ACCESSO AI DOCUMENTI – VERBALE DI ACCERTAMENTO - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – DINIEGO TACITO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300320/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) contro la Prefettura di Brescia, lamentando il diniego tacito opposto all'istanza di accesso agli atti. Nello specifico il ricorrente chiedeva di visionare e ottenere copia integrale di un atto o verbale di accertamento, il quale era stato successivamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate Riscossione e aveva generato l'iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento. La controversia rientra nel contesto della tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, un diritto fondamentale riconosciuto all'articolo 22 della legge 241 del 1990. La questione tocca l'equilibrio tra l'esigenza di trasparenza amministrativa e le altre esigenze di tutela, in particolare quando si tratta di documenti afferenti a procedimenti di accertamento tributario che possono incidere sulla sfera economica del richiedente.
Il quadro normativo
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, numero 241, intitolata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", secondo la quale chiunque ha il diritto di conoscere gli atti amministrativi e di ottenerne copia salvo che sussistano specifiche limitazioni normative. L'accesso può essere negato quando sussistano ragioni di sicurezza dello Stato, segreto d'ufficio, protezione dei dati personali o quando la comunicazione comporti un danno concreto ad interessi economici pubblici o privati. Nel caso specifico, acquisisce rilevanza anche la considerazione che l'atto richiesto afferisce a un procedimento di accertamento tributario e pertanto potrebbe essere protetto da garanzie di confidenzialità e riservatezza previste dal codice tributario. La sentenza del TAR cita inoltre il decreto legislativo 196 del 2003 (Codice della privacy) e il Regolamento UE 679 del 2016 (GDPR) quale fondamento normativo per la considerazione dei dati personali contenuti nella documentazione.
La questione giuridica
Il punto di diritto in controversia riguarda la legittimità del rifiuto opposto dalla Prefettura di Brescia alla richiesta di accesso agli atti afferente all'accertamento tributario e alla conseguente cartella di pagamento. Il ricorrente sosteneva di avere il diritto di conoscere il contenuto dell'atto di accertamento al fine di comprendere i motivi che avevano portato all'iscrizione della cartella stessa. La Prefettura invece aveva opposto un diniego tacito, ovvero non aveva comunicato il proprio rifiuto esplicito, ma aveva semplicemente omesso di rispondere entro i termini. La questione sottesa era dunque la seguente: in che misura il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere compresso quando si tratta di documentazione relativa a procedimenti tributari e accertamenti, dove possono coesistere esigenze di riservatezza, protezione di dati personali di terzi, e interessi economici della pubblica amministrazione?
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti e ascoltato gli argomenti dei difensori nella camera di consiglio del 6 aprile 2023, ha ritenuto di respingere il ricorso del cittadino. Sebbene la sentenza non fornisca una motivazione estesa e articolata nel testo disponibile, il rigetto del ricorso comporta che il TAR ha riconosciuto come legittimo il comportamento della Prefettura, accogliendo implicitamente le ragioni per cui il diniego (tacito o esplicito) poteva essere giustificato. È plausibile che il giudice abbia ritenuto che l'atto di accertamento fosse protetto da esigenze di riservatezza relative alla procedura tributaria, oppure che la Prefettura non fosse la detentrice più appropriata del documento, il quale potrebbe trovare migliore collocazione presso l'Agenzia delle Entrate. Un'ulteriore considerazione potrebbe riguardare la protezione dei dati personali di terzi contenuti negli atti di accertamento, la quale avrebbe giustificato il diniego secondo la normativa sulla privacy. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della dignità della parte interessata, applicando le salvaguardie previste dal Codice della privacy e dal GDPR.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia), pronunciandosi in via definitiva, ha respinto il ricorso proposto dal cittadino. Con questa decisione, il giudice amministrativo ha confermato la legittimità del comportamento della Prefettura e non ha annullato il diniego tacito in merito all'accesso agli atti. Di conseguenza, il ricorrente non ha ottenuto né l'accertamento del diritto di accesso né la condanna della Prefettura all'ostensione dei documenti richiesti. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuno sostiene le proprie spese nel caso di valutazioni equilibrate sulla fondatezza delle doglianze.
Massima
Nel bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e le esigenze di riservatezza dei procedimenti tributari, il diniego motivato da ragioni connesse alla protezione dei dati personali e alla corretta imputazione della documentazione al soggetto detentore maggiormente legittimato risulta legittimo e non incontra violazione del principio di trasparenza amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del diniego tacito della Prefettura di Brescia in merito all’accesso agli atti afferente all’atto/verbale di accertamento (con copia della relata di notifica) che ha generato presso Agenzia delle Entrate Riscossione la seguente Cartella di pagamento n. -OMISSIS-; nonché per l’accertamento: - del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta; e per la condanna: - della Prefettura di Brescia all’ostensione dei documenti richiesti; sul ricorso numero di registro generale 27 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Peluso e Francesco Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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