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Sentenza n. 202603600/2026
26 febbraio 2026

Sentenza n. 202603600/2026

PROVVEDIMENTO PROT. N. 0347670/2025 - RIGETTO RICHIESTA DI ACCESSO ALLE MISURE DI ACCOGLIENZA PREVISTE DALLA LEGGE IN FAVORE DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - RISARCIMENTO DANNI

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data26 febbraio 2026
Numero202603600/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma alla richiesta di misure di accoglienza avanzata da un soggetto le cui generalità sono protette da riservatezza. Il decreto prefettizio di reiezione risale al 21 agosto 2025 e fu notificato con il numero di protocollo 314323. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Mauro Notargiovanni, ha impugnato questo rifiuto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ricorso numero 10779 del 2025. La materia rientra nell'ambito dell'accoglienza di persone in situazioni di vulnerabilità e necessità, un aspetto centrale dell'amministrazione prefettizia in tema di diritti fondamentali e dignità della persona.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema normativo dell'accoglienza stabilito dal decreto legislativo in materia di immigrazione e dai regolamenti amministrativi che disciplinano le misure di accoglienza gestite dalle prefetture. Rientrano in questo ambito i principi costituzionali sulla dignità umana e sulla protezione dei diritti fondamentali, insieme alle disposizioni sulla procedura amministrativa e sul diritto di accesso alle misure di protezione sociale. Il TAR ha altresì considerato rilevanti le norme sulla privacy e la protezione dei dati personali, in particolare il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo numero 2016/679, dato il carattere sensibile dei dati in questione.

La questione giuridica

Il ricorso poneva il problema della legittimità del rifiuto prefettizio, ovvero se la Prefettura avesse correttamente valutato i presupposti per l'accoglienza secondo la norma e secondo i principi di corretta amministrazione e ragionevolezza. Il ricorrente contestava l'assenza di accoglienza e pretendeva che il provvedimento restrittivo fosse annullato per consentire l'accesso alle misure richieste. In senso più ampio, era in gioco il diritto alla dignità e alla protezione minima garantita dall'ordinamento a persone in condizioni di vulnerabilità.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, la situazione di fatto si è modificata: la Prefettura di Roma ha successivamente accolto la richiesta di misure di accoglienza del ricorrente, eliminando così il contrasto che aveva dato origine al ricorso. Dato che il provvedimento impugnato è stato sostanzialmente revocato e la materia controversa ha trovato composizione favorevole alla posizione del ricorrente, il collegio giudicante ha ritenuto che non sussistessero più ragioni per pronunciarsi nel merito della controversia. In queste circostanze, secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, chiudendo il procedimento senza necessità di una decisione su diritti ed obblighi controversi ormai superati dai fatti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dichiara cessata la materia del contendere, disponendo il compensamento delle spese di giudizio tra le parti. Il collegio ha ordinato inoltre all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della presente sentenza. In considerazione della natura sensibile dei dati personali coinvolti, il TAR ha mandato alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando una richiesta di accoglienza inizialmente rifiutata dalla prefettura viene successivamente accettata nel corso del procedimento giudiziale, il ricorso per l'annullamento del rifiuto incorre in cessazione della materia del contendere e il giudice amministrativo dichiara estinta la controversia senza pronunciarsi sul merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Politi,	Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano,	Consigliere
Alberto Ugo,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza n. Prot. 314323 del 21 agosto 2025
sul ricorso numero di registro generale 10779 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Notargiovanni, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Andrea Doria, n. 64 sc. G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
- Ministero dell’Interno;
- Prefettura di Roma;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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