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Sentenza n. 202300612/2023

Sentenza n. 202300612/2023

ACCESSO AI DOCUMENTI - ATTIVITÀ EDILIZIA DEL CONFINANTE - DINIEGO PARZIALE - PERMESSO DI COSTRUIRE - ANNULLAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300612/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La signora Teresina Dosselli, attraverso la propria procuratrice Ziliani Mariagrazia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un diniego parziale opposto dal Comune di Azzano Mella all'accesso agli atti amministrativi. La ricorrente aveva depositato istanza di accesso in data 3 febbraio 2022 per ottenere copia di numerosi documenti tecnici e progettuali allegati al Permesso di Costruire numero 39 del 2022, tra i quali tavole planimetriche relative ai terreni vincolati, progetti degli impianti idrotermosanitari, degli impianti di prevenzione incendi, degli impianti elettrici, relazioni tecniche illustrative e uno studio di valutazione dell'impatto acustico. Il Comune, con nota datata 7 marzo 2023, ha parzialmente rifiutato l'accesso. La ricorrente contestava inoltre la legittimità del medesimo Permesso di Costruire numero 39/2022, rilasciato alla società Euroverde Società Agricola S.r.l. per l'ampliamento di un fabbricato esistente destinato a lavorazione di ortaggi agricoli al piano terra e a uffici al primo piano, per il quale si prospettavano violazioni degli strumenti urbanistici o della normativa edilizia.

Il quadro normativo

La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 352 del 1992 e dalla legislazione europea sulla trasparenza amministrativa, principi che garantiscono il diritto dei cittadini di controllare l'azione della pubblica amministrazione. I permessi di costruire sono regolati dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 e dalla legislazione urbanistica regionale della Lombardia. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui i documenti costituenti il progetto di un'opera edilizia sono generalmente accessibili in quanto allegati ai provvedimenti amministrativi, salvo limitazioni giustificate da specifiche esigenze di riservatezza o protezione di dati personali. L'amministrazione non può opporre dinieghi generici o pretestuosi, ma deve motivare specificamente il suo rifiuto, indicando quale parte della documentazione richiesta sia coperta da segreto amministrativo o interessata da altre forme di protezione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dal Comune all'accesso integrale o parziale dei documenti progettuali e tecnici relativi al permesso di costruire in questione. La ricorrente sosteneva che il rifiuto dell'amministrazione fosse ingiustificato e violasse il diritto di accesso, poiché tali documenti sono pubblici essendo allegati a un provvedimento amministrativo conclusivo. La seconda questione giuridica verteva sulla legittimità sostanziale e procedurale del permesso di costruire medesimo, il quale secondo la ricorrente sarebbe stato emesso in violazione della normativa edilizia e urbanistica vigente. La complessità risiedeva nel dover distinguere quale parte della documentazione potesse legittimamente essere sottratta all'accesso per ragioni di riservatezza e quale dovesse essere obbligatoriamente esibita.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto parzialmente la domanda relativa al diniego di accesso, riconoscendo che il Comune aveva illegittimamente opposto un rifiuto integrale che non trovava adeguata giustificazione nel diritto vigente. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che la maggior parte dei documenti richiesti, essendo allegati al permesso di costruire, dovessero essere accessibili secondo i principi consolidati della trasparenza amministrativa. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di alcune ragioni di riservatezza per una parte dei documenti, giustificando il diniego parziale mantenuto dal Comune. Il giudice ha ordinato l'esibizione almeno dei documenti per i quali il diniego risultava ingiustificato, ripristinando così il diritto della ricorrente al controllo dell'azione amministrativa. La decisione di rinviare a ulteriore udienza l'esame delle restanti domande, in particolare l'annullamento del permesso di costruire, permette alle parti di produrre ulteriori elementi sulla base della documentazione acquisita.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia ha accolto in parte il ricorso dichiarando illegittimo il diniego opposto dal Comune di Azzano Mella alla richiesta di accesso agli atti, disponendo l'esibizione almeno di una parte significativa della documentazione richiesta dalla ricorrente. Il giudice ha ordinato al Comune di eseguire tempestivamente la sentenza, garantendo la consegna dei documenti cui l'accesso non poteva essere legittimamente rifiutato. Le spese della lite sono state compensate, significando che ciascuna parte deve sopportare i propri costi processuali. Il Tribunale ha disposto il rinvio a una successiva udienza per lo scrutinio delle restanti domande, in particolare per l'esame della domanda di annullamento del Permesso di Costruire numero 39/2022, al fine di consentire alle parti di discutere ulteriormente anche alla luce della documentazione cui accesso è stato ordinato.

