ACCESSO AI DOCUMENTI - ATTIVITÀ EDILIZIA DEL CONFINANTE - SILENZIO RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300603/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi presso l'amministrazione competente al fine di ottenere la documentazione relativa all'attività edilizia svolta dal proprietario confinante sul terreno adiacente. Dinanzi al silenzio mantenuto dall'amministrazione pubblica, il ricorrente ha interposto ricorso al TAR della Lombardia per far accertare il diritto di accesso e ottenere il rilascio della documentazione. Il ricorso è stato proposto ritenendo che il silenzio prolungato dell'amministrazione costituisse rigetto implicito della richiesta di accesso, ovvero che configurasse un provvedimento amministrativo impugnabile in sede giurisdizionale. La controversia rientra nei rapporti tra privati cittadini e pubblica amministrazione in materia di trasparenza amministrativa e diritti di accesso ai documenti.
Il quadro normativo
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e disposizioni sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di accesso integra una forma di diniego implicito soltanto qualora ricorrano determinate condizioni procedimentali. La legittimazione a ricorrere al TAR presuppone che il ricorrente sia portatore di un interesse legittimo qualificato, ossia un interesse diretto e concreto leso o minacciato dal provvedimento amministrativo contestato. Il ricorso deve essere rivolto contro un atto amministrativo definitivo, non meramente costitutivo di violazioni di diritti procedurali astratti.
La questione giuridica
Il punto centrale riguarda se il ricorrente possieda la legittimazione attiva a impugnare il silenzio dell'amministrazione in materia di accesso ai documenti relativi all'attività edilizia del confinante. La questione investe il rapporto tra il diritto generale all'accesso ai documenti amministrativi e l'interesse specifico del ricorrente in relazione alla documentazione edilizia del proprietario confinante. Occorre determinare se il mero cittadino, in assenza di uno specifico interesse legittimo qualificato nella materia specifica, possa esercitare azione di accesso verso l'amministrazione relativamente ai documenti di terzi. Inoltre, la natura della decisione amministrativa contestata richiede chiarimento quanto alla sua impugnabilità diretta nel processo amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha ragionato sulla condizione di procedibilità del ricorso, ritenendo che il ricorrente non fosse portatore di un interesse legittimo qualificato e specifico rispetto alla documentazione relativa all'attività edilizia del confinante. Il collegio ha accolto la teoria per cui l'accesso ai documenti amministrativi, sebbene tutelato dalla normativa sulla trasparenza, rimane pur sempre circoscritto a chi dimostri una connessione concreta tra il proprio interesse giuridico e il documento stesso. Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente sia un confinante non è stata ritenuta sufficiente a fondare un interesse legittimo specifico alle carte edilizie riguardanti il terreno altrui. Il TAR ha inoltre considerato che il ricorso verteva su una questione di procedura amministrativa insufficientemente qualificata dal punto di vista della posizione giuridica soggettiva del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiara inammissibile il ricorso per carenza della condizione di procedibilità, rigettando integralmente la domanda. Non è pervenuto a pronunciarsi nel merito sulla questione dell'accesso ai documenti amministrativi, bensì ha eliminato il ricorso dalla cognizione giurisdizionale per un vizio processuale antecedente. Le conseguenze consistono nel mantenimento dello status quo, con il ricorrente che non può ottenere tramite processo amministrativo la documentazione edilizia del confinante mediante questo ricorso. Il ricorrente rimane comunque libero di esperire altri rimedi amministrativi e procedurali secondo le norme vigenti, qualora sussistessero basi più solide di interesse legittimo.
Massima
Il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione in materia di accesso ai documenti relativi all'attività edilizia di terzi è inammissibile quando il ricorrente non dimostri il possesso di un interesse legittimo qualificato e specifico connesso alla documentazione richiesta, restando insufficiente la mera qualità di confinante.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento in via principale, del provvedimento tacito di rigetto della domanda di accesso agli atti del ricorrente del 16/1/2023, con ogni consequenziale statuizione e in particolare, per l’accertamento del diritto di accesso agli atti del ricorrente, provvedendo, fin da ora, alla nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza; sempre, in via principale: annullare, perché illegittima, la nota prot. n. 4982 (AA9/2023) del Comune di Bedizzole, avente ad oggetto “istanza di accesso agli atti n. 9/2023 – comunicazione” emessa in data 2/3/2023 e notificata al ricorrente in pari data, doc. 11; in via subordinata: accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza di accesso civico generalizzato presentata, condannandola a provvedere e nominando un commissario ad acta per il caso di inottemperanza; - accertare il diritto di accesso civico in relazione ai documenti indicati nella predetta istanza, ai sensi dell'art. 31 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 272 del 2023, proposto da Giuseppe Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Baroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Bedizzole, non costituito in giudizio; Ivano Chiappa, Stefania Boletti Bontempi, Mauro Chiappa, Roberta Orizio, Bruno Bindoni, Igor Bindoni, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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