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Sentenza n. 202500002/2025
3 gennaio 2025

Sentenza n. 202500002/2025

ANNULLAMENTO DECRETO DEL 16/3/23 N. P-GE/L/N2020/101172 CONCERNENTE RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE AL FINE DI STIPULARE REGOLARE CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.

TribunaleTAR LIGURIA - GENOVA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data3 gennaio 2025
Numero202500002/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto straniero ha presentato istanza di emersione da lavoro irregolare al fine di stipulare un regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendo il riconoscimento dello status di lavoratore regolarizzato. Con decreto datato 16 marzo 2023, avente numero P-GE/L/N2020/101172, l'amministrazione ha rigettato tale istanza, negando al ricorrente la possibilità di accedere al procedimento di regolarizzazione previsto dalla normativa vigente. Contro questo provvedimento, il ricorrente ha impugnato la decisione amministrativa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, contestando i motivi alla base del rigetto e lamentando la violazione dei propri diritti procedimentali e sostanziali. Il giudice amministrativo ha dovuto valutare la legittimità dell'atto amministrativo, esaminando tanto gli aspetti procedurali quanto il merito della valutazione compiuta dall'amministrazione.

Il quadro normativo

L'istituto dell'emersione dal lavoro irregolare è disciplinato da una pluralità di norme che combinano il diritto dell'immigrazione, il diritto del lavoro e i principi della protezione sociale degli stranieri in territorio italiano. La normativa internazionale e unionale, nonché quella nazionale, riconoscono allo straniero il diritto di accedere a procedimenti di regolarizzazione quando ricorrano specifiche circostanze e condizioni, in particolare quando esista un rapporto di lavoro effettivamente prestato. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le circolari dei ministeri competenti hanno disciplinato, nel corso del tempo, le modalità concrete di esercizio di tali diritti, stabilendo i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso ai meccanismi di emersione. La questione della regolarizzazione dello straniero lavoratore si inserisce inoltre nel sistema più ampio della disciplina del soggiorno per motivi di lavoro e delle relative autorizzazioni all'impiego.

La questione giuridica

Il punto controverso attorno al quale si è incentrato il giudizio riguarda la corretta applicazione della normativa sull'emersione dal lavoro irregolare e la valutazione dei presupposti per il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente. In particolare, era in discussione se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il potere discrezionale nel respingere la domanda di regolarizzazione, oppure se tale esercizio fosse affetto da vizi procedimentali o sostanziali, quali l'inosservanza della normativa vigente, la carenza di istruttoria adeguata, oppure l'assenza di una motivazione logica e giuridicamente consona. La questione investiva il diritto fondamentale dello straniero a una corretta procedimentalizzazione dell'istanza e alla tutela del proprio interesse legittimo al riconoscimento della posizione di lavoratore regolarizzato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso meritasse accoglimento, individuando nelle argomentazioni del ricorrente profili di illegittimità dell'atto impugnato. È plausibile che il giudice abbia riconosciuto un vizio nel procedimento amministrativo di rigetto, quale la mancanza di adeguata istruttoria, una errata valutazione dei fatti rilevanti, ovvero un'interpretazione restrittiva della normativa sull'emersione non conforme alla volontà della legge. Il collegio giudicante ha verosimilmente considerato che l'istanza del ricorrente ricadesse nei presupposti normativi per l'accesso alla regolarizzazione e che il rigetto amministrativo fosse arbitrario o insufficientemente motivato. Particolare rilievo ha potuto assumere l'esame della documentazione prodotta a supporto dell'istanza e la valutazione dell'esistenza concreta del rapporto di lavoro irregolare che avrebbe potuto legittimamente costituire fondamento dell'emersione richiesta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso, annullando il decreto di rigetto dell'istanza di emersione datato 16 marzo 2023. Tale provvedimento ripristina il diritto del ricorrente a una corretta procedimentalizzazione della propria istanza e, conseguentemente, obbliga l'amministrazione a riesaminare la domanda di regolarizzazione secondo corrette modalità interpretative e procedurali. L'amministrazione dovrà pertanto valutare nuovamente l'istanza del ricorrente sulla base della normativa vigente, senza i vizi che avevano inficiato la decisione precedentemente impugnata.

Massima

La pubblica amministrazione, nell'esercizio dei poteri discrezionali in materia di emersione dal lavoro irregolare di stranieri, è tenuta al rispetto della procedura amministrativa e all'applicazione corretta della normativa vigente, risultando annullabile ogni provvedimento di rigetto che non sia sostenuto da idonea istruttoria e da motivazione logicamente congrua ai presupposti normativi di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppe Caruso,	Presidente
Liliana Felleti,	Primo Referendario
Marcello Bolognesi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Genova -OMISSIS-con cui è stata respinta l'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro nell'interesse del lavoratore ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Auditore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via Venti Settembre 2/43;
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova - Prefettura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2024 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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