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Sentenza n. 202300252/2023

Sentenza n. 202300252/2023

ACCESSO AI DOCUMENTI - REGOLAMENTO EDILIZIO - SILENZIO RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300252/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il caso riguarda un ricorso presentato presso il TAR della Lombardia (sezione di Brescia) contro il silenzio-rigetto mantenuto da un'amministrazione pubblica in risposta a una richiesta di accesso a documenti. Il ricorrente aveva avanzato istanza per ottenere l'accesso a documenti, verosimilmente correlati a pratiche di edilizia o al regolamento edilizio del comune competente, secondo le procedure previste dalla normativa sull'accesso agli atti amministrativi. Dinanzi al perdurare del silenzio dell'amministrazione, il quale per effetto della legge 241 del 1990 si qualifica come rigetto, il ricorrente ha impugnato tale comportamento omissivo presso il tribunale amministrativo regionale. Il TAR è stato così investito della questione relativa alla legittimità del silenzio mantenuto dall'ente pubblico nei confronti della richiesta di accesso.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nell'ambito del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 82 del 2005, che ha potenziato il diritto di accesso civico semplice e generalizzato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispondere alle richieste di accesso entro i termini perentori stabiliti dalla legge, e il mancato riscontro entro il termine fissato produce l'effetto legale del silenzio equivalente a rigetto, che può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Il diritto di accesso costituisce un diritto fondamentale che consente ai cittadini di conoscere gli atti e i documenti dell'amministrazione, fermi restando i limiti e le eccezioni previsti dalla legge per la tutela di interessi pubblici o privati meritevoli di protezione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione e, più profondamente, se il ricorrente avesse potuto validamente azionare la tutela giurisdizionale contro tale inerzia. Il ricorso si proponeva di ottenere l'accoglimento della richiesta di accesso attraverso l'annullamento del provvedimento-silenzio e l'ordine all'amministrazione di comunicare i documenti richiesti. Tuttavia, nel corso del giudizio sono emersi elementi procedurali o sostanziali che hanno indotto il collegio giudicante a riproporzionare il petitum e ad approfondire le condizioni di proponibilità del ricorso medesimo, sollevando questioni circa la persistenza dell'interesse a ricorrere, la corretta legittimazione delle parti o altri profili di ammissibilità dell'azione.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel valutare il ricorso, ha ritenuto che sussistessero ostacoli di natura procedurale o condizioni che rendessero il ricorso non ricevibile. La dichiarazione di improcedibilità è stata adottata dal collegio con riferimento al fatto che, nel corso del giudizio o già ab initio, venissero meno gli elementi essenziali per la proposizione della causa, quali l'interesse concreto e qualificato del ricorrente a ottenere la tutela esperita, oppure la permanente efficacia della pretesa dedotta. È possibile che l'amministrazione avesse nel frattempo fornito i documenti richiesti, rendendo superflua la decisione nel merito, oppure che il ricorrente non possedesse i requisiti di legittimazione a ricorrere secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa. Il giudice, con logica conservativa, ha preferito non pronunciarsi nel merito della controversia, ritenendo che le condizioni per una valutazione sulla fondatezza del ricorso non sussistessero più.

La decisione

Il TAR della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, astenendosi da qualunque valutazione nel merito circa la legittimità del silenzio dell'amministrazione e della conseguente necessità di accogliere o rigettare la richiesta di accesso ai documenti. Tale provvedimento determina la cessazione del giudizio senza pronunciamento sul diritto sostanziale fatto valere. Per il ricorrente, ciò significa che la tutela richiesta non è stata accordata dal giudice amministrativo, non per ragioni di merito ma per l'assenza delle condizioni procedurali necessarie a far proseguire il giudizio. Non risultano indicate condanne al pagamento delle spese di giudizio, quandanche non sia disponibile l'intero testo della sentenza.

Massima

Quando le condizioni di procedibilità di un ricorso contro il silenzio-rigetto su istanza di accesso amministrativo vengono meno nel corso del giudizio o erano assenti ab initio, il giudice amministrativo è tenuto a dichiararsi improcedibile senza entrare nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- del provvedimento tacito di rigetto della domanda di accesso agli atti (pratica n. MCCCMHL76R54D94OJ-07112022-1416) del 7/11/2022;
nonché per l’accertamento:
- del diritto di accesso agli atti;
con conseguente condanna:
- all’ostensione degli atti richiesti.
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2023, proposto da
Michela Maccabiani, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Calvagese della Riviera, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, specificando di non avervi più interesse;
ritenuto che da tale circostanza possa desumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, co. 4, c.p.a, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;
ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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