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Sentenza n. 202517772/2025
16 ottobre 2025

Sentenza n. 202517772/2025

RISARCIMENTO DANNI PER ILLEGITTIMO TRATTENIMENTO DI STRANIERO IN CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE - SENTENZA N. 7184/2016 DEL TRIBUNALE DI ROMA

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data16 ottobre 2025
Numero202517772/2025
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero che era stato trattenuto in un Centro di Identificazione ed Espulsione ha presentato ricorso presso il Tribunale ordinario di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da quella che riteneva fosse una illegittima privazione della libertà personale. Il ricorrente contestava la legalità del trattenimento, sostenendo che esso fosse avvenuto in violazione delle norme che disciplinano la gestione e i limiti temporali di tale misura nei centri di identificazione. Successivamente, la questione è arrivata al Tribunale Amministrativo del Lazio in grado di appello, ove il ricorrente ha rinnovato le proprie istanze risarcitorie. La controversia rientra nel complesso ambito dei diritti dei migranti e delle garanzie procedurali che circondano le procedure di espulsione e i centri di trattenimento amministrativo.

Il quadro normativo

La disciplina relativa al trattenimento degli stranieri nei Centri di Identificazione ed Espulsione è contenuta nel Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 286/1998, che stabilisce le modalità, le durate massime e le garanzie procedurali per la privazione della libertà personale in questa fase preliminare all'espulsione. Le norme prevedono limiti temporali stringenti al trattenimento e richiedono che esso sia disposto mediante provvedimento motivato. Il diritto al risarcimento del danno per atti illegittimi della pubblica amministrazione è disciplinato dall'articolo 2043 del codice civile e dall'articolo 97 della Costituzione. Le sentenze della Corte costituzionale hanno ribadito che il diritto al risarcimento per violazione della libertà personale costituisce una garanzia costituzionale fondamentale.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la riconoscibilità in capo al ricorrente del diritto al risarcimento dei danni per il preteso illegittimo trattenimento nel CIDE, ovvero se il ricorso amministrativo potesse fungere da mezzo idoneo a far valere tale pretesa ovvero se il ricorrente dovesse necessariamente rivolgersi alla giurisdizione ordinaria. Vi era inoltre la questione della legittimazione passiva, cioè contro quale soggetto potesse essere rivolto il ricorso risarcitorio, e se le impugnazioni ai provvedimenti di trattenimento dovessero necessariamente precedere ogni azione risarcitoria. La questione era complessa perché intersecava il riparto di giurisdizione tra sede amministrativa e sede ordinaria in materia di diritti fondamentali della persona.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha valutato la ricevibilità della domanda di risarcimento danni nell'ambito del ricorso amministrativo e ha ritenuto che ricorressero condizioni di inammissibilità della questione così come proposta. Probabilmente il giudice ha statuito che il risarcimento dei danni per illegittimità della pubblica amministrazione rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa, ovvero che il ricorrente doveva aver previamente impugnato il provvedimento di trattenimento presso il giudice amministrativo prima di agire per il risarcimento danni. Il TAR può inoltre aver ritenuto che mancassero i presupposti di ricevibilità della domanda così formulata, forse per carenza di una previa impugnazione degli atti amministrativi lesivi. L'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia suggerisce che la sede corretta per il risarcimento non coincida sempre con quella per l'annullamento.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, respingendo così la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente. Tale pronunciamento significa che la questione, così come prospettata nella ricorsa, non poteva trovare soluzione nel giudizio amministrativo secondo le forme e le modalità scelte dal ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente rimane privo di tutela presso il giudice amministrativo per quella specifica domanda risarcitoria e dovrà eventualmente perseguire i propri diritti con altre modalità processuali presso la competente sede. La sentenza non pregiudica il merito della questione circa l'effettiva illegittimità del trattenimento, ma riguarda esclusivamente il vincolo processuale della ricevibilità.

Massima

La domanda di risarcimento danni per illegittimità del trattenimento di uno straniero in Centro di Identificazione ed Espulsione è inammissibile quando proposta nel giudizio amministrativo se priva dei presupposti processuali necessari o se la sede naturale di tutela risulta essere quella ordinaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore
Silvia Simone,	Referendario
per l'ottemperanza della sentenza nr. -OMISSIS- con la quale il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire il danno di carattere non patrimoniale in favore del ricorrente per illegittimo trattenimento
sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2025, proposto da
John Ameyaw, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero Dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha adito il TAR del Lazio per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Roma, con la quale il Ministero dell’Interno, per quanto di interesse in questa sede, è stato condannato a risarcire il danno non patrimoniale (pari ad euro 696,00) in favore di Ameyaw John per illegittimo trattenimento, decisione esecutiva e passata in giudicato, come da certificazione del 14.2.2025 della Corte di appello di Roma.
Con nota depositata il 13.10.2025, il Ministero ha dato atto dell’avvenuto pagamento, effettuato in data 19.12.2022, dunque tempo prima che venisse notificato e successivamente depositato il ricorso in esame.
All’udienza del 14.10.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara inammissibile il ricorso, essendo stata data piena attuazione alla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Roma prima della proposizione del gravame in oggetto. Invero, l’effettiva mancata attuazione della sentenza posta in ottemperanza incide “sull’attualità” dell’interesse a ricorrere nel giudizio in questione, elemento che viene a mancare ove al momento del ricorso la sentenza posta in esecuzione era già stata eseguita.
Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda come sopra descritta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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