ACCESSO AI DOCUMENTI - SILENZIO DELLA P.A. - PUBBLICO IMPIEGO - CUSTODE COMUNALE - PROCEDURA DI SELEZIONE - ATTI DELLA PROCEDURA - SILENZIO INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 19 gennaio 2026 |
| Numero | 202600047/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato istanza di accesso documentale il 21 marzo 2025 presso un Comune lombardo, richiedendo la documentazione relativa all'assegnazione dell'incarico di custode presso un immobile comunale. Trascorsi i trenta giorni entro i quali la pubblica amministrazione avrebbe dovuto rispondere, il silenzio del Comune è stato interpretato come rifiuto tacito dell'istanza, configurando un silenzio-rigetto secondo la disciplina della Legge 241 del 1990. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale silenzio e leso il proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha impugnato il provvedimento implicito mediante ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Durante lo svolgimento del giudizio, avvenuto nei mesi successivi fino a gennaio 2026, la situazione fattuale è mutata nella misura in cui il Comune ha provveduto a soddisfare l'istanza del ricorrente, rendendo di fatto non più necessaria una pronuncia decisoria sulla questione di merito.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla Legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e dai suoi decreti attuativi, in particolare il D.P.R. 352 del 1992, che stabiliscono il diritto di chiunque di accedere ai documenti amministrativi presso la pubblica amministrazione per motivi di interesse giuridico o mero interesse. La mancata risposta entro il termine di trenta giorni configura un silenzio-rigetto, equiparato legalmente a un provvedimento di rifiuto. Il ricorso è stato proposto in base agli artt. 23 e 116 del Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104 del 2010), che attribuiscono al Tribunale Amministrativo Regionale la giurisdizione esclusiva per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi e dei silenzi della pubblica amministrazione. Il principio della trasparenza amministrativa è saldamente ancorato ai valori costituzionali di imparzialità e democraticità dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella legittimità del silenzio del Comune quale rifiuto implicito dell'istanza di accesso documentale, ovvero nella violazione del diritto del ricorrente di ottenere informazioni su una decisione amministrativa che lo riguardava direttamente. Era in gioco il bilanciamento tra il diritto di accesso come strumento di controllo sulla trasparenza amministrativa e gli eventuali interessi dell'amministrazione nel contenere la divulgazione di documentazione riservata o sensibile, pur rimanendo il diritto di accesso generale e non limitato a soggetti dotati di particolare qualificazione. La controversia evidenziava la tensione tra il dovere di risposta tempestiva della pubblica amministrazione e l'adeguatezza del silenzio quale forma di provvedimento.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, il provvedimento conclusivo rivela il percorso logico seguito dal collegio giudicante. Il fatto che il TAR abbia dichiarato cessata la materia del contendere indica che nel corso del giudizio il Comune ha ottemperato spontaneamente all'istanza di accesso documentale, fornendo al ricorrente la documentazione richiesta oppure impegnandosi formalmente a farlo entro breve termine. Dinanzi a tale adempimento sopravvenuto, il giudice amministrativo ha ritenuto venuta meno l'utilità di una pronuncia di merito sulla illegittimità del precedente silenzio, poiché il ricorrente aveva conseguito sostanzialmente lo scopo perseguito con il ricorso. La compensazione delle spese di lite ha significato che il collegio non ha attribuito colpa significativa a nessuna delle parti, considerando il comportamento del Comune come correttivo idoneo a estinguere il contenzioso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il ricorso senza emettere una sentenza di merito che valutasse espressamente la legittimità del silenzio del Comune. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, ossia ciascuna ha sopportato i propri costi senza condanna verso l'altra. Il collegio ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati identificativi delle parti dal documento processuale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con lo scopo di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti nel giudizio.
Massima
La cessazione della materia del contendere nel ricorso contro il silenzio-rigetto su istanza di accesso documentale determina l'estinzione del giudizio quando la pubblica amministrazione provveda durante il processo a dar corso all'istanza, rendendo superflua la pronuncia di merito e comportando la compensazione delle spese processuali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in seguito all'istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente in data 21 marzo 2025 in merito all'assegnazione dell'incarico di custode presso un immobile comunale. sul ricorso numero di registro generale 648 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in proprio, ex arrt. 23 e 116 c.p.a.; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il ricorrente sig. Denardo e per l’Amministrazione resistente l’avv. -OMISSIS-, per delega dell’avv. Gorlani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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