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Sentenza n. 202300829/2023

Sentenza n. 202300829/2023

ACCESSO AI DOCUMENTI - EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - SILENZIO DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300829/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

I ricorrenti hanno presentato un'istanza di accesso agli atti amministrativi presso il Comune competente per ottenere copia di documenti rilevanti per i loro interessi. Il Comune, alla scadenza del termine previsto dalla legge, non ha risposto all'istanza, determinando la formazione di un silenzio amministrativo che la normativa sulla trasparenza considera come rifiuto tacito. Successivamente il Comune ha notificato ai ricorrenti un provvedimento esplicito di diniego dell'accesso, senza fornire adeguata motivazione circa i motivi del rifiuto. In un secondo momento, il Comune ha parzialmente accolto l'istanza, mettendo a disposizione solo alcuni dei documenti richiesti, ma anche in questa occasione ha omesso di motivare il rigetto relativo alla parte restante dei documenti. I ricorrenti, ritenendo illegittimi tali provvedimenti in violazione del loro diritto di accesso agli atti amministrativi, hanno presentato ricorso dinanzi al TAR.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni, che riconosce ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi in possesso della pubblica amministrazione, nonché dal decreto legislativo 33 del 2016 che ha introdotto il diritto di accesso civico generalizzato. Tali norme prevedono che il rifiuto di accesso deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato mediante provvedimento espresso, pena l'illegittimità del diniego. Il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di accesso assume il significato di rifiuto tacito e comporta parimenti l'obbligo di motivazione una volta che la pubblica amministrazione decida di rendere il rifiuto esplicito. L'accesso agli atti rappresenta uno strumento fondamentale di trasparenza amministrativa e di controllo democratico sull'operato della pubblica amministrazione stessa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dei provvedimenti di rifiuto e rifiuto parziale emessi dal Comune, in particolare la violazione dell'obbligo di motivazione che la legge impone a qualsiasi diniego di accesso. I ricorrenti sostenevano che neppure il diniego parziale, ossia la decisione di mettere a disposizione solo alcuni documenti, poteva avvenire senza che il Comune fornisse una motivazione esplicita e circostanziata circa i motivi per i quali gli altri documenti non potevano essere comunicati. La questione era rilevante perché attiene al corretto esercizio del diritto di accesso e alla necessità che il cittadino conosca le ragioni per cui la pubblica amministrazione ritiene di non poter soddisfare integralmente la sua istanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che il Comune di fatto ha ottemperato alle richieste dei ricorrenti durante il procedimento giudiziale, comunicando i documenti precedentemente negati o solo parzialmente forniti. Questo significa che il Comune, di fronte al ricorso, ha riconosciuto implicitamente la fondatezza della istanza e ha quindi rimosso il presupposto della controversia. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che non fossero sussistenti ostacoli legittimi al rilascio dei documenti sin dall'inizio e che il Comune aveva violato i propri obblighi procedurali omettendo di motivare adeguatamente il rifiuto e il rifiuto parziale. Questa omissione di motivazione costituisce di per sé un vizio grave dei provvedimenti amministrativi, indipendentemente dal fatto che successivamente i documenti siano stati comunque forniti. Il TAR ha quindi deciso di condannare il Comune alle spese per aver tenuto un comportamento contrario alla legge e al diritto riconosciuto ai ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto il Comune ha provveduto a fornire i documenti richiesti, eliminando così la lesione del diritto fondamentale di accesso. Tuttavia, il TAR non ha semplicemente archiviato il giudizio, bensì ha annullato i provvedimenti di rifiuto e rifiuto parziale precedentemente emessi dal Comune, accertando così l'illegittimità di quei provvedimenti. Il Comune è stato condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura di millecinquecento euro oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, vincolando il Comune al risarcimento delle spese processuali.

Massima

La pubblica amministrazione è tenuta a motivare ogni diniego di accesso agli atti amministrativi, anche parziale, specificando le ragioni ostative alla comunicazione dei singoli documenti, e l'omissione di tale motivazione configura illegittimità del provvedimento indipendentemente dal successivo adempimento della richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento ex art. 116 c.p.a.:
- del provvedimento tacito di rigetto formatosi il -OMISSIS- sull'istanza di accesso agli atti amministrativi prot. n. -OMISSIS- presentata al Comune di -OMISSIS- dai signori -OMISSIS-(doc. n. 1);
- del successivo diniego prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec il-OMISSIS-, emesso dopo la formazione del silenzio rifiuto, con cui il Comune di -OMISSIS- ha rigettato l'istanza di accesso agli atti amministrativi prot. n. -OMISSIS- (doc. n. 2);
- della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata a mezzo pec in pari data e emessa dopo la formazione del silenzio rifiuto, nella parte in cui il Comune di -OMISSIS- ha accolto solo parzialmente l'istanza di accesso agli atti amministrativi prot. n. -OMISSIS- senza fornire alcuna motivazione in ordine al parziale rigetto della stessa (doc. n. 3);
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e connesso;
nonché per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.:
del diritto di accesso agli atti e/o del diritto di accesso civico generalizzato sull'istanza prot. n. -OMISSIS- presentata dai ricorrenti signori-OMISSIS-al Comune di -OMISSIS-,
e con condanna ex art. 116 c.p.a.:
del Comune di -OMISSIS- all'ostensione ed alla trasmissione ai ricorrenti di tutti i documenti richiesti con istanza di accesso agli atti prot. n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Margherita Gemma Tucci ed Ernesto Nicola Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di -OMISSIS- a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove corrisposto).
Compensa le spese nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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