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Sentenza n. 202511662/2025
13 giugno 2025

Sentenza n. 202511662/2025

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AVANZATA IN DATA 21.11.2022 - (RM1408204412) IN ESECUZIONE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA (PROCEDIMENTO R.G. 34664/2023)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data13 giugno 2025
Numero202511662/2025
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera aveva presentato ricorso al Tribunale ordinario di Roma al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare e conseguentemente la concessione del nulla osta da parte dell'amministrazione competente. Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato l'amministrazione a concedere il nulla osta attraverso una sentenza che è divenuta giudicata. Successivamente, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza al TAR al fine di verificare l'esecuzione effettiva di tale giudicato, nel quale sostanzialmente si chiedeva all'amministrazione di dare piena attuazione al provvedimento ormai consolidato e definitivo.

Il quadro normativo

La materia del ricongiungimento familiare è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il quale riconosce ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di raggiungerli attraverso il rilascio di un nulla osta da parte delle prefetture competenti. Il nulla osta costituisce un documento amministrativo di grande rilevanza poiché rappresenta il presupposto necessario per il successivo rilascio del visto di ingresso presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. L'amministrazione è tenuta a rilasciare il nulla osta quando ricorrono i requisiti di legge relativi alle condizioni economiche, alloggiative e sanitarie del soggetto che accoglie i familiari.

La questione giuridica

La questione sottoposta al TAR era quella di verificare se l'amministrazione aveva ottemperato al giudicato emanato dal Tribunale ordinario ordinandole di concedere il nulla osta per il ricongiungimento familiare del ricorrente. In particolare, il ricorrente lamentava che nonostante il consolidamento della sentenza favorevole, l'amministrazione non aveva ancora provveduto al rilascio del documento necessario. La questione riguardava quindi il tema dell'efficacia esecutiva dei giudicati amministrativi e il dovere di ottemperanza di cui sono tenuti gli uffici pubblici quando un provvedimento viene annullato o quando viene riconosciuto un diritto.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha valutato l'esatta portata della doglianza formulata dal ricorrente, ricostruendo lo stato di fatto della questione. Nel corso del procedimento o comunque prima della pronuncia definitiva, è emerso che l'amministrazione ha effettivamente provveduto a concedere il nulla osta richiesto, dando quindi esecuzione al giudicato del Tribunale ordinario. Di conseguenza, il giudice amministrativo ha ritenuto che la materia della controversia era venuta meno, poiché il risultato pratico che il ricorrente intendeva perseguire era stato ormai conseguito mediante l'adempimento volontario dell'amministrazione al proprio dovere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rimettendo così fine al procedimento di ottemperanza. Questa decisione comporta che il ricorso non viene deciso nel merito, bensì viene estinto per venir meno dell'interesse a ricorrere del ricorrente, il quale ha ormai ottenuto quanto rivendicava. Il provvedimento di concessione del nulla osta rimane comunque efficace e conserva piena validità amministrativa, consentendo al ricorrente di procedere con i successivi adempimenti necessari al ricongiungimento familiare presso i consolati competenti.

Massima

Quando l'amministrazione pubblica adempie volontariamente alle prescrizioni contenute in un giudicato durante il procedimento di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e estingue il procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, pronunciata nel procedimento r.g. 34664/2023 e pubblicata in data 20.06.2024;
sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2025, proposto da
Stephen Uthup, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del  Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, pronunciata nel procedimento r.g. 34664/2023 e pubblicata in data 20.06.2024 che accoglie il ricorso avverso e per l’annullamento  del  provvedimento n. P-RM/F/N/2022/124351  RM  1408204412 di  diniego  del  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma il 14.12.2022 e ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante, il rilascio del nulla osta al  ricongiungimento  familiare  tra UTHUP  Stephen e sua  moglie MARUTHUR  Prasanna  Stephen, e  sua  figlia,  UTHUP  Steffy Stephen;
vista altresì la nota dello Sportello Unico immigrazione di Roma del 6 giugno 2025 che, in esecuzione della citata sentenza definitiva, attesta il rilascio del nulla osta richiesto da parte ricorrente e chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
stabilito che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza virtuale come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 750,00 (settecentocinquanta), oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore del ricorrente che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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