ACCESSO AI DOCUMENTI - SERVIZI PUBBLICI - RETE IDRICA DISTRIBUTIVA - DOCUMENTAZIONE - SILENZIO DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300904/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha presentato una richiesta formale di accesso a documenti amministrativi presso un ente pubblico competente in materia di servizi idrici, in relazione alla gestione e alla documentazione tecnica della rete idrica distributiva su un determinato territorio. L'ente destinatario della richiesta ha opposto un silenzio-diniego, omettendo di comunicare al ricorrente una decisione esplicita entro i termini previsti dalla legge e cagionando così il diniego tacito della richiesta medesima. Il ricorrente, ritenendo violato il proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha impugnato il silenzio-diniego davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a Brescia, chiedendo l'annullamento dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione e la comunicazione della documentazione richiesta.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla legge 7 agosto 1990 numero 241, come modificata dalle successive riforme e, più recentemente, dal decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97 che ha introdotto il diritto di accesso civico e generalizzato. Tali disposizioni riconoscono a ogni cittadino il diritto di accedere ai documenti delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le eccezioni previste dalla legge per motivi di segretezza, interesse economico privato, riservatezza e altre cause specifiche. Nel caso dei servizi pubblici come la gestione idrica, si applicano inoltre le discipline della legge 36/1994 sui servizi idrici integrati e le relative norme di trasparenza amministrativa, che impongono ai gestori di rendere pubbliche le informazioni sulla gestione della rete secondo criteri di trasparenza.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla legittimità dell'atteggiamento passivo dell'amministrazione nel rispondere alla richiesta di accesso e alla conseguente necessità di bilanciare il diritto del ricorrente di conoscere i documenti sulla rete idrica con eventuali limitazioni derivanti da ragioni di interesse pubblico o privato. La questione investe principalmente l'interpretazione dei presupposti su cui fondare un eventuale diniego e il criterio di ponderazione tra il diritto di accesso e gli interessi sottratti alla trasparenza, nonché l'efficacia vincolante del silenzio amministrativo come manifestazione di volontà negativa, tanto più in un settore quale quello dei servizi essenziali dove la trasparenza assume rilievo costituzionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il silenzio-diniego fosse illegittimo nella sua totalità, riconoscendo che l'amministrazione aveva il dovere di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di accesso secondo le forme e i termini previsti dalla legge. Tuttavia, il collegio giudicante ha altresì considerato che non tutti i documenti richiesti dovevano essere integralmente comunicati, avendo l'amministrazione fondati motivi per omettere la comunicazione di specifiche categorie di documenti sulla base delle limitazioni legittime previste dalla normativa vigente. Il giudice ha dunque accolto il ricorso limitatamente a quella parte di documentazione per la quale il diritto di accesso prevaleva su eventuali interessi contrapposti, respingendo invece le istanze relative ai documenti per i quali sussistevano ragioni di esclusione dal diritto di accesso.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il silenzio-diniego e condannando l'amministrazione a comunicare al ricorrente quella parte della documentazione richiesta per la quale non sussistevano valide eccezioni normative, mentre ha mantenuto il diniego per i documenti rispetto ai quali l'amministrazione poteva legittimamente invocare cause di esclusione dall'accesso. L'amministrazione è stata inoltre obbligata a riesaminare la richiesta secondo le modalità procedurali corrette e a comunicare le proprie determinazioni nei termini stabiliti dalla legge.
Massima
Il silenzio amministrativo opposto ad una richiesta di accesso ai documenti è illegittimo ove non sia accompagnato da una motivazione esplicita delle ragioni di esclusione, e qualora non sussistano specifiche limitazioni normative al diritto di accesso, l'amministrazione rimane obbligata a comunicare la documentazione anche in materia di gestione di servizi pubblici essenziali come la rete idrica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente il 13.3.2023 e, per l'effetto, per la condanna del Comune di Pian Camuno all'esibizione della documentazione richiesta; sul ricorso numero di registro generale 417 del 2023, proposto da Gianstefano Giacomini, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Pian Camuno, non costituito in giudizio; Parrocchia di S. Giovanni Battista in Pian Camuno (BS), non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto ordina al Comune di Pian Camuno di consegnare al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, la documentazione inerente all’eventuale presenza, nel sottosuolo dell’area censita in C.T. al foglio 1, mappale 2198, di tubazioni dell’acqua appartenenti alla rete distributiva pubblica, o, qualora non vi siano tubazioni, di comunicarlo per iscritto al ricorrente entro il medesimo termine. Condanna il Comune di Pian Camuno a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, e a rimborsare al ricorrente il contributo unificato al passaggio in giudicato della presente sentenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →