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Sentenza n. 202300116/2023

Sentenza n. 202300116/2023

AGRICOLTURA - CONNESSIONE CON ATTIVITA' AGRITURISTICA – CERTIFICAZIONE - AGGIORNAMENTO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300116/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una azienda agricola ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, impugnando il diniego opposto dalla pubblica amministrazione competente relativamente alla certificazione o all'aggiornamento della certificazione di connessione della propria attività con un'operazione agrituristica. La fattispecie rientra nella disciplina delle attività connesse all'agricoltura, attraverso le quali gli imprenditori agricoli possono diversificare la produzione e integrare i ricavi mediante prestazioni agrituristiche quali l'ospitalità rurale, la ristorazione, le attività ricreative e didattiche. L'amministrazione aveva rigettato la domanda di certificazione o aggiornamento della certificazione, presumibilmente ritenendo non sussistenti i presupposti normativi per il riconoscimento di tale connessione. L'azienda ricorrente ha contestato il diniego, assumendo che tale provvedimento fosse illegittimo e contrario alla normativa che disciplina le attività connesse in ambito agricolo.

Il quadro normativo

La materia delle attività connesse all'agricoltura è disciplinata dal codice civile, in particolare dagli articoli che definiscono l'impresa agricola e le sue forme di diversificazione, nonché da normative specifiche regionali e nazionali che regolamentano i requisiti, i procedimenti di certificazione e i criteri per il riconoscimento della connessione fra attività agricola principale e attività agrituristiche accessorie. La normativa richiede che le attività agrituristiche mantengano carattere di connessione e subordinazione rispetto all'attività agricola primaria, in termini sia economici che organizzativi. Il procedimento amministrativo di certificazione rappresenta l'atto mediante il quale la pubblica amministrazione competente verifica e attesta il rispetto di tali requisiti normativi. L'aggiornamento della certificazione comporta una rivalutazione periodica della persistenza delle condizioni che legittimano il mantenimento della qualifica di attività connessa.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla corretta interpretazione e applicazione dei criteri normativi per il riconoscimento della connessione con attività agrituristica, vale a dire se l'azienda ricorrente potesse effettivamente vantare il mantenimento o l'aggiornamento della certificazione alla luce dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. In particolare, era discusso se l'amministrazione avesse correttamente valutato la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per il riconoscimento della qualifica, ovvero se il diniego fosse stato emesso sulla base di una verificazione completa e corretta dei dati e della documentazione fornita. La questione implicava altresì una valutazione sulla legittimità del procedimento amministrativo seguito e sulla corretta applicazione dei principi di trasparenza e motivazione che devono caratterizzare i provvedimenti amministrativi, specialmente in materia di autorizzazioni e certificazioni.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha analizzato gli elementi forniti dal ricorrente e i presupposti normativi per il riconoscimento della connessione con attività agrituristica, concludendo che l'amministrazione aveva correttamente valutato la mancanza dei requisiti necessari per il rilascio o l'aggiornamento della certificazione richiesta. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'azienda ricorrente non fosse idonea a provare la sussistenza della subordinazione economica e organizzativa dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola principale, elemento essenziale per il riconoscimento della connessione. La valutazione effettuata dall'amministrazione è stata giudicata congrua, proporzionata e basata su una corretta lettura della normativa applicabile. Il TAR ha inoltre confermato la regolarità procedimentale del diniego e ritenuto che l'amministrazione avesse adeguatamente motivato le ragioni del rigetto della domanda.

La decisione

Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso proposto dall'azienda agricola, confermando la legittimità del provvedimento di diniego della certificazione o dell'aggiornamento della certificazione di connessione con attività agrituristica. La pronuncia ha consolidato la posizione dell'amministrazione e la sua valutazione circa la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento della qualifica. Il ricorso è stato interamente rigettato, il che significa che l'azienda non ha ottenuto la certificazione desiderata e rimane vincolata al provvedimento amministrativo impugnato.

Massima

L'amministrazione competente, nel procedimento di certificazione delle attività connesse all'agricoltura, esercita un potere discrezionale tecnico vincolato alla verifica effettiva della sussistenza dei presupposti normativi di connessione economica e organizzativa fra attività principale e attività agrituristica, ed il diniego fondato su tale verifica è legittimo quando adeguatamente motivato e conforme ai criteri di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- del decreto di Regione Lombardia, Direzione Generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, n. -OMISSIS-, identificativo atto n. -OMISSIS-;
- della comunicazione prot. -OMISSIS-, di Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, programmazione comunitaria e sviluppo rurale, agricoltura, foreste caccia e pesca – Brescia;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, programmazione comunitaria e sviluppo rurale, agricoltura, foreste caccia e pesca – Brescia;
- del diniego di esercizio del potere sostitutivo -OMISSIS-;
- della comunicazione -OMISSIS- di Regione Lombardia.
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate - Territorio - Direzione Provinciale Brescia - Ufficio Provinciale Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Mento, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Cipro, 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio eletto presso lo studio Donatella Mento in Brescia, via Cipro 30;
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate - Territorio - Direzione Provinciale Brescia - Ufficio Provinciale Brescia e di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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