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Sentenza n. 202600405/2026
18 marzo 2026

Sentenza n. 202600405/2026

ACCESSO AI DOCUMENTI - SANITÀ - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - PARZIALE SILENZIO-RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data18 marzo 2026
Numero202600405/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza di accesso ai documenti presso un'amministrazione sanitaria competente in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richiedendo la consultazione di atti relativi alla fase di introduzione e applicazione dell'obbligo vaccinale. L'amministrazione ha opposto un parziale silenzio procedimentale e un parziale rigetto della richiesta, negando l'accesso ad una o più categorie di documenti richiesti. Ritenendo illegittimo il diniego, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l'annullamento del provvedimento silente-reiettivo e l'accesso ai documenti.

Il quadro normativo

La controversia si fonda sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, il quale prevede che chiunque abbia interesse giuridicamente rilevante può accedere ai documenti dell'amministrazione salvo specifiche eccezioni tassative. Nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'amministrazione poteva invocare limitazioni all'accesso per motivi di segreto d'ufficio, tutela della privacy, o protezione dell'interesse pubblico primario connesso alla sanità collettiva. La normativa sulla riservatezza dei dati sanitari, discendente dal Codice della privacy e dalle disposizioni sulla salute pubblica, fornisce ulteriori fondamenti legittimi per il diniego totale o parziale dell'accesso.

La questione giuridica

Il punto centrale era se i documenti richiesti ricadessero legittimamente entro le eccezioni all'accesso oppure se il diritto del ricorrente alla trasparenza amministrativa dovesse prevalere. In particolare, occorreva valutare se il parziale silenzio-rigetto fosse stato proporzionato e adeguatamente motivato, oppure se costituisse un arbitrario rifiuto di trasparenza. La questione aveva rilevanza anche quanto all'equilibrio tra il diritto all'accesso informativo e la tutela di interessi pubblici primari legittimamente sottesi alle decisioni sanitarie adottate in emergenza.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che i motivi di rigetto addotti dall'amministrazione fossero legittimi e proporzionati rispetto agli interessi in gioco. Sulla base dell'istruttoria e della valutazione dei documenti sottoposti, il collegio ha accertato che una parte dei materiali richiesti era coperta da segreto d'ufficio ovvero conteneva informazioni personali di terzi la cui divulgazione avrebbe violato la privacy, oppure era ancora in formazione al momento della richiesta. Il giudice ha riconosciuto inoltre che l'amministrazione aveva correttamente bilanciato il diritto di accesso con l'interesse pubblico primario alla riservatezza dei procedimenti sanitari in corso, segnatamente per quanto riguardava le valutazioni tecniche e le comunicazioni interne relative alle strategie di controllo dell'epidemia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso del ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di parziale silenzio-rigetto. Di conseguenza, il diniego dell'amministrazione rimane fermo e vincolante, e l'accesso ai documenti non è stato ordinato. Le spese del giudizio rimangono a carico del ricorrente, secondo i principi ordinari sulla responsabilità processuale.

Massima

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è assoluto e cede quando sussistono eccezioni legittime quali il segreto d'ufficio, la tutela della privacy di terzi, o la necessaria riservatezza di procedimenti sanitari in corso volti a fronteggiare emergenze epidemiologiche, purché il provvedimento amministrativo sia adeguatamente motivato e rispetti il principio di proporzionalità.


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