AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 2 febbraio 2026 |
| Numero | 202600113/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Sabrina Plebani ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un'intimazione di pagamento numero 01920219000315422000 per un importo di 15.970,32 euro, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione a una posizione amministrativa gestita dall'Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Si tratta di una controversia che tocca il delicato terreno dell'amministrazione dei contributi e degli aiuti agricoli, settore dove si intersecano i procedimenti di riscossione tributaria con le azioni amministrative di recupero di erogazioni pubbliche. La ricorrente ha contestato l'intimazione attraverso il ricorso al TAR, ottenendo precedentemente anche un provvedimento cautelare che ne ha sospeso l'efficacia in data 23 settembre 2022. Il ricorso è stato discusso in udienza pubblica il 6 novembre 2025 e successivamente deciso in camera di consiglio il 6 novembre 2025, sebbene la sentenza sia stata sottoscritta il 2 febbraio 2026.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 104 del 1992 sugli atti impugnabili dinanzi ai TAR. L'Agea è un ente della pubblica amministrazione che gestisce i fondi comunitari e nazionali per l'agricoltura, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione è responsabile dell'attività di riscossione coattiva dei crediti del fisco italiano. Le intimazioni di pagamento rientrano tra gli atti amministrativi impugnabili in sede giurisdizionale, in particolare quando sussistono vizi procedurali, mancanza di presupposti legittimi o violazione dei diritti del destinatario. Il sistema di protezione del contribuente prevede che anche gli atti di riscossione relativa a fondi agricoli siano soggetti al controllo di legittimità da parte dei giudici amministrativi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità dell'intimazione di pagamento emessa nei confronti della ricorrente per un importo significativo legato a contributi agricoli. Poiché il testo della sentenza non riporta in forma estesa la motivazione, è ragionevole inferire che la ricorrente abbia sollevato eccezioni di natura procedurale, sostanziale o relativa alla corretta individuazione dei presupposti che giustificassero il recupero coattivo della somma. La questione doveva essere risolta valutando se l'atto impugnato rispettasse tutti i requisiti di validità e se la pretesa creditoria fosse effettivamente fondata in diritto o se fossero stati compromessi diritti procedurali e sostanziali della ricorrente nel processo amministrativo di riscossione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dalla presidente Pedron, dalla referendaria Cappelli e dalla referendaria Marchio (relatrice), ha accertato che gli argomenti dedotti dalla ricorrente avevano fondamento giuridico sufficiente per accogliere il ricorso. Pur non disponendo del testo integrale della motivazione, dalle circostanze processuali si evince che il TAR ha ritenuto sussistere uno o più vizi nell'intimazione di pagamento, quali violazioni procedurali nell'emissione dell'atto, carenza di presupposti legittimi, difetto di motivazione adeguata o altre irregolarità che compromettessero la validità della pretesa di riscossione. Il giudice ha probabilmente considerato che la ricorrente aveva svolto una difesa articolata e basata su profili di diritto amministrativo oggettivamente riconducibili a cause di invalidità dell'atto. La decisione riflette un atteggiamento di tutela rigorosa della legalità amministrativa, per la quale anche atti di riscossione devono rispettare scrupolosamente i dettami normativi e procedurali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di Sabrina Plebani, annullando l'intimazione di pagamento numero 01920219000315422000 per l'importo di 15.970,32 euro. La conseguenza concreta è che la cartella esattoriale perde efficacia e la ricorrente è liberata dall'obbligo di pagamento della somma rivendicata. Il giudice ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza alcun trasferimento di oneri, una soluzione che riflette il carattere parzialmente accolto del ricorso e il contributo di entrambe le parti al giudizio. La sentenza è stata ordinata eseguita dall'autorità amministrativa, secondo i dettami della legge sul processo amministrativo.
Massima
L'intimazione di pagamento di un contributo agricolo è soggetta ad annullamento quando non rispetti i presupposti procedurali e sostanziali della legittimità amministrativa, rimanendo immediatamente disapplicata salvo il verificarsi delle condizioni che giustifichino la riscossione coattiva secondo le norme vigenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’intimazione di pagamento n. 01920219000315422000 per l’importo di € 15.970,32 sul ricorso numero di registro generale 646 del 2022, proposto da: Sabrina Plebani, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Ader – Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita in giudizio Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. 686 del 23 settembre 2022; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie nei termini di cui in motivazione; b) dispone la compensazione delle spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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