ACCESSO AI DOCUMENTI - ATTIVITÀ EDILIZIA DEL CONFINANTE - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300380/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La signora Maria Elisabetta Facchinetti, in qualità di confinante, ha presentato una richiesta di accesso agli atti amministrativi al Comune di Grumello del Monte il 15 novembre 2022, protocollata al numero 22/0015964. Il Comune ha risposto negativamente al ricorso amministrativo con provvedimento del 23 dicembre 2022, prot. n. 22/0018249, notificato mediante posta elettronica certificata, rigettando la richiesta di accesso. La ricorrente ha impugnato tale rifiuto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento della decisione comunale e l'accertamento del diritto di accedere alla documentazione richiesta, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di esibire e consegnare copia dei documenti. La controversia riguarda fondamentalmente la corretta applicazione della disciplina sulla trasparenza amministrativa e sui limiti del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso agli atti amministrativi è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive modifiche, nonché dalle normative regionali e regolamentari comunali. La legge generale riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei dati e dei documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Tuttavia, tale diritto non è assoluto e incontra limitazioni quando l'accesso potrebbe ledere interessi pubblici tutelati dalla legge, come la sicurezza dello Stato, la privacy, il segreto istruttorio e altre ipotesi tassativamente previste. Inoltre, il diritto di accesso ai documenti può essere subordinato alla qualificazione del richiedente come soggetto portatore di interesse legittimo e concreto nel procedimento cui i documenti si riferiscono, sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia progressivamente allargato la categoria dei soggetti che possono esercitare questo diritto.
La questione giuridica
La controversia verte sulla corretta interpretazione dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di una confinante. In particolare, era in discussione se la ricorrente, nella sua qualità di proprietaria di terreno confinante con quello oggetto del procedimento amministrativo cui si riferivano i documenti richiesti, potesse essere considerata portatrice di un interesse legittimo idoneo a fondare il diritto di accesso, oppure se il Comune fosse legittimato a rigettare la richiesta sulla base di una interpretazione restrittiva dei soggetti legittimati all'accesso. La questione assume particolare rilevanza poiché tocca l'equilibrio tra il principio di trasparenza amministrativa, sempre più enfatizzato dalla normativa e dalla giurisprudenza, e il diritto alla riservatezza di altri soggetti, nonché il corretto procedimento amministrativo in sede di rilascio di autorizzazioni edilizie e analoghe.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il rigetto della richiesta di accesso adottato dal Comune di Grumello del Monte non fosse fondato e che la ricorrente, nella sua qualità di confinante, possedesse un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti amministrativi riguardanti procedimenti suscettibili di incidere sulla sua proprietà o sulla fruizione della medesima. Il collegio ha accolto gli argomenti della ricorrente secondo cui la condizione di confinante comporta una posizione qualificata rispetto ai procedimenti amministrativi che possono avere effetti sulla proprietà adiacente, segnatamente nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. La sentenza ha evidenziato che il rifiuto del Comune non poteva reggersi su un'interpretazione eccessivamente restrittiva della disciplina sull'accesso e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare con maggior attenzione la legittimità dell'interesse fatto valere dalla ricorrente e le eventuali ragioni ostatiche all'accesso, laddove sussistenti e concretamente verificate nel caso specifico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso della signora Facchinetti e ha annullato il provvedimento del Comune di Grumello del Monte con cui era stata rigettata la richiesta di accesso agli atti. Conseguentemente, il Comune è stato condannato all'ostensione, ovvero all'esibizione e alla consegna di copia della documentazione richiesta dalla ricorrente, secondo le modalità e i termini specificati nella motivazione della sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, imputando dunque a ciascuna di esse una quota dei propri costi legali e di giudizio, riflettendo il fatto che il ricorso, pur vittorioso per la ricorrente, non è stato totalmente privo di fondatezza rispetto a possibili dubbi sulla corretta applicazione della normativa.
