Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—ACCOLTO PARZIALMENTE
Sentenza n. 202300904/2023
Accesso Ai Documenti - Servizi Pubblici - Rete Idrica Distributiva - Documentazione - Silenzio Diniego
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente il 13.3.2023 e, per l'effetto, per la condanna del Comune di Pian Camuno all'esibizione della documentazione richiesta; sul ricorso numero di registro generale 417 del 2023, proposto da Gianstefano Giacomini, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Pian Camuno, non costituito in giudizio; Parrocchia di S. Giovanni Battista in Pian Camuno (BS), non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto ordina al Comune di Pian Camuno di consegnare al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, la documentazione inerente all’eventuale presenza, nel sottosuolo dell’area censita in C.T. al foglio 1, mappale 2198, di tubazioni dell’acqua appartenenti alla rete distributiva pubblica, o, qualora non vi siano tubazioni, di comunicarlo per iscritto al ricorrente entro il medesimo termine. Condanna il Comune di Pian Camuno a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, e a rimborsare al ricorrente il contributo unificato al passaggio in giudicato della presente sentenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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