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Sentenza n. 202300169/2023

Sentenza n. 202300169/2023

ACCESSO AI DOCUMENTI - CIRCOLAZIONE STRADALE – VEICOLO CONFISCATO - SPESE DI CUSTODIA - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - SILENZIO RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300169/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi presso le amministrazioni competenti, richiedendo di poter prendere visione e ottenere copia di un'ordinanza della Prefettura di Bergamo emessa in una data sottoposta a oscuramento per ragioni di tutela della dignità della parte interessata. A fronte di tale richiesta, le amministrazioni coinvolte hanno omesso di rispondere nel termine legale previsto, determinando così un diniego tacito. Il ricorrente, non potendo esercitare il suo diritto di accesso a causa di questo silenzio qualificato della pubblica amministrazione, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di tale diniego e il conseguente accesso al documento richiesto. La controversia sorge nel contesto dell'accesso ai documenti amministrativi, un diritto fondamentale e trasparente nelle amministrazioni pubbliche italiane.

Il quadro normativo

La questione si inscrive nel sistema del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato in Italia dalla legge 7 agosto 1990 numero 241, successivamente integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33, che stabilisce i principi di trasparenza e di accesso civico ai documenti della pubblica amministrazione. La normativa prevede che chiunque abbia interesse a conoscere documenti amministrativi possa presentare istanza di accesso, e che l'amministrazione sia tenuta a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, adottando un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego con motivazione. Qualora l'amministrazione non risponda nel termine stabilito, si forma un diniego tacito, che costituisce un provvedimento implicito suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. La materia è inoltre disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda la protezione dei dati personali e la tutela della dignità della persona interessata, principi che possono limitare il diritto di accesso in circostanze specifiche.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso ai documenti, ossia sulla illegittimità della mancata risposta dell'amministrazione entro il termine legale. Il punto di diritto centrale riguarda se l'amministrazione pubblica avesse il diritto di negare l'accesso al documento richiesto in base a motivi di riservatezza, di protezione dei dati personali, oppure se il diniego sia stato adottato illegittimamente, violando il diritto del ricorrente all'accesso. In secondo luogo, emerge la questione della correttezza procedimentale: se cioè l'amministrazione abbia violato l'obbligo di rispondere entro il termine previsto dalla legge, configurando così un vizio procedimentale grave. Il Tribunale ha dovuto valutare se sussistessero davvero motivi legittimi di riservatezza che giustificassero il rifiuto, oppure se il diniego fosse manifestamente infondato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto, nel merito, che il diniego tacito fosse illegittimo e che pertanto il ricorso dovesse essere accolto. Sebbene la sentenza fornisca un dispositivo essenziale senza ampia motivazione estesa, è possibile desumere che il collegio giudicante abbia riconosciuto che l'amministrazione non aveva fondamento legittimo per negare l'accesso al documento richiesto, ovvero che il diniego tacito si fosse formato in violazione dei termini procedimentali di legge. Il giudice ha privilegiato il principio della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso, ritenendo che le ragioni eventualmente invocate per il rifiuto non fossero sufficientemente motivate o fondate nel diritto positivo. Il provvedimento del TAR assume così una valenza importante nella tutela della trasparenza della pubblica amministrazione, annullando il comportamento omissivo dell'amministrazione che non aveva fornito una risposta tempestiva e consapevole.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto completamente il ricorso del cittadino e ha annullato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso ai documenti. Ha inoltre ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che la Prefettura di Bergamo, il Ministero dell'Interno e l'Ader Agenzia delle Entrate Riscossione hanno l'obbligo di concedere al ricorrente l'accesso al documento richiesto, consentendogli di prendere visione e di estrarre copia dell'ordinanza oggetto della controversia. La sentenza ha inoltre condannato la parte soccombente, rappresentata dalle amministrazioni convenute, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro millecinquecento. Il giudice ha infine disposto che il Segretario della Cancelleria provveda all'oscuramento delle generalità e di altri dati personali sensibili presenti nella sentenza, a tutela della dignità della parte interessata e in conformità agli articoli 52 del decreto legislativo numero 196 del 2003 e agli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.

Massima

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto fondamentale di trasparenza e di partecipazione democratica, non suscettibile di essere legittimamente negato mediante un diniego tacito e privo di motivazione, dovendosi invece l'amministrazione esprimere con provvedimento motivato entro i termini di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso ai documenti presentata
dal ricorrente in data -OMISSIS-, con la quale chiedeva di prendere visione ed
estrarre copia dell'Ordinanza della Prefettura di Bergamo-OMISSIS- emessa in
data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguenziale e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Di Domenico e Federica Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione precisato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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