Massima

L'amministrazione non può opporre un diniego totale all'accesso dei documenti tecnici e progettuali allegati a un permesso di costruire, dovendo motivare specificamente il rifiuto solo per le parti della documentazione interessate da effettive esigenze di riservatezza o protezione di dati personali. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento con contestuale declaratoria d'illegittimità del parziale diniego opposto dal Comune di Azzano Mella (BS), con nota del 7 marzo 2023, n. prot. 1712, a firma del Geom. Marco Ancellotti, alla istanza di accesso agli atti prot. n. 0938, presentata dalla ricorrente in data 3 febbraio 2022 e volta all'esibizione dei seguenti documenti, riferiti al Permesso di Costruire n. 39/2022: Tavole dalla n. 01 alla n. 06, contenenti lo schema terreni vincolati con impegnativa volumetrica per tutto il progetto; Tavola Abbattimento barriere architettoniche e relazione tecnica; Progetto impianti di prevenzione incendi: Relazione tecnica, Tav. 1 e Tav. 2; Progetto impianti idrotermosanitari: Relazione tecnica impianto di ventilazione meccanica con Tav U_ATS, Tav. Clima e Tav. U_SAN; Progetto impianti elettrici: Relazione di progetto e Tav. 1/1; Relazione Tecnico Illustrativa; Studio valutazione e previsione di impatto acustico – Relazione tecnica depositata in data 06/12/2022 prot. 9064; Relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con contestuale ordine di esibizione all'amministrazione con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della esibizione dei documenti richiesti. Nonché per l'annullamento del Permesso di Costruire n. 39 del 2022, rilasciato dal Comune di Azzano Mella alla società Euroverde Srl, avente ad oggetto progetto di ampliamento a sud di fabbricato esistente ad uso lavorazione ortaggi agricoli al piano terra, uffici e servizi operai al primo piano; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto. Sul ricorso numero di registro generale 297 del 2023, proposto da Ziliani Mariagrazia, in qualità di procuratrice di Teresina Dosselli, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Azzano Mella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Euroverde Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Agricola Ziliani Fabrizio, non costituita in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Azzano Mella e di Euroverde Società Agricola S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, quanto alla domanda relativa al diniego di accesso agli atti, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come in motivazione precisato. Dispone il rinvio ad altra udienza per lo scrutinio delle restanti domande. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito ACCOLTO PARZIALMENTE. Tribunale TAR LOMBARDIA BRESCIA. Sezione SEZIONE SECONDA. Data 28 giugno 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Mauro Pedron,	Consigliere
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
con contestuale declaratoria d'illegittimità del parziale diniego opposto dal Comune di Azzano Mella (BS), con nota del 7 marzo 2023, n. prot. 1712, a firma del Geom. Marco Ancellotti (doc. 1), alla istanza di accesso agli atti prot. n. 0938 (doc. 2), presentata dalla ricorrente in data 3 febbraio 2022 e volta all'esibizione dei seguenti documenti, riferiti al Permesso di Costruire n. 39/2022:
- Tavole dalla n. 01 alla n. 06, contenenti lo schema terreni vincolati con impegnativa volumetrica per tutto il progetto;
- Tavola Abbattimento barriere architettoniche e relazione tecnica;
- Progetto impianti di prevenzione incendi: Relazione tecnica, Tav. 1 e Tav. 2;
- Progetto impianti idrotermosanitari: Relazione tecnica impianto di ventilazione meccanica con Tav U_ATS, Tav. Clima e Tav. U_SAN;
- Progetto impianti elettrici: Relazione di progetto e Tav. 1/1;
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Studio valutazione e previsione di impatto acustico – Relazione tecnica depositata in data 06/12/2022 prot. 9064;
- Relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con contestuale ordine di esibizione all'amministrazione
con riserva
di proporre motivi aggiunti all'esito della esibizione dei documenti richiesti.
nonché
per l'annullamento
- del Permesso di Costruire n. 39 del 2022, rilasciato dal Comune di Azzano Mella alla società Euroverde Srl, avente ad oggetto “progetto di ampliamento a sud di fabbricato esistente ad uso lavorazione ortaggi agricoli al piano terra, uffici e servizi operai al primo piano”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2023, proposto da
Ziliani Mariagrazia, in qualità di procuratrice di Teresina Dosselli, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Azzano Mella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Euroverde Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Agricola Ziliani Fabrizio, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Azzano Mella e di Euroverde Società Agricola S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, quanto alla domanda relativa al diniego di accesso agli atti, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come in motivazione precisato.
Dispone il rinvio ad altra udienza per lo scrutinio delle restanti domande.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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