ACCESSO A DOCUMENTI – DECRETO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA –PROVVEDIMENTO RECANTE MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA – ATTI PRESUPPOSTI - ISTANZA DI ACCESSO – ASSERITO DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300521/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, impugnando il diniego implicito formatosi in seguito a una istanza di accesso agli atti che lo stesso ricorrente aveva indirizzato al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia. L'istanza di accesso non aveva ricevuto una risposta esplicita entro i termini previsti dalla legge, determinando quindi la formazione del silenzio amministrativo, qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come diniego implicito. Il ricorso è stato registrato al numero 285 del 2023 e trattato secondo le procedure ordinarie del giudizio amministrativo di primo grado, con affissione del ricorso e invito alle parti a costituirsi in giudizio. Nessuno dei destinatari dell'atto di ricorso si è presentato al dibattimento, confermando un procedimento nel quale la parte ricorrente agiva in sostanza isolata rispetto agli atti impugnati.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso agli atti amministrativi è disciplinata dalla legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, che stabilisce il diritto dei cittadini di accedere ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. La procedura ordinaria prevede che l'amministrazione debba rispondere all'istanza di accesso entro trenta giorni, eventualmente prorogabili. Nel caso di assenza di risposta entro il termine fissato, la legge configura una fattispecie di silenzio-assenso o, come interpretato dal diritto amministrativo, di diniego implicito, aprendo la strada al ricorso davanti al giudice amministrativo. Il ricorso stesso è disciplinato dal Codice del processo amministrativo, che fissa specifiche condizioni di ammissibilità, tra cui i requisiti formali della ricorribilità, la sussistenza dell'interesse ad agire e il rispetto rigoroso delle procedure processuali previste dal decreto legislativo numero 104 del 2010.
La questione giuridica
La questione posta dalla ricorrenza riguardava la corretta configurazione giuridica del diniego implicito in tema di accesso agli atti presso la Procura generale, nonché la ricorribilità di tale atto diniego innanzi al giudice amministrativo territorialmente competente. Più specificamente, emergeva un profilo di eventuale conflitto tra il diritto di accesso alla documentazione amministrativa e la riservatezza degli atti della magistratura, che per natura e funzione gode di una posizione istituzionale peculiare nell'ordinamento. Il ricorso sollevava implicitamente il problema se la Procura generale presso una Corte d'appello costituisse un'amministrazione ricorribile davanti al TAR oppure se gli atti da essa posti in essere fossero sottratti alla giurisdizione amministrativa per ragioni di carattere costituzionale legati all'indipendenza della magistratura.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminato il ricorso nella sua interezza e considerata la natura dell'atto impugnato nonché l'identità del soggetto destinatario dell'istanza di accesso, ha ritenuto di dover pronunciarsi sulla questione preliminare della ammissibilità della ricorsa piuttosto che affrontare direttamente il merito della controversia. Il collegio giudicante ha evidenziato la peculiarità della posizione della Procura generale presso la Corte d'appello come ufficio della magistratura, inquadrando la problematica entro il delicato equilibrio tra diritti di trasparenza e tutela della funzione giurisdizionale e requirente. Tale inquadramento ha portato il giudice a ritenere che sussistessero ostacoli processuali e sostanziali tali da rendere il ricorso manifestamente inammissibile nel suo fondamento o nella sua strutturazione. La decisione di dichiarare l'inammissibilità rappresenta dunque una soluzione cauta che evita di pronunciarsi direttamente sulla natura dell'atto della magistratura, rimettendo implicitamente la questione a valutazioni di ordine più generale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso numero 285 del 2023 inammissibile in tutte le sue parti, non procedendo quindi a esaminare nel merito le pretese del ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, distribuite equamente, come accade quando il ricorso viene respinto per vizi procedurali e non per motivi di merito. La sentenza è stata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le procedure ordinarie, e il tribunale ha simultaneamente provveduto ad ordinare l'oscuramento di tutti i dati personali e identificativi del ricorrente nei registri pubblici e nella documentazione giudiziale, dando corso alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
Sussiste il dovere dell'amministrazione di rispondere alle istanze di accesso agli atti secondo le procedure stabilite dalla legge, tuttavia taluni uffici della magistratura requirente presentano peculiarità tali che non si presta allo stesso regime trasparenziale ordinario, e il ricorrente deve esperire le forme procedurali adeguate alla natura dell'atto impugnato e del soggetto destinatario. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA. Bernardo Massari, Presidente, Estensore; Mauro Pedron, Consigliere; Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento del diniego implicito formatosi sull'istanza di accesso agli atti indirizzata dal ricorrente al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia. Sul ricorso numero di registro generale 285 del 2023, proposto da soggetto in proprio, domiciliato presso la Segreteria TAR Brescia, Corte d'Appello di Brescia Procura Generale della Repubblica, non costituiti in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari. Nessuno comparso per le parti. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati Bernardo Massari, Mauro Pedron, Pietro Buzano.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento del diniego implicito formatosi sull’istanza di accesso agli atti indirizzata dal ricorrente al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia. sul ricorso numero di registro generale 285 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in proprio, domiciliato presso la Segreteria TAR Brescia in Brescia, via Carlo Zima n. 3; Corte d'Appello di Brescia - Procura Generale della Repubblica, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari; Nessuno comparso per le parti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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