RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/0685025
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 2 maggio 2025 |
| Numero | 202508556/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso proposto da un cittadino straniero (con generalità protette da oscuramento ai sensi della disciplina sulla riservatezza) rappresentato dagli avvocati Filippo Lattanzi e Sarah Parachini contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il 14 dicembre 2021 con numero 10626/2021 ed è stato discusso in camera di consiglio il 26 marzo 2025 dinanzi alla Sezione Quinta Bis con relatore il Referendario Gianluca Verico. La controversia riguardava il riconoscimento della qualità di cittadino italiano, questione che investe il diritto fondamentale dello status civile e politico della persona nonché i requisiti sostanziali e procedurali richiesti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza. Il ricorrente contestava il diniego opposto dall'amministrazione nazionale, presumibilmente lamentando vizi motivazionali, procedurali o una errata applicazione della normativa vigente in materia di cittadinanza per naturalizzazione.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 gennaio 1948 n. 1, come successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 1992 n. 542, nonché dalle norme del Codice Civile agli articoli 1 e seguenti del Libro Primo e dalle disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto amministrativo di natura discrezionale, sebbene soggetto al vincolo di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e motivazione, quale atto che incide su una situazione giuridica fondamentale della persona. L'amministrazione competente, rappresentata dal Ministero dell'Interno, dispone di ampi margini di apprezzamento nel valutare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, quali la residenza continuativa in Italia, l'adattamento agli usi e costumi locali, il possesso di idonei mezzi di sussistenza, l'assenza di antecedenti penali e la compatibilità con l'interesse della comunità nazionale. Il ricorso amministrativo innanzi al TAR rappresenta lo strumento ordinario e principale mediante il quale è possibile contestare la legittimità di tali provvedimenti nei confronti della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
La questione giuridica fondamentale consisteva nel determinare se il Ministero dell'Interno avesse correttamente e legittimamente esercitato il suo potere discrezionale di negazione della cittadinanza, oppure se il diniego fosse affetto da vizi che lo rendessero annullabile secondo la disciplina del processo amministrativo. Il ricorrente contrastava presumibilmente la suffieenza della motivazione del provvedimento, l'irragionevolezza o la manifesta arbitrarietà della decisione, ovvero una supposta violazione dei criteri normativi per l'accertamento dei requisiti necessari per la concessione della cittadinanza. La fattispecie investiva pertanto il grado di sindacato che il giudice amministrativo può e deve esercitare sugli atti amministrativi di diniego della cittadinanza, tenendo conto della delicatezza della materia e del margine di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione nel valutare elementi soggettivi e di carattere valutativo quali l'integrazione sociale e l'affidabilità del richiedente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella composizione della Sezione Quinta Bis, ha esamato il ricorso e ha ritenuto fondato il diniego opposto dal Ministero dell'Interno, accogliendo le argomentazioni difensive presentate mediante l'Avvocatura Generale dello Stato. Il collegio giudicante ha valutato che il provvedimento di diniego fosse stato emanato in conformità ai criteri e ai presupposti stabiliti dalla legge sulla cittadinanza, rispettando il vincolo di motivazione e operando un corretto apprezzamento dei fatti e delle circostanze fattualmente rilevanti per la decisione. Il giudice amministrativo ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione non fosse viziato da irragionevolezza, manifesta infondatezza, carenza di motivazione o violazione dei principi generali dell'ordinamento, ergo il diniego si presentava come un atto legittimo e conforme ai criteri normativi. La pronuncia evidenzia una valutazione di deferenza verso le scelte dell'amministrazione in materia di cittadinanza, ambito dove l'autorità competente dispone di margini valutativi significativi, pur restando comunque vincolata al rispetto della legalità sostanziale e procedurale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la piena legittimità del diniego della cittadinanza notificato dal Ministero dell'Interno. Ha condannato il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, quantificate complessivamente in millecinquecento euro quale compenso forfettario per l'attività di difesa dell'amministrazione. La sentenza è stata disposta per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente e ha acquistato effetto definitivo in quanto pronunciata in primo grado dal TAR con esaurimento della giurisdizione amministrativa su tale questione. Per tutela della riservatezza e della dignità della persona ricorrente, il TAR ha ordinato alla propria Segreteria di procedere all'oscuramento integrale delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, in conformità agli articoli 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy) e all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR).
Massima
L'esercizio del potere amministrativo discrezionale in materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione rimane sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della legittimità, dovendo l'amministrazione rispettare i criteri normativi, il dovere di motivazione e il divieto di arbitrarietà, sebbene il giudice riconosca margini di apprezzamento significativi all'autorità competente nella valutazione degli elementi fattici e soggettivi rilevanti per la decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 10626 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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