AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300113/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un nutrito gruppo di aziende agricole e alcuni agricoltori individuali ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento di venticinque atti di intimazione di pagamento emessi da Ader, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione a crediti tributari o amministrativi della competenza di Agea, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. I ricorrenti, prevalentemente società semplici agricole operanti nelle province lombarde di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Roma, si erano costituiti in giudizio affidandosi alla difesa dell'avvocato Fabrizio Tomaselli, impugnando specificamente i singoli atti di riscossione forzata ritenuti illegittimi. Nel corso del processo amministrativo, precisamente nell'udienza pubblica del primo febbraio duemilaventitre, la parte ricorrente ha rilasciato una dichiarazione esplicita, verbalizzata nel corso dell'adunanza, dalla quale emergeva chiaramente la perdita di interesse concreto alla prosecuzione della lite.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema della riscossione coattiva delle entrate tributarie e dei crediti agricoli, disciplinato dal decreto legislativo numero uno-settanta-uno del duemiladieci e dalle relative disposizioni attuative, oltre che dagli articoli della legge sulle entrate dell'agricoltura. Il Codice del Processo Amministrativo, in particolare l'articolo ottantaquattro comma quarto, prevede che la causa possa divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente non abbia più un interesse giuridicamente rilevante alla decisione della controversia. Questo istituto processurale consente al giudice amministrativo di riconoscere l'estinzione della lite quando il motivo originario della causa sia venuto meno durante il corso del procedimento.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale riguardava se la dichiarazione spontanea resa dalla parte ricorrente in udienza, circa la perdita di interesse alla prosecuzione della lite, fosse sufficiente a caratterizzare una sopravvenuta carenza di interesse processuale tale da determinare l'improcedibilità del ricorso. La questione assume rilievo particolare poiché la parte aveva già sottoposto il ricorso, disponendo quindi della titolarità necessaria per contestare gli atti; tuttavia, nel corso del giudizio, circostanze sopravvenute avevano reso superflua la pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati sotto il profilo giuridico.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Bernardo Massari, dal Consigliere Mauro Pedron e dal Referendario Estensore Massimo Zampicinini, ha ritenuto rilevante la dichiarazione resa dalla parte ricorrente nel verbale d'udienza, interpretandola come manifestazione autentica della perdita di interesse concreto e giuridicamente significativo alla prosecuzione della lite. Il TAR ha fatto applicazione dell'articolo ottantaquattro comma quarto del Codice del Processo Amministrativo, quale norma abilitante a dichiarare l'improcedibilità quando la sopravvenuta carenza di interesse renda superflua la pronuncia nel merito. Sebbene il dispositivo non espliciti ulteriori argomentazioni, il ragionamento sotteso appare fondato sulla considerazione che, venendo meno l'interesse sostanziale del ricorrente a ottenere l'annullamento degli atti impugnati, proseguire nel giudizio comporterebbe un pronunciamento privo di utilità pratica e di rilevanza per le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo trentacinque comma uno lettera c) del Codice del Processo Amministrativo, in conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Il collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti ricorrenti e le amministrazioni convenute, criterio che mira a equilibrare gli oneri processuali quando il ricorso non prosegua per ragioni non attribuibili a colpa della parte convenuta. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo la parte ricorrente dichiara spontaneamente la perdita di interesse alla coltivazione della lite, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, secondo l'articolo ottantaquattro comma quarto del Codice del Processo Amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - degli atti di intimazione di pagamento nn. 022 2021 90018309 30/000, 035 2021 90005418 25/000, 035 2021 90000652 02/000, 022 2021 90002494 25/000, 022 2021 90002402 26/000, 022 2021 90018308 29/000, 022 2021 90018297 18/000, 022 2021 90002526 57/000, 064 2021 90003600 90/000, 022 2021 90002485 16/000, 035 2021 90000681 31/000, 035 2021 90000682 32/000, 022 2021 90002481 12/000, 022 2021 90017269 13/000, 022 2021 90002505 36/000, 019 2021 90003270 45/000, 022 2021 90018311 32/000, 022 2021 90002525 56/000, 022 2021 90002565 03/000, 022 2021 90002564 02/000, 022 2021 90002563 01/000, 022 2021 90008105 56/000, 022 2021 90008104 55/000, 022 2021 90002527 58/000, 022 2021 90002519 50/000 e 022 2021 90002529 60/000; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente. sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da Az. Agr. Begni Ss, Az. Agr. Bertoli Agostino Veniero e Fabio Ss, Az. Agr. La Campagnetta di Bombelli F.Lli Ss, Az. Agr. Bonatti Angelo, Az. Agr. Busi Carlo, Az. Agr. Chiappini Dario e Alessandro Ss, Az.Agr. Ferrrari Agostino, Az. Agr. Foschetti Eugenio e Angelo Ss, Az. Agr. Bosco di Galuppini e C. Ss, Az. Agr. Guzzago Angelo e Cesare, Adriano Lameri, Giovanni Lameri, Az. Agr. Cinaglia di Martinelli Giusue' Giuseppe e Maurizio Ss, Az. Agr. Moscardi Guido e C. Ss, Az.Agr. Nicoli Angelo, Az. Agr. F.Lli Tiraboschi Ss, Az. Agr. Tomaselli Sergio e Giambattista Ss, Az. Agr. La Motta di Tomasoni F.Lli Ss, Aldino Traversi, Giovanni Battista Traversi, Claudio Traversi, Tiziana Traversi, Anna Maria Almici, Az. Agr. Zambelli Giuseppe e Figlio Valteer, Az. Agr. Zani F.Lli Giuseppe e Libero Ss, Az. Agr. Zanoletti F.Lli Ss, Az. Agr. Lameri e Angelo F.Lli Ss, Az. Agr. Flowers Farm di Traversi Marino e Claudio Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Roma, Agenzia delle Entrate - Riscosisone Provincia di Brescia, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Bergamo, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Cremona, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Mantova, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che parte ricorrente ha reso noto, con dichiarazione raccolta nel verbale d’udienza del 1 febbraio 2023, di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso; ritenuto che da tale circostanza possa desumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, co. 4, c.p.a, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa; ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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