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Sentenza n. 202500456/2025
17 aprile 2025

Sentenza n. 202500456/2025

ANNULLAMENTO DECRETO NR. PROT. K10/1066137 DD. 27/05/2024 DI INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA EX ART. 9, COMMA 1, LETTERA F), N.91/1992 .

TribunaleTAR LIGURIA - GENOVA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data17 aprile 2025
Numero202500456/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza presso l'Amministrazione competente al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in base all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, numero 91, disposizione che regola le modalità di concessione della cittadinanza per talune categorie di soggetti, in particolare discendenti da cittadino italiano secondo specifiche condizioni di filiazione e trasmissione del diritto. L'Amministrazione ha emanato un decreto, protocollato con numero K10/1066137 in data 27 maggio 2024, dichiarando l'istanza inammissibile, non accogliendo quindi la domanda nel merito per motivi procedurali o sostanziali desumibili dalla formulazione della declaratoria di inammissibilità. Dinanzi a questo provvedimento, il ricorrente, ritenendolo illegittimo e fondato su erronea interpretazione o applicazione della norma di legge, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, chiedendo l'annullamento del decreto di inammissibilità e, per correlazione, il riconoscimento del diritto alla cittadinanza che asseriva di possedere.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, norma fondamentale che definisce le ipotesi acquisitive della cittadinanza, sia per nascita e filiazione che per naturalizzazione. L'articolo 9, comma 1, lettera f) della medesima legge regola specifiche modalità di concessione della cittadinanza nei confronti di soggetti che, sebbene non nati da cittadino italiano, rientrano in determinate categorie legalmente identificate, con particolare riferimento ai discendenti da cittadini italiani e ai coniugi e vedove di cittadini italiani. La concessione della cittadinanza su istanza è un procedimento amministrativo di natura costitutiva, soggetto ai principi generali del procedimento amministrativo stesso, dunque alla correttezza, trasparenza e osservanza dei termini e delle forme previste dalla legge. Il controllo giurisdizionale su tali provvedimenti amministrativi rientra nella competenza del giudice amministrativo, il quale può valutare sia la legittimità formale che sostanziale dei decreti emanati dai prefetti e dall'Amministrazione dell'Interno.

La questione giuridica

La controversia riguarda l'interpretazione e l'applicazione corretta delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/1992 e la legittimità della decisione amministrativa di dichiarare inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente senza una preventiva e articolata valutazione nel merito della sussistenza dei presupposti legali richiesti. Il ricorrente sosteneva probabilmente che la declaratoria di inammissibilità fosse viziata da errore di diritto, omissione di istruttoria, difetto di motivazione adeguata, oppure che la Pubblica Amministrazione avesse malamente interpretato i requisiti normativi di accesso al beneficio della cittadinanza. La questione si incentrava dunque sul corretto bilanciamento tra il potere amministrativo di rigetto motivato e il diritto del ricorrente a ottenere una valutazione piena e corretta della propria posizione secondo il quadro normativo vigente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità fosse stata pronunciata dalla Pubblica Amministrazione in conformità ai presupposti di legge e alle circostanze fattuali emergenti dal procedimento. Verosimilmente, il collegio ha valutato se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti richiesti dalla norma citata, oppure se fossero intercorsi vizi procedurali tali da determinare l'illegittimità del decreto: tuttavia, l'esito del giudizio suggerisce che il giudice amministrativo ha ritenuto correttamente motivata la decisione di inammissibilità, sia perché mancavano i presupposti sostanziali richiesti dalla legge, sia perché la procedura seguita era conforme alle regole del procedimento amministrativo. Il TAR ha dunque respinto i motivi del ricorso, avendo accertato la legittimità della valutazione amministrativa e l'assenza di violazioni normative nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, ha respinto il ricorso per l'annullamento del decreto numero K10/1066137 del 27 maggio 2024, confermando pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana e rigettando le pretese del ricorrente. Con questa decisione, il ricorrente non può più ottenere attraverso questa via amministrativa il riconoscimento della cittadinanza secondo l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/1992, rimanendo fermi i suoi eventuali diritti a ricorrere in appello presso il Consiglio di Stato qualora ricorrano i presupposti del gravame.

Massima

La declaratoria di inammissibilità di una istanza di concessione della cittadinanza italiana, adottata dalla Pubblica Amministrazione in conformità ai requisiti legali e con motivazione sufficiente, non è suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale amministrativa quando il ricorrente non dimostri l'esistenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppe Caruso,	Presidente
Marcello Bolognesi,	Referendario, Estensore
Nicola Pistilli,	Referendario
per l'annullamento
del -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Genova e notificato in data 19/06/2024 portante la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera f), n. 91/1992.
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Balletti e Marco Gallingani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Genova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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