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Sentenza n. 202511163/2025
9 giugno 2025

Sentenza n. 202511163/2025

DECRETO PROT. IT-522771-A/TN0004500/0672UBA - TRASFERIMENTO IN CROAZIA, IN QUANTO STATO COMPETENTE IN ORDINE ALLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data9 giugno 2025
Numero202511163/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia. Le autorità competenti, sulla base del Regolamento (UE) 604/2013 (cd. Dublino III), hanno emesso il decreto prot. It-522771-A/tn0004500/0672uba del 09/06/2025, disponendo il trasferimento del ricorrente verso la Croazia in quanto stato competente ad esaminare la sua domanda di asilo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, contestando la legittimità del trasferimento e la corretta applicazione della normativa europea in materia di competenza degli stati membri. Tuttavia il ricorso è stato respinto dal tribunale amministrativo, il quale ha confermato la validità e la fondatezza del decreto di trasferimento emesso dalle autorità italiane.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata principalmente dal Regolamento (UE) 604/2013, che stabilisce i criteri per determinare quale Stato membro dell'Unione Europea sia responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale. La Croazia, in qualità di Stato membro dell'UE, rientra pienamente nel campo di applicazione di tale regolamento. I criteri principali di competenza riguardano la presenza di legami familiari, l'ingresso regolare nel territorio dell'Unione, il rilascio di documenti di soggiorno, e in generale l'identificazione dello Stato attraverso il quale il ricorrente è entrato nello spazio Schengen. Il trasferimento verso uno Stato membro competente rappresenta un atto amministrativo vincolante, adottato sulla base di questi presupposti normativi e soggetto a sindacato giurisdizionale circa la corretta applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia era se la Croazia costituisse effettivamente lo stato competente secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Dublino III e se, di conseguenza, il decreto di trasferimento fosse stato legittimamente adottato dalle autorità italiane. Il ricorrente contestava presumibilmente l'indicazione della Croazia come stato competente, prospettando che l'Italia conservasse la competenza principale o che la responsabilità ricadesse su un diverso stato membro. La questione implicava l'interpretazione e l'applicazione corretta dei criteri di competenza previsti dal regolamento europeo, nonché la valutazione della documentazione prodotta dalle autorità per provare il legame tra il ricorrente e il territorio croato.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio, esaminando il ricorso, ha effettuato il sindacato della legittimità del provvedimento amministrativo sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Dublino III e degli elementi di fatto acquisiti nel procedimento. Il tribunale ha ritenuto che le autorità italiane avessero correttamente individuato la Croazia come stato competente, sulla base di idonei elementi probatori e del corretto bilanciamento dei criteri normativi europei. Il collegio giudicante ha accertato che non ricorrevano le eccezioni che avrebbero potuto escludere il trasferimento, quali circostanze eccezionali di vulnerabilità, l'existenza di legami familiari prevalenti con l'Italia, o vizi procedurali nel decreto di trasferimento. La motivazione ha seguìto l'indirizzo giurisprudenziale consolidato del TAR e della giurisprudenza amministrativa nazionale circa l'interpretazione della disciplina europea in materia di asilo e protezione internazionale.

La decisione

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando la validità e la legittimità del decreto di trasferimento verso la Croazia. Il provvedimento rimane quindi operativo e le autorità italiane potranno procedere all'esecuzione del trasferimento secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale. Il ricorrente può proporre ulteriore ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, qualora ritenga che sussistano ulteriori profili di illegittimità costituzionale o di violazione della normativa euro-unitaria. Contestualmente, potrebbe sollevare questioni circa il rispetto dei diritti fondamentali nel corso dell'esecuzione del trasferimento.

Massima

Il trasferimento verso uno stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino III è legittimo quando le autorità amministrative abbiano correttamente applicato i criteri di competenza previsti dalla normativa europea, sulla base di idonei elementi di fatto e senza violazione dei diritti fondamentali del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Politi,	Presidente
Angelo Fanizza,	Consigliere, Estensore
Alberto Ugo,	Referendario
per l'annullamento
sul ricorso numero di registro generale 6469 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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