RIGETTO/DINIEGO DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/618178)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 11 giugno 2025 |
| Numero | 202511458/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 numero 91, secondo il quale può essere naturalizzato chi risieda legalmente in Italia per un determinato periodo. Il Ministero dell'Interno ha respinto questa istanza con decreto ministeriale del 9 gennaio 2020, fondandosi su denunce presenti nel fascicolo del richiedente concernenti inosservanza di provvedimenti dell'autorità pubblica e violazioni della normativa sull'immigrazione riscontrate durante il cosiddetto decennio di osservazione, cioè il periodo rilevante per valutare l'idoneità morale e sociale del candidato. Il ricorrente ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per ottenere l'annullamento di questo diniego, ritenendolo illegittimo, e ha presentato osservazioni scritte durante il procedimento amministrativo al fine di contrastare il preavviso di rigetto. La controversia è stata sottoposta al giudice amministrativo come questione sulla legittimità del provvedimento di rigetto e sulla corretta valutazione dei fatti contestati al ricorrente.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che stabilisce i requisiti e i criteri ai quali l'amministrazione deve attenersi nella valutazione delle domande. L'articolo 9, comma 1, lettera f), consente di accedere alla cittadinanza italiana in seguito a un periodo di residenza legale nel territorio nazionale, subordinando la concessione alla valutazione positiva di elementi di carattere morale e della conformità al comportamento del richiedente rispetto alle leggi dello Stato italiano. La normativa sulla procedura amministrativa e in particolare l'articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo regolano i termini e le modalità della partecipazione del ricorrente al procedimento, incluso il diritto di presentare osservazioni e memorie a riscontro dei provvedimenti preliminari. L'amministrazione è pertanto tenuta a considerare attentamente le osservazioni presentate entro i termini stabiliti e a fornire una motivazione consapevole della loro ricezione, pena l'illegittimità della decisione finale.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità del diniego di cittadinanza basato esclusivamente sulla presenza di denunce per violazione della normativa sull'immigrazione e inosservanza di provvedimenti amministrativi. Il ricorrente contestava la valutazione amministrativa, sostenendo che tali denunce non costituissero un ostacolo insuperabile alla concessione della cittadinanza e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le sue osservazioni difensive presentate tempestivamente nel procedimento. La questione sottesa era se il Ministero avesse correttamente ponderato i fatti allegati nel fascicolo e se la mancata considerazione di una difesa tempestivamente presentata potesse inficiare la legittimità del provvedimento di diniego. Si trattava inoltre di valutare se il rifiuto fosse proporzionato e se il richiedente avesse effettivamente dimostrato una grave inosservanza delle leggi italiane tale da rendere inammissibile la sua naturalizzazione.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio amministrativo, il Ministero dell'Interno ha operato una riconsiderazione della propria posizione, rappresentando al Tribunale, con comunicazione del 12 novembre 2024, che a seguito di riesame della pratica si era determinato ad accogliere l'istanza di concessione della cittadinanza, successivamente conferita con decreto del Presidente della Repubblica del 11 dicembre 2024. Tale comportamento dell'Amministrazione, costituendo una scelta di aderire sostanzialmente alla pretesa del ricorrente, eliminava la necessità di un approfondimento dettagliato della questione di fondo da parte del collegio giudicante. Il tribunale ha riconosciuto che l'emanazione del provvedimento benefico, ossia la concessione della cittadinanza, rendeva pienamente soddisfatto l'interesse dedotto dal ricorrente e quindi cessata la materia del contendere. Tuttavia, il collegio ha anche considerato, nella valutazione delle spese di lite, che l'omissione da parte della pubblica amministrazione di prendere in considerazione le osservazioni presentate dal ricorrente il 17 giugno 2019 a contraddittorio del preavviso di rigetto del 14 marzo 2019 costituiva un elemento di illegittimità del procedimento originario, anche se compensata dalla tardività relativa di tali osservazioni rispetto ai termini previsti per il riscontro.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il provvedimento richiesto dal ricorrente, cioè la concessione della cittadinanza italiana, è stato effettivamente emanato dal Ministero dell'Interno per il tramite del decreto presidenziale. Alle spese di lite è stata applicata la compensazione, tenendo conto della soccombenza virtuale del ricorrente, considerando sia l'inadeguata considerazione amministrativa delle sue osservazioni difensive sia la relativa tardività di queste rispetto alle scadenze procedurali. Il tribunale ha ordinato infine che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando la pubblica amministrazione accoglie successivamente l'istanza originariamente respinta durante il giudizio amministrativo, concedendo il provvedimento vantaggioso richiesto dal ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, sebbene possa valutare comparativamente il comportamento dell'amministrazione nel procedimento originario e in quello contenzioso ai fini della liquidazione equitativa delle spese di lite.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 3830 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM del 9.1.2020 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 a causa di denunce per inosservanza provvedimenti dell’autorità pubblica e normativa sull’immigrazione riportate nel cd. decennio di osservazione. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed in data 12.11.2024 ha rappresentato che, a seguito di riesame, si è determinata ad accogliere l’istanza di concessione della cittadinanza, conferita poi con DPR 11.12.2024, depositato in data 20.3.2025. All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti: facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, si devono considerare, da un lato, l’omessa considerazione, da parte della PA delle osservazioni presentate dalla parte ricorrente in data 17.6.2019 a riscontro del preavviso di rigetto del 14.3.2019, dall’altro lato, della tardività delle stesse rispetto ai termini per il riscontro ivi previsti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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