PROVVEDIMENTO DEL 11/12/2024 - RIGETTO ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS - RISARCIMENTO DANNI
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 18 dicembre 2025 |
| Numero | 202523081/2025 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro un provvedimento della Questura o dell'ufficio competente, in data 11 dicembre 2024, che ha rigettato la sua istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per trasmissione iure sanguinis, ossia per discendenza diretta da un antenato italiano. Contemporaneamente al ricorso amministrativo, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal rigetto dell'istanza, lamentando sia il pregiudizio economico che morale derivante dal diniego della cittadinanza. La questione ha coinvolto l'interpretazione dei requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza per linea di sangue, un diritto fondamentale che incide sulla posizione giuridica del soggetto e sulla sua capacità di esercitare diritti civili e politici nello Stato italiano.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che disciplina i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza. Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sottoposto a condizioni specifiche previste dalla normativa, in particolare la trasmissione della cittadinanza avviene per linea diretta quando l'ascendente è stato cittadino italiano al momento della nascita del richiedente o della trasmissione secondo le regole stabilite. Le controversie in materia di cittadinanza presentano profili complessi riguardanti la natura dell'atto amministrativo e la competenza giurisdizionale, poiché si intrecciano elementi di diritto amministrativo, diritto civile e diritto pubblico.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la competenza giurisdizionale del TAR per conoscere di ricorsi concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana. La questione è se i provvedimenti amministrativi che rigettano istanze di cittadinanza iure sanguinis costituiscono atti amministrativi sindacabili in sede amministrativa o se appartengono a una categoria diversa, la cui controversia è riservata ad altre sedi giudicanti. Inoltre, è controverso se il danno derivante dal diniego della cittadinanza possa essere fatto valere davanti al giudice amministrativo ovvero se debba essere fatto valere separatamente davanti al giudice ordinario, secondo le regole sulla separazione delle competenze.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha esaminato i profili di competenza ratione materiae e ha concluso che il ricorso verteva su una questione che non rientra nella sfera di cognizione del giudice amministrativo. La ragione principale consiste nel fatto che il riconoscimento della cittadinanza, sebbene sia deciso da un'amministrazione pubblica, non costituisce un atto amministrativo in senso stretto bensì un atto dichiarativo di uno status personale che attiene alla capacità giuridica del soggetto e alla sua posizione rispetto allo Stato. Il collegio ha ritenuto che le controversie relative al riconoscimento della cittadinanza rientrano nella competenza esclusiva del giudice ordinario, in particolare della Corte di Cassazione, che ha la competenza specifica per decidere su questioni di diritto civile, diritti della personalità e status personale. Pertanto, il TAR si è dichiarato privo della competenza necessaria per decidere della questione.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione quinta bis, ha dichiarato il difetto di giurisdizione e conseguentemente ha disposto il rigetto del ricorso per carenza di competenza. La sentenza non ha affrontato il merito della istanza di cittadinanza né la domanda di risarcimento danni, in quanto il giudizio è stato interrotto sulla soglia della giurisdizionalità. Il ricorrente rimane così privo di tutela presso il TAR e deve proporre ricorso dinanzi al giudice ordinario competente, presso la Corte di Cassazione, seguendo la procedura prevista dal codice civile.
Massima
Le controversie relative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, attinenti allo status personale del richiedente, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e non rientrano nella competenza del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Chicago, prot. n. -OMISSIS- dell'11.12.2024, avente ad oggetto il rigetto della domanda di cittadinanza iure sanguinis; sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Permunian, Giuditta Grisolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando: - dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.; - compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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