Sentenza n. 202300412/2023
Agricoltura E Foreste - Imprenditore Agricolo - Qualifica -annullamento D'ufficio - Finanziamento - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Damiano Gazzoldi ha ricevuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) il 3 maggio 2017 dalla Regione Lombardia, ma con la specifica annotazione della natura condizionata di tale attribuzione. Successivamente, nel corso del 2019 e all'inizio del 2020, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia ha effettuato un accertamento ispettivo presso l'azienda del ricorrente e ha concluso che l'attività prevalente svolta era quella di giardinaggio, non di agricoltura. Sulla base di questa riclassificazione, la Regione ha annullato la qualifica IAP con decreto del 19 febbraio 2020, ha proceduto alla revoca del finanziamento agriturismo che il ricorrente aveva ottenuto (circa 5.000 euro), e l'Ispettorato ha cancellato l'iscrizione come coltivatore diretto reiscrivendo Gazzoldi come imprenditore artigiano nella gestione dei giardinieri presso l'INPS. Di conseguenza, l'INPS ha intimato il pagamento di circa 10.000 euro di contributi previdenziali arretrati per il periodo aprile 2017 – settembre 2019, calcolati sulla base della nuova qualifica. Il ricorrente ha presentato ricorso al TAR per ottenere l'annullamento di tutti questi atti, contestandone la legittimità e la correttezza procedimentale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, che contiene le norme relative alla definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) e coltivatore diretto, definendo i criteri per l'attribuzione di tali qualifiche in base alla prevalenza dell'attività agricola e al possesso di idonei requisiti soggettivi. La Regione Lombardia ha dato attuazione a queste disposizioni nazionali attraverso propri regolamenti, tra cui quelli relativi al riconoscimento della qualifica IAP e all'erogazione di finanziamenti per attività agrituristiche nei bandi regionali approvati con decreti specifici. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro è competente a verificare la corretta qualificazione professionale dei lavoratori e degli imprenditori e a procedere agli accertamenti sulla natura prevalente delle attività svolte, con conseguenti effetti sulla posizione previdenziale e contributiva presso l'INPS secondo le norme della legislazione del lavoro e della previdenza sociale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'annullamento della qualifica IAP concessa "sotto condizione" e le conseguenze che da tale annullamento ne derivavano. Si discuteva se una qualifica attributa con tale modalità potesse essere revocata retroattivamente senza il rispetto di specifici procedimenti di verifica e di contraddittorio con l'interessato, e se l'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro sulla prevalenza dell'attività di giardinaggio fosse stato condotto secondo le procedure di legge. In gioco era il diritto del ricorrente a conservare una qualifica che aveva ricevuto formalmente dalla Regione, nonché la questione della correttezza della riscossione di contributi previdenziali basata su una diversa qualificazione professionale applicata retroattivamente per un periodo durante il quale il ricorrente si riteneva correttamente iscritto come coltivatore diretto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato gli atti impugnati e ha ritenuto che la Regione, nel revocare una qualifica attributa "sotto condizione", abbia agito in conformità alle proprie competenze e alle norme applicabili. Il collegio ha considerato che l'attribuzione condizionata della qualifica IAP lasciava aperto lo spazio per la verificazione successiva della persistenza dei requisiti e della prevalenza dell'attività agricola, verificazione che l'Ispettorato aveva legittimamente effettuato. Quanto all'accertamento ispettivo, il TAR ha ritenuto che l'Ispettorato, sulla base di verifiche documentali e fattuali, avesse fondatamente riconosciuto la prevalenza dell'attività di giardinaggio rispetto a quella agricola, quindi avesse correttamente proceduto alla riqualificazione del ricorrente come artigiano giardiniere. Il TAR ha altresì ritenuto che le conseguenze derivanti dalla riclassificazione della posizione previdenziale presso l'INPS, sebbene gravose per il ricorrente (richiesta di versamento di contributi arretrati), fossero una conseguenza coerente e legittima della rettificazione della qualifica professionale. Parte dei motivi di ricorso è stata dichiarata inammissibile per questioni di legittimazione passiva o di tempestività.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di Damiano Gazzoldi, dichiara in parte inammissibile, per il resto respingendo le domande di annullamento degli atti impugnati. Ha confermato quindi la validità del decreto di annullamento della qualifica IAP, della revoca del finanziamento agriturismo, della riqualificazione professionale operata dall'Ispettorato del Lavoro e della conseguente richiesta di contributi arretrati da parte dell'INPS. Ha compensato le spese di giudizio della fase di merito e ha confermato la condanna alle spese della fase cautelare, assegnandole alle parti secondo l'esito della pronuncia.
Massima
L'attribuzione condizionata di una qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte dell'amministrazione regionale legittima il successivo accertamento e l'eventuale annullamento della stessa qualifica qualora verifiche ispettive evidenzino la mancanza dei presupposti o la prevalenza di attività diverse rispetto a quella agricola, con conseguenti effetti retroattivi sulla posizione previdenziale e contributiva presso gli enti di previdenza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del decreto del responsabile della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia n. 2048 del 19 febbraio 2020, con il quale è stata annullata la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), concessa al ricorrente il 3 maggio 2017 sotto condizione ai sensi del Dlgs. 29 marzo 2004 n. 99; - della nota del responsabile della Direzione Generale Agricoltura prot. n. M1.2020.0069828 del 30 marzo 2020, con la quale è stata comunicata la revoca del finanziamento disposto con decreto n. 625 del 22 gennaio 2020 (relativo al bando approvato con decreto n. 2281 del 22 febbraio 2019 - Operazione 6.4.01 “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche”); - del verbale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia n. 2019011864 del 18 dicembre 2019, con il quale è stata accertata la prevalenza dell’attività di giardinaggio, ed è stata annullata l'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese come coltivatore diretto, con riattivazione dell’iscrizione come impresa artigiana; - del verbale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia n. 2019016981 del 20 dicembre 2019, con il quale è stata confermata la riattivazione della posizione di giardiniere nella gestione autonoma degli artigiani, con decorrenza retroattiva dal 1 aprile 2017, ed è stato chiesto il pagamento di € 9.393,21 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo aprile 2017 – settembre 2019, e di € 664,53 a titolo di somme aggiuntive per il medesimo periodo, per complessivi € 10.057,74; - della diffida della sede INPS di Brescia di data 20 dicembre 2019, con la quale, sulla base del verbale n. 2019016981 del 20 dicembre 2019, è stato intimato il pagamento dei predetti importi; sul ricorso numero di registro generale 270 del 2020, proposto da DAMIANO GAZZOLDI, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Zima 5; REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7; INPS, rappresentato e difeso dagli avv. Mirella Mogavero, Roberto Maio e Alessandro Mineo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e dell’INPS; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara il ricorso in parte inammissibile, come precisato in motivazione, e per il resto lo respinge; (b) compensa le spese di giudizio della fase di merito, confermando la condanna alle spese della fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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