o da comportare l'annullamento dello stesso. La decisione di respingere il ricorso è stata accompagnata dalla compensazione delle spese di giudizio, soluzione che comporta l'allocazione reciproca dei costi procedurali, suggerendo una controversia nella quale entrambe le parti hanno presentato posizioni non manifestamente irragionevoli.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Azienda Agricola Galli Costantino, confermando così la legittimità dell'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Di conseguenza, l'azienda ricorrente rimane obbligata al pagamento della somma di 439.374,51 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi procedurali. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati Bernardo Massari, Mauro Pedron e Massimo Zampicinini.
Massima
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione agisce in conformità alle proprie competenze ordinaria quando provvede all'intimazione di pagamento di un prelievo supplementare relativo a contributi agricoli comunitari, sulla base di determinazioni effettuate secondo i regolamenti comunitari e dalla pubblica amministrazione competente, e il giudice amministrativo respinge il ricorso della parte che non dimostri l'illegittimità del provvedimento nella sua formazione procedimentale o nella sua determinazione quantitativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90007990 22/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata in data successiva al 28 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 439.374,51 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2008-2009; sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA GALLI COSTANTINO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →