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Sentenza n. 202300726/2023

Sentenza n. 202300726/2023

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - SANITÀ - DOCUMENTAZIONE - DOMANDA ESTRAZIONE COPIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300726/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mauro Sandri ha presentato un ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) per ottenere l'accesso civico generalizzato a informazioni relative alle marche commerciali dei test diagnostici molecolari in vitro idonei a rilevare la presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2. Il ricorrente ha rivolto la richiesta di accesso a sei strutture sanitarie lombarde: Ospedale di Suzzara S.p.A., Bioside S.r.l., Ospedale San Pellegrino s.r.l., Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., Cliniche Gavazzeni S.p.A. e Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l. La controversia sorge dalla presunta mancata risposta o dalla negazione dell'accesso alla documentazione richiesta, in particolare riguardante i produttori e le marche dei test molecolari COVID-19 utilizzati dalle strutture durante la pandemia. Il ricorrente ha impugnato il comportamento omissivo o negatorio delle amministrazioni destinatarie della richiesta, asserendo il diritto fondamentale di accedere a tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa sull'accesso civico generalizzato.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto del diritto di accesso civico generalizzato disciplinato dal decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. (Codice della trasparenza amministrativa), nonché dalle disposizioni del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) che regolano il diritto di ricorso per l'accertamento del diritto di accesso. In particolare, il ricorrente ha fondato il suo ricorso sulla base dell'articolo 116 c.p.a., che prevede il ricorso per l'accertamento del diritto di accesso in forma civica. L'accesso civico generalizzato rappresenta un diritto fondamentale di ogni persona, riguardante documenti, dati e informazioni detenuti da pubbliche amministrazioni e dai gestori di servizi pubblici, senza necessità di specificare un interesse giuridicamente rilevante. La normativa in questione è espressione del principio di trasparenza amministrativa e della democrazia partecipativa, e gli obblighi di accesso si estendono anche ai soggetti privati che gestiscono servizi di rilevanza pubblica, come le strutture sanitarie.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale della controversia riguarda se le strutture sanitarie ricorrenti resistenti siano obbligate a fornire accesso alle informazioni relative alle marche commerciali dei test diagnostici COVID-19 da esse utilizzati, e se tale obbligo rientri nel diritto di accesso civico generalizzato oppure se sussistano limitazioni dovute al carattere sensibile, commerciale o riservato di tali dati. Emerge inoltre la questione della corretta identificazione del soggetto tenuto all'obbligo di risposta e della complessità derivante dal coinvolgimento di una pluralità di destinatari. Rileva anche la questione procedurale relativa all'onere della prova e alla legittimazione passiva delle varie strutture convenute, considerando che una di esse (Bioside S.r.l.) potrebbe rivestire un ruolo diverso rispetto alle altre strutture ospedaliere pubbliche.

La motivazione del giudice

Benché la sentenza oggetto di analisi presenti una motivazione estremamente sintetica, è possibile inferire il ragionamento seguito dal collegio giudicante dalla struttura del dispositivo e dalla natura della controversia. Il TAR ha evidentemente valutato che nei confronti di cinque delle sei strutture ricorrenti resistenti (gli ospedale e cliniche pubbliche) la materia della controversia fosse cessata, con ogni probabilità perché tali enti avevano provveduto nel frattempo a fornire l'accesso richiesto o perché erano stati identificati come soggetti non direttamente legittimati passivi rispetto alla specifica documentazione richiesta. Diversamente, il giudice ha ritenuto fondato il ricorso nei confronti di Bioside S.r.l., verosimilmente perché ha considerato tale soggetto come impropriamente resistente o come destinatario legittimo dell'istanza di accesso, o perché ha accertato l'inadempienza nell'obbligo di risposta e la sussistenza del diritto del ricorrente all'accesso civico generalizzato sulle informazioni richieste. La compensazione delle spese nei confronti degli enti ospedalieri e la condanna Bioside al pagamento delle spese del ricorrente suggeriscono che il giudice ha valutato complessivamente il comportamento processuale e sostanziale delle parti, ritenendo infondata la resistenza di taluni soggetti e accogliendo le pretese del ricorrente nei confronti della principale responsabile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso nei confronti di Bioside S.r.l., dichiarando il diritto del ricorrente Mauro Sandri all'accesso civico generalizzato e affermando l'obbligo della medesima Bioside di provvedere mediante un provvedimento espresso. Ha dichiarato invece cessata la materia del contendere nei confronti di Ospedale di Suzzara S.p.A., Ospedale San Pellegrino s.r.l., Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., Cliniche Gavazzeni S.p.A. e Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l., il che comporta l'estinzione della controversia nei loro confronti. Bioside S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

Il diritto di accesso civico generalizzato alle informazioni sui test diagnostici molecolari utilizzati da strutture sanitarie è un diritto fondamentale garantito dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, opponibile anche ai soggetti privati gestori di servizi pubblici, e la mancata risposta all'istanza di accesso integra un inadempimento sanzionabile in sede di giudizio amministrativo con condanna alle spese di lite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'accertamento
- del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere le marche dei test diagnostico molecolari in vitro in grado di rilevare la presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2 e dunque del diritto di accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta;
- nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2023, proposto da
Sandri Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ospedale di Suzzara S.p.A., Bioside S.r.l., Ospedale San Pellegrino s.r.l., Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., Cliniche Gavazzeni S.p.A., Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Ospedale di Suzzara s.p.a., Ospedale San Pellegrino s.r.l., Istituti Ospedalieri Bresciani s.p.a., Cliniche Gavazzeni s.p.a. e Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l.;
b) accoglie il ricorso nei confronti di Bioside s.r.l., nei sensi e per gli effetti indicati in motoivazione;
c) compensa le spese nei confronti di Ospedale di Suzzara s.p.a., Ospedale San Pellegrino s.r.l., Istituti Ospedalieri Bresciani s.p.a., Cliniche Gavazzeni s.p.a. e Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l.;
d) condanna Biodide s.r.l. a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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