AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300256/2023

Sentenza n. 202300256/2023

ACCESSO AI DOCUMENTI - DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE - IMPIANTI DI RISALITA - ACQUISIZIONE SANANTE - RINUNCIA - RESTITUZIONE BENI AL PRIVATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300256/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Sviluppo Monte Poieto S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'accertamento del proprio diritto di accesso a documenti amministrativi presso il Comune di Foppolo. Con istanza datata 24 ottobre 2022, la ricorrente aveva avanzato richiesta formale di rilascio di una documentazione specificata. Il Sindaco del Comune di Foppolo, mediante provvedimento del 18 novembre 2022 (prot. n. 6267), e successivamente il Commissario straordinario di liquidazione del Comune di Foppolo, con provvedimento del 19 novembre 2022 (prot. n. 57), hanno rifiutato di consegnare i documenti richiesti. La società Devil Peak S.r.l., apparentemente destinataria o interessata ai medesimi documenti, ha presentato formale opposizione avverso la richiesta di accesso della ricorrente.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel sistema disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 numero 241, che regola l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini e delle imprese e che costituisce una manifestazione concreta del principio di trasparenza amministrativa. Gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 specificano le modalità, i termini e le eccezioni al diritto di accesso, stabilendo i presupposti per il rilascio della documentazione amministrativa e i motivi legittimi di rifiuto. Il Codice del Processo Amministrativo, attraverso l'articolo 116, prevede il ricorso per l'accertamento e la dichiarazione dei diritti soggettivi, uno strumento idoneo a far valere in sede giurisdizionale la pretesa di ottenere l'accesso ai documenti quando l'amministrazione lo neghi ingiustificatamente. Questa sede di cognizione rappresenta lo strumento ordinario per tutelare il diritto soggettivo all'informazione e alla conoscenza dei provvedimenti amministrativi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se il ricorrente avesse il diritto di accedere ai documenti richiesti presso il Comune di Foppolo, nonostante il rifiuto opposto dall'amministrazione comunale e l'opposizione presentata da Devil Peak S.r.l. La questione implicava l'interpretazione dei presupposti legittimi per negare l'accesso, in particolare se l'opposizione di un terzo potesse costituire valido fondamento per escludere il ricorrente dal diritto di accesso o se il rifiuto dell'amministrazione fosse stato fondato su ragioni normatively previste dalla legge 241/1990. Era inoltre necessario valutare se sussistessero concrete ragioni di tutela di interessi legittimi altrui che giustificassero il diniego della documentazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo integralmente la pretesa della ricorrente di ottenere accesso alla documentazione amministrativa. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato che il Comune di Foppolo non aveva provveduto legittimamente nel denunciare motivi idonei a giustificare il rifiuto in conformità alle disposizioni della legge 241/1990, e che l'opposizione presentata da Devil Peak S.r.l., per quanto formalmente proposta, non poteva costituire fondamento autonomo e sufficiente per negare un diritto che la legge riconosce al ricorrente. Il TAR ha affermato implicitamente che l'accesso ai documenti amministrativi rappresenta un diritto che la pubblica amministrazione non può arbitrariamente comprimere, e che eventuali limitazioni devono trovare esplicita base normativa e non possono derivare dalla mera contrapposizione di interessi privati di terzi. La decisione del Tribunale ha ritenuto proporzionato e giustificato ordinare il rilascio della documentazione, escludendo dalle eccezioni ordinariamente previste la questione della conflittualità con altri soggetti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie completamente il ricorso e ordina al Comune di Foppolo di consegnare alla ricorrente Sviluppo Monte Poieto S.r.l. i documenti di cui alla richiesta del 24 ottobre 2022, secondo le modalità e i tempi di esecuzione indicati nel dispositivo. Il Comune di Foppolo e la società Devil Peak S.r.l. sono condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro milleottocento oltre accessori, con compensazione per un terzo tra le parti ricorrente e resistente; entrambi i condannati provvederanno inoltre al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente nella misura corrispondente ai due terzi della somma versata. Le spese sostenute dal Ministero dell'Interno risultano interamente compensate. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, vincolando l'Ente Comune al suo immediato adempimento.

Massima

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi garantito dalla legge 241/1990 deve essere concretamente realizzato dalle pubbliche amministrazioni quando sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, e l'opposizione di terzi non costituisce autonomo motivo di rifiuto legittimo salvo che non ricorrano specifiche cause di esclusione esplicitamente previste dalla normativa nazionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'accertamento e la dichiarazione
ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti richiesti di cui all'istanza del 24/10/2022;
e, in quanto occorra, per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco del Comune di Foppolo del 18/11/2022, prot. n. 6267,
nonché del provvedimento del Commissario straordinario di liquidazione del Comune di Foppolo del 19/11/2022, prot. n. 57;
della richiamata ed allegata opposizione della controinteressata Devil Peak S.r.l,
di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche allo stato non conosciuto,
e per la conseguente condanna dei resistenti a rilasciare la documentazione richiesta.
Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. introdotto con il ricorso numero di registro generale 1097 del 2022, proposto da Sviluppo Monte Poieto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Buzzanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Il Comune di Foppolo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Foppolo, non costituiti in giudizio;
Devil Peak S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e ordina al Comune di Foppolo di consegnare alla ricorrente i documenti di cui in motivazione, nei termini e nelle forme descritti.
Condanna in solido il Comune resistente e la controinteressata Devil Peak S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, che, compensate per un terzo, liquida per il residuo in € 1.800,00 oltre accessori; al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 115/2002; le stesse parti, sempre in solido, provvederanno a rimborsare alla parte ricorrente per i due terzi il contributo unificato effettivamente versato; spese interamente compensate con il Ministero dell’interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 8 marzo 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →