ACCESSO AI DOCUMENTI - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - AUTORIZZAZIONE - OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 12 gennaio 2026 |
| Numero | 202600017/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Michele Codognesi ha presentato istanza di accesso agli atti al Comune di Viadanica il 4 giugno 2025, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. La richiesta era volta ad ottenere visione e copia della documentazione relativa alla pratica SUAP numero NCC-2024-02141-VIA, concernente una voltura dell'autorizzazione per servizio di noleggio con conducente (NCC) originaria del 28 marzo 2017, nonché le relative annotazioni presenti nel Registro Licenziario del Comune. Il Comune di Viadanica ha risposto negativamente con nota del 11 luglio 2025, negando l'accesso ai documenti richiesti. Nel procedimento sono stati coinvolti anche Limo Car Milano di Chirculescu & C. S.a.s., società interessata all'autorizzazione NCC oggetto della controversia. Di fronte al diniego, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e la declaratoria del suo diritto di accesso.
Il quadro normativo
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce uno dei capisaldi della trasparenza della pubblica amministrazione ed è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, come modificata dalla legge 69/2015 (riforma della corruttela). La legge riconosce a chiunque vi abbia interesse il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso della pubblica amministrazione, al fine di acquisire piena conoscenza dell'attività amministrativa e di garantire il controllo diffuso sull'operato degli enti pubblici. Il diniego di accesso, pur consentito in ipotesi specificamente normate (segreto di Stato, segreto industriale, privacy, interesse perseguito dall'amministrazione), deve essere motivato in modo concreto e ragionevole, non potendo basarsi su motivazioni generiche o generali. La materia delle autorizzazioni NCC rientra nel settore della viabilità e della mobilità, dove il principio della trasparenza acquista particolare rilevanza anche per la necessità di conoscere le condizioni di concessione dei servizi pubblici.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del diniego opposto dal Comune all'istanza di accesso ai documenti concernenti la pratica di voltura dell'autorizzazione NCC. In sostanza, si trattava di verificare se il Comune avesse fornito una motivazione valida, concreta e proporzionata al rifiuto di consentire al ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa relativa a un procedimento pubblico avente riflessi sull'attività commerciale. La questione rappresenta una tipica fattispecie di contrasto tra il diritto di trasparenza della pubblica amministrazione, da un lato, e possibili esigenze di riservatezza aziendale della ditta interessata, dall'altro lato. Occorreva stabilire se il Comune avesse correttamente bilanciato questi interessi contrapposti o se, invece, avesse opposto un diniego generico, carente di adeguata motivazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il diniego opposto dal Comune non fosse basato su una motivazione valida e proporzionata al caso concreto. Il collegio ha considerato che il ricorrente aveva un interesse legittimo a conoscere gli atti relativi alla pratica SUAP e al Registro NCC in quanto interessato ai procedimenti amministrativi che incidono sulla corretta gestione del territorio e dei servizi di mobilità. Sebbene il Comune avesse la facoltà di opporre diniego qualora ricorressero particolari circostanze tutelate dalla legge (quali il segreto industriale o professionale della ditta Limo Car Milano), il collegio ha valutato che il Comune non aveva fornito una motivazione specifica e concreta in grado di giustificare il diniego integrale della documentazione richiesta. Il TAR ha applicato il principio della motivazione obbligatoria, secondo cui ogni provvedimento amministrativo che limiti un diritto deve essere fondato su ragionamenti espliciti e circostanziati. Di conseguenza, il diniego è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione adeguata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Michele Codognesi e ha annullato il diniego di accesso opposto dal Comune di Viadanica con nota del 11 luglio 2025. In conseguenza dell'accoglimento, il TAR ha ordinato al Comune di consentire al ricorrente l'accesso agli atti e ai documenti richiesti, ovvero la visione e l'estrazione di copia della documentazione relativa alla pratica SUAP NCC-2024-02141-VIA e alle annotazioni del Registro Licenziario, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, e la sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva per l'autorità amministrativa.
Massima
L'amministrazione pubblica non può opporre un diniego generico e carico di motivazione al diritto di accesso agli atti amministrativi, bensì è tenuta a fornire una motivazione specifica, proporzionata e ragionevole, che giustifichi concretamente la limitazione del diritto di trasparenza sulla base di interessi legittimi tutelati dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento - della nota del Comune di Viadanica, prot. n. 2683 dell’11/07/2025 trasmessa al Sig. Codognesi Michele, in pari data, con PEC, di diniego sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss., L. 241/1990, il 04/06/2025 a mezzo a mezzo PEC dal ricorrente al Comune (prot. n. 2159 del 05/06/2025), per aver accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento agli atti relativi alla pratica SUAP n. NCC-2024-02141-VIA (voltura dell'autorizzazione N.C.C. prot. n. 921/2017) e Registro/Licenziario NCC del Comune di Viadanica limitatamente alle annotazioni concernenti l'autorizzazione prot. N. 921 del 28/03/2017; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti, nonché per la declaratoria dell'accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 04/06/2025 (prot. n. 2159 del 05/06/2025), con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta. sul ricorso numero di registro generale 897 del 2025, proposto da: Michele Codognesi rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Milano viale Sabotino n. 19/2 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Viadanica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bigoni, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Bergamo via Locatelli n. 59/a con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Limo Car Milano di Chirculescu & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Feroleto, con domicilio fisico presso lo studio della stessa in Milano via Luciano Manara n. 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viadanica e di Limo Car Milano di Chirculescu & C. S.a.s.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori di parte ricorrente e del Comune resistente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla il diniego di ostensione, e ordina al Comune resistente di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesti come specificato in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione a cura del ricorrente. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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