Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300802/2023

Accesso Ai Documenti - Sinistro – Documentazione – Silenzio Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti a un'Azienda Socio Sanitaria Territoriale mediante PEC il 23 giugno 2022, chiedendo copia della documentazione relativa a un incidente verificatosi il 3 maggio 2022 in un comune della Lombardia. Nello specifico, la ricorrente ha richiesto la trascrizione integrale delle telefonate effettuate alla centrale operativa del servizio 118 tra le 18:00 e le 19:00 di quel giorno, i file audio delle stesse telefonate e le schede di intervento dell'emergenza sanitaria. L'ASST destinataria della richiesta non ha dato alcuna risposta entro i tempi previsti dalla legge, mantenendo il silenzio, il che equivale a un rigetto implicito dell'istanza. La ricorrente, ricevendo solo silenzio amministrativo, ha impugnato davanti al TAR sia il silenzio serbato che il conseguente provvedimento implicito di rigetto, per ottenere il rilascio degli atti e una dichiarazione del proprio diritto di accesso.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel quadro della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui gli interessati dispongono sulla base dell'articolo 22 e seguenti. L'amministrazione ricevente un'istanza di accesso ha l'obbligo di rispondere entro trenta giorni, e in caso di mancata risposta entro detto termine, l'istanza si intende rigettata implicitamente. Tuttavia, tale rifiuto implicito non equivale a una decisione fondata e può essere impugnato qualora l'amministrazione non abbia motivi legittimi per escludere l'accesso. Nel caso in esame, essendo coinvolti anche dati potenzialmente sensibili, rilevano anche le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che però non costituiscono automatica esclusione dal diritto di accesso.

La questione giuridica

La questione al centro della controversia è se l'ASST fosse obbligata a rispondere all'istanza di accesso e, ove affermativo, se potesse legittimamente escludere l'accesso agli atti sulla base di motivi di protezione della privacy o di altre ragioni di rifiuto consentite dalla legge. Il ricorrente contestava il silenzio assolutamente ingiustificato dell'amministrazione, la quale non aveva fornito nemmeno una risposta di rigetto motivato, evento che integra un vizio procedimentale grave. La questione riguardava inoltre il bilanciamento fra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la protezione dei dati personali, un tema ricorrente nella giurisprudenza amministrativa che richiede una ponderazione caso per caso.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che l'ASST avesse l'obbligo inderogabile di rispondere all'istanza di accesso nei termini di legge, fornendo una decisione esplicita, sia essa di accoglimento o di rigetto motivato. Il silenzio serbato costituisce una violazione procedimentale che non può essere sanato da considerazioni sulla sensibilità dei dati, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto comunque rispondere, eventualmente accogliendo parzialmente la domanda o rigettandola per motivi specifici e documentati. Il TAR ha accolto il ricorso perché l'ASST non ha fornito alcuna giustificazione del silenzio e non ha dimostrato l'esistenza di motivi legittimi per escludere l'accesso. La decisione implica che gli atti richiesti debbano essere consegnati, salvo che l'ASST non possa successivamente comprovare specifiche ragioni di esclusione pienamente documentate.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, annullando il silenzio serbato dall'ASST e il conseguente provvedimento implicito di rigetto. Ha dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere copia degli atti e delle registrazioni audio richieste e ha ordinato all'ASST di procedere al rilascio della documentazione. La sentenza condanna inoltre l'ASST al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, e dispone che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Infine, il TAR ordina l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza per tutelare la riservatezza dei dati sanitari e personali coinvolti.

Massima

L'amministrazione sanitaria è tenuta a rispondere con decisione esplicita e motivata alle istanze di accesso ai documenti amministrativi entro i termini di legge, e il silenzio costituisce violazione procedimentale che determina l'illegittimità del rigetto implicito e l'obbligo di rilascio della documentazione salvo comprovate ragioni di esclusione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
- del silenzio serbato dall'A.S.S.T. -OMISSIS 2- in ordine all'istanza di accesso inoltrata a mezzo PEC da essa ricorrente in data 23 giugno 2022 avente ad oggetto “incidente datato 3/5/2022, alle ore 18,30 circa, nel tenimento del Comune di -OMISSIS 4-  alla Via -OMISSIS- – Istanza accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i.”, nonché l'acquisizione di “copia della trascrizione delle telefonate effettuate a codesta centrale operativa in data 03.05.2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:00, con richiesta di intervento e copia del file audio relativo alle stesse telefonate, nonchè copie delle schede di intervento del Servizio 118”;
- del conseguente provvedimento implicito di rigetto, totale o parziale, dell'istanza;
- nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti con la detta istanza e per la conseguente condanna della resistente al rilascio delle dette copie ovvero del file informatico.
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2022, proposto da
-OMISSIS 1- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.S.T. del -OMISSIS 2-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS 3-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna l’A.S.S.T. del -OMISSIS 2- a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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