SILENZIO SULL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 24 settembre 2025 |
| Numero | 202516532/2025 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR Lazio chiedendo l'annullamento del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione competente in materia di immigrazione in risposta a una sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. La controversia attiene al diritto di uno straniero di ottenere un provvedimento espresso della P.A. in merito a una richiesta formale di autorizzazione al soggiorno per finalità di lavoro temporaneo e stagionale, situazione caratteristica del mercato del lavoro italiano nei settori agricolo, turistico e manifatturiero dove la manodopera straniera svolge ruoli cruciali. Nel corso del procedimento giudiziale è sopravvenuta una modifica nella situazione fattuale originaria, tale da incidere profondamente sulla sussistenza dell'interesse concreto a ottenere una pronuncia del giudice amministrativo sulla questione controversa.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è contenuta nel Testo Unico dell'Immigrazione di cui al decreto legislativo 286/1998, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini extracomunitari in Italia. La materia attiene al diritto amministrativo e al diritto dell'immigrazione, discipline che richiedono il rispetto di specifiche procedure e termini amministrativi da parte della pubblica amministrazione, con obbligo di pronunciarsi in merito alle istanze presentate dai cittadini. Il principio della trasparenza amministrativa e il diritto a una decisione espresse valgono anche nel campo delle autorizzazioni al soggiorno, con la conseguenza che il silenzio della P.A. può costituire oggetto di ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l'annullamento del comportamento illegittimo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la necessità di ottenere una pronuncia espressa della pubblica amministrazione sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno stagionale, superando il silenzio amministrativo che rappresenta un danno procedurale e un vulnus ai diritti del ricorrente. Tuttavia, la questione è complicata dal fatto che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha per sua natura una validità temporale limitata al periodo lavorativo per il quale è rilasciato, con la conseguenza che nel corso del procedimento giudiziale la situazione originaria potrebbe mutare rendendosi inutile la pronuncia richiesta. Il ricorso si inserisce quindi nel più ampio tema della carenza di interesse ad agire sopravvenuta, fenomeno processuale che rende improcedibile la domanda quando l'utilità della sentenza viene meno durante il corso della causa.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Lazio ha considerato che nel corso del procedimento giudiziale si è verificata una modifica della situazione fattuale originaria tale da determinare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia da parte del giudice amministrativo. La ragione di tale decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso in tema di permessi di soggiorno deve mantenere una funzione utile e un'efficacia pratica, principio che viene meno quando le circostanze di fatto mutano rendendo ormai inutile l'intervento giudiziale richiesto. Coerentemente con la giurisprudenza consolidata in materia di ricorsi avverso il silenzio amministrativo, il giudice ha ritenuto che la carenza di interesse sopravvenuta rappresenta un impedimento alla prosecuzione del giudizio e alla pronuncia del merito, giacché una sentenza di accoglimento non produrrebbe alcun effetto utile per il ricorrente. Tale carenza di interesse, sopraggiunta durante il corso della causa, determina l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, rendendo il ricorso inammissibile da un punto di vista procedurale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza che il giudizio è stato estinto senza giungere a una pronuncia sul merito della controversia. La dichiarazione di improcedibilità significa che il ricorso non poteva proseguire in giudizio a causa della venuta meno dell'interesse ad agire durante il corso del procedimento, determinato dalle mutate circostanze fattiali relative al permesso di soggiorno stagionale. Non è stato quindi necessario per il collegio giudicante pronunciarsi sulla legittimità dell'inerzia amministrativa, poiché tale pronuncia avrebbe perduto ogni utilità pratica rispetto alla situazione concretamente venutasi a creare.
Massima
La carenza di interesse sopravvenuta durante il corso del giudizio in materia di ricorsi avverso il silenzio sulla concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale determina l'improcedibilità del ricorso quando la situazione fattuale originaria è significativamente mutata rendendo ormai inefficace una pronuncia giudiziale di accoglimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvia Simone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Questura di Latina, con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale presentata in data 23.7.2024, codice assicurata 055991184034; sul ricorso numero di registro generale 6227 del 2025, proposto da Singh Mandeep, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Preso atto che già il 17 marzo 2025 veniva notificato al ricorrente preavviso di rigetto dell’istanza proposta per la mancanza del contratto di soggiorno; stabilito che in esito alla sopravvenuta adozione di atto della Questura di Roma che dichiara la irricevibilità dell’istanza del ricorrente in data 17.9.2025 il ricorso in epigrafe è divenuto improcedibile; ritenuto di compensare per giusti motivi le spese di giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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