RIGETTO RICHIESTA DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - ESECUZIONE DEL GIUDICATO: ORDINANZA EX ART. 702BIS C.P.C DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 26 giugno 2025 |
| Numero | 202512746/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso in via straordinaria al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione Diritti della Persona e Immigrazione, per ottenere l'esecuzione di un precedente giudicato amministrativo mediante ordinanza ex articolo 702 bis del codice di procedura civile. La controversia traeva origine dal rigetto opposto dall'amministrazione competente nei confronti di una richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, provvedimento negativo che era stato poi cassato dal giudice amministrativo in un precedente giudicato. La ricorrente ha dovuto ricorrere alle procedure di esecuzione forzata del giudicato perché l'amministrazione non aveva autonomamente provveduto all'adempimento spontaneo della sentenza precedente, ovvero al rilascio del nulla osta. Nel corso del procedimento di esecuzione si sono verificati sviluppi che hanno inciso sulla pendenza della causa davanti al collegio giudicante.
Il quadro normativo
La materia è regolata dall'articolo 702 bis del codice di procedura civile, che disciplina l'esecuzione dei giudicati amministrativi mediante ricorso alla giurisdizione ordinaria quando la pubblica amministrazione non ottempera spontaneamente alle decisioni del giudice amministrativo. In parallelo, la disciplina del ricongiungimento familiare per cittadini stranieri è contenuta nel decreto legislativo numero 286 del 1998 e nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario che proteggono il diritto alla vita familiare. Il diritto al ricongiungimento costituisce un diritto fondamentale riconosciuto sia dalla Costituzione italiana, particolarmente nell'articolo 29 che tutela la famiglia quale società naturale, sia dal diritto internazionale e comunitario, dal momento che interessa direttamente la sfera più intima della persona umana e della sua dignità.
La questione giuridica
La questione principale sottesa al ricorso era l'esecuzione coattiva di un precedente provvedimento giurisdizionale amministrativo mediante l'intervento della magistratura ordinaria, questione che investe aspetti complessi della tutela giurisdizionale e dell'efficacia dei giudicati. In secondo luogo, emergeva la questione della legittimità del rigetto iniziale del nulla osta, questione già risolta nel merito dal giudice amministrativo nel giudicato precedente, il cui adempimento era ora in discussione. Infine, era in gioco la tutela sostanziale del diritto al ricongiungimento familiare nel contesto specifico della ricorrente, un interesse meritevole di protezione che trascende il mero aspetto procedurale.
La motivazione del giudice
Il tribunale amministrativo regionale, nel valutare la situazione processuale durante il procedimento dinanzi a sé, ha rilevato che le condizioni fattiche originarie della controversia erano venute meno nel corso del giudizio di ottemperanza. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta il riconoscimento che la posizione giuridica del ricorrente era stata modificata intervenendo circostanze sopravvenute, verosimilmente il rilascio del nulla osta richiesto ovvero l'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare attraverso successivi provvedimenti amministrativi conformi al precedente giudicato. Tale situazione impedisce al giudice di pronunciarsi utilmente nel merito, dal momento che la prestazione dedotta in giudizio o è stata già fornita o è divenuta in tutto o in parte non più necessaria a causa dell'estinguersi dell'interesse controverso. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce la soluzione più economica e coerente quando il diritto fondamentale tutelato è stato di fatto realizzato durante lo svolgimento del procedimento.
La decisione
Il tribunale amministrativo regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronuncia che comporta l'estinzione del giudizio non per valutazione del merito della pretesa, ma per effetto dell'eliminazione dell'interesse ricorribile durante il corso del procedimento. Tale provvedimento determina l'estinzione della lite e generalmente non dà luogo a condanna al pagamento delle spese processuali da parte di alcuno, riconoscendo così che le parti non si sono rese responsabili di condotta processuale scorretta. La decisione del tribunale determina di fatto la riacquisizione da parte del ricorrente della situazione giuridica favorevole alla quale aveva diritto in conseguenza del precedente giudicato amministrativo.
Massima
Quando durante il giudizio di ottemperanza di un precedente giudicato amministrativo sul ricongiungimento familiare sopravvenga l'adempimento della prestazione dedotta in giudizio ovvero l'eliminazione dell'interesse ricorribile, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario, Estensore per l'ottemperanza all’ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata nel procedimento r.g. n. 4245/2023. sul ricorso numero di registro generale 3635 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Sorze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate, ad eccezione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario di parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
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