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Sentenza n. 202524049/2025
30 dicembre 2025

Sentenza n. 202524049/2025

PROVVEDIMENTO PROT. N. AD.0000151.U DEL 26.03.2025 - AGGIUDICAZIONE ELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE CONNESSI ALL’INFRASTRUTTURA PERIFERICA DI PASSAPORTO ELETTRONICO (PE) E PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO (PSE) PER L’ITALIA - LOTTO 1- RISARCIMENTO DANNI

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data30 dicembre 2025
Numero202524049/2025
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia trae origine dall'aggiudicazione della procedura aperta indetta per l'affidamento dei servizi e delle forniture connessi all'infrastruttura periferica di passaporto elettronico e permesso di soggiorno elettronico in ambito nazionale, provvedimento protocollato il 26 marzo 2025. Un soggetto ricorrente, presumibilmente partecipante alla gara o portatore di interesse legittimo, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Regione Lazio chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione e il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità del provvedimento. Successivamente, altra parte coinvolta nella controversia ha proposto un ricorso incidentale, ossia un ricorso controrisposta volto a contrastare le pretese del ricorrente principale. La vicenda si inserisce nel contesto delle acquisizioni pubbliche per servizi e infrastrutture critiche dello Stato, dove il rispetto delle procedure di gara e dei principi di trasparenza e concorrenza assume rilevanza costituzionale.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce le modalità di svolgimento delle procedure aperte, i criteri di aggiudicazione e i diritti della parti interessate. Le sentenze dei Tribunali amministrativi in materia di appalti sono soggette ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi il principio di legalità, di trasparenza e di tutela dell'affidamento legittimo. Il diritto di ricorso è riconosciuto sia al ricorrente principale che alle parti coinvolte nella controversia, secondo le regole sulla ricorribilità e sulla legittimazione a stare in giudizio previste dalle norme processuali amministrative. Tuttavia, l'esercizio di tale diritto deve avvenire rispettando i presupposti procedurali di ammissibilità e ricorribilità, la cui violazione comporta il rigetto della domanda per motivi di rito.

La questione giuridica

Il nodo giuridico affrontato dal Tribunale ha riguardato l'ammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla parte convenuta, ovvero la sussistenza dei presupposti processuali necessari per consentire al giudice di esaminare il merito delle doglianze avanzate. La questione ha coinvolto l'analisi dei requisti di ricorribilità, della legittimazione processuale della parte ricorrente incidentale e del rispetto dei termini e delle forme previste dalle norme di procedura amministrativa. In particolare, era controverso se il ricorso incidentale fosse stato proposto nei tempi e nei modi corretti e se la parte che lo proponeva avesse la qualifica e l'interesse necessari per impugnare il provvedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato le eccezioni di rito sollevate preliminarmente, riscontrando la mancanza di uno o più dei presupposti di ammissibilità che la legge processuale amministrativa richiede per la ricevibilità del ricorso incidentale. Il Tribunale ha accertato che il ricorso incidentale presentava difetti procedurali sostanziali, quali la inosservanza dei termini di proposizione, l'assenza della necessaria legittimazione passiva della controparte indicata, ovvero altre irregolarità formali incompatibili con la prosecuzione del giudizio. Sulla base di tale valutazione, il TAR ha ritenuto di dovere pronunciarsi sulle questioni preliminari senza procedere all'esame del merito della controversia, applicando il principio secondo cui i vizi procedurali devono essere sanzionati con il rigetto della domanda prima ancora di entrare nel merito delle pretese sostanziali.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, precludendo così al ricorrente incidentale la possibilità di ottenere una pronuncia nel merito delle sue doglianze. Tale provvedimento ha reso definitiva la prosecuzione del procedimento con il ricorso principale, consentendo al giudice di concentrarsi esclusivamente sulle questioni sollevate dal ricorrente originario senza la complicazione procedurale derivante dalla controrisposta. La sentenza è stata pronunciata in data 30 dicembre 2025 dalla Sezione Seconda del TAR Lazio, organo specializzato in controversie di diritto amministrativo.

Massima

L'improcedibilità del ricorso incidentale consegue alla violazione dei presupposti processuali di ammissibilità stabiliti dalla legge, la cui mancanza comporta l'inammissibilità della domanda indipendentemente dal fondamento nel merito delle pretese avanzate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pietro Morabito,	Presidente
Igor Nobile,	Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli,	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. AD.0000151.U.26-03-2025 del 26.3.2025, comunicato in pari data, con il quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha definitivamente aggiudicato il Lotto n. 1 della procedura aperta per l’affidamento “dei servizi e delle forniture connessi all’infrastruttura periferica di passaporto elettronico (PE) e permesso di soggiorno elettronico (PSE) per l’Italia” al costituendo RTI con la mandataria -OMISSIS- S.r.l. e con le mandanti -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A.;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- S.r.l.:
per la nullità e/o l’annullamento:
- in parte qua del paragrafo 16 del Disciplinare di gara;
- di tutti gli atti a questa presupposti, per la negata ipotesi in cui possa ritenersi che la lex specialis precluda il soccorso procedimentale del tipo di quello attivato dal Poligrafico in relazione all’invio della “Scheda Tecnica quantitativa compilata”;
- in parte qua di tutti gli atti e verbali della procedura, ed in particolare dei verbali n. 34 e n. 35;
- del disciplinare di gara, in particolare dei par. 9 e 18 ove interpretabili in senso conforme all’operato della Stazione appaltante e del RTI TIM/MVS quanto all’attribuzione a quest’ultimo del punteggio massimo di 10 punti per il criterio tabellare 6.1.;
- in parte qua di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, anche ignoto, comunque lesivo per la ricorrente incidentale;
sul ricorso numero di registro generale 5491 del 2025, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A0132777EE, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con la mandante -OMISSIS- S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino, Valeria Falconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Altamura in Roma, via Cicerone, 60;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo, siccome integrato da motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna altresì la parte ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio, nella seguente modalità:
- euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di Ipzs- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con attribuzione ex lege all’Avvocatura Generale dello Stato;
- euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di -OMISSIS- S.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:

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