Massima
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconoscibile al confinante che dimostri un interesse legittimo derivante dalla prossimità della proprietà e dalla possibilità che procedimenti amministrativi relativi a immobili adiacenti incidano sulla fruizione o sul valore della medesima proprietà. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, in composizione collegiale presieduta dal Presidente Mauro Pedron in funzione, con la relazione della Consigliera Alessandra Tagliasacchi e la partecipazione del Referendario Massimo Zampicinini, ha pronunciato la seguente sentenza nel ricorso numero 73 del 2023 depositato presso il Tribunale. Ricorrente è risultata la signora Facchinetti Maria Elisabetta, difesa e rappresentata dall'avvocato Laura Testa, con domicilio digitale presso la piattaforma telematica di Giustizia. Convenuto è il Comune di Grumello del Monte, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio digitale e fisico presso lo studio dell'Avvocato difensore. Non costituito in giudizio risulta Caldara Marzio. Il ricorso è stato avanzato al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo protocollato al numero 22/0018249 in data 23 dicembre 2022 dal Comune di Grumello del Monte, medesima data della notificazione via posta elettronica certificata. Il provvedimento costituiva risposta alla richiesta di accesso agli atti protocollata dalla ricorrente il 15 novembre 2022 con numero 22/0015964, richiesta che riguardava documentazione amministrativa avente ad oggetto la comunicazione di avvio di un procedimento. Il Comune aveva opposto un rifiuto alla richiesta di accesso della ricorrente, il quale è stato impugnato davanti al tribunale amministrativo competente. La ricorrente ha contestato la legittimità del rifiuto, sostenendo che la sua qualità di confinante le attribuiva il diritto di accedere alla documentazione amministrativa richiesta, poiché tale documentazione era idonea a incidere sulla sua posizione giuridica e sulla fruizione della proprietà confinante. Ha dedotto che il Comune avrebbe dovuto valutare con attenzione l'interesse qualificato fatto valere dalla ricorrente medesima prima di opporre un generico rifiuto alla richiesta di accesso. Il Comune di Grumello del Monte, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato, presumibilmente sulla base di una lettura restrittiva dei soggetti legittimati ad accedere ai documenti amministrativi. Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo la relazione della magistrata estensore nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 e l'ascolto dei difensori delle parti, ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente. Il Collegio ha osservato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, pur non essendo diritto assoluto, deve essere interpretato alla luce dei principi costituzionali di trasparenza amministrativa e dei doveri di corretta amministrazione. Ha valutato che la qualità di confinante della ricorrente, specialmente in relazione a procedimenti che potessero incidere sulla proprietà adiacente e sulla sua fruizione, costituisce una posizione idonea a fondare un interesse legittimo riconosciuto dalla disciplina vigente. Ha concluso che il rifiuto opposto dal Comune, senza una valutazione specifica delle circostanze concrete e dell'interesse fatto valere dalla ricorrente, era illegittimo sotto il profilo della correttezza procedimentale e della corretta applicazione della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi. Per tali ragioni il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di accogliere il ricorso proposto dalla signora Facchinetti Maria Elisabetta e conseguentemente di annullare il provvedimento del Comune di Grumello del Monte prot. n. 22/0018249 del 23 dicembre 2022. Ha altresì accolto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta mediante visione ed estrazione di copia. Ha infine condannato il Comune di Grumello del Monte all'esibizione e alla consegna di copia della documentazione richiesta dalla ricorrente con l'istanza del 15 novembre 2022, secondo le modalità e i termini indicati nella motivazione della sentenza. Ha composto le spese di giudizio tra le parti, compensandole reciprocamente alla luce dell'esito del contenzioso, ritenendo che entrambe le parti avessero sostenuto ragioni non prive di fondamento sebbene infine il ricorso risultasse meritevole di accoglimento. Ha ordinato infine che la presente sentenza fosse eseguita dall'Autorità amministrativa, come prescritto dalla normativa sulla esecuzione delle sentenze amministrative. Così deciso a Brescia in camera di consiglio il 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati sopra indicati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento del provvedimento prot. n. 22/0018249 del Comune di Grumello del Monte datato 23.12.2022, in pari data notificato a mezzo p.e.c., avente ad oggetto “Richiesta di accesso atti del 15/11/2022 prot. 22/0015964 avanzata dalla sig.ra FACCHINETTI MARIA ELISABETTA in qualità di confinante. Esito Comunicazione Avvio del Procedimento”, a mezzo della quale è stata rigettata la richiesta di accesso gli atti proposta dalla ricorrente, e di tutti i provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con istanza del 15.11.2022, e per la condanna del Comune di Grumello del Monte all’esibizione ed alla consegna di copia della documentazione richiesta dalla ricorrente medesima. sul ricorso numero di registro generale 73 del 2023, proposto da Facchinetti Maria Elisabetta, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Grumello del Monte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Saffi n. 16; Caldara Marzio, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumello del Monte; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Grumello del Monte all’ostensione dei documenti richiesti dalla signora Maria Elisabetta Facchinetti nei modi e nei termini indicati in motivazione. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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