INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 3 febbraio 2025 |
| Numero | 202502388/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ha presentato istanza di rinnovo presso l'amministrazione competente, presumibilmente una Questura o Prefettura nel Lazio. L'amministrazione ha rigettato l'istanza dichiarandola inammissibile, probabilmente in quanto il ricorrente non possedeva i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di rinnovo oppure la domanda presentata non aveva il corretto assetto formale e sostanziale richiesto dalla legge. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha depositato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione Prima Ter, contestando la declaratoria di inammissibilità e chiedendo l'annullamento del provvedimento amministrativo e l'accoglimento della propria istanza di rinnovo.
Il quadro normativo
La materia dell'ingresso, del soggiorno e della protezione dei cittadini stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo 286 del 1998), che fissa i presupposti sostanziali e procedurali per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valgono specifiche condizioni relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro regolarmente costituito, alla capacità economica del datore di lavoro, alla stipula di un contratto di soggiorno e al rispetto dei termini procedurali stabiliti. L'amministrazione ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tali requisiti e di dichiarare inammissibili le istanze che non li soddisfano, seguendo però un percorso decisionale conforme ai principi della trasparenza amministrativa e della corretta motivazione.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della decisione amministrativa di dichiarare inammissibile l'istanza di rinnovo, cioè se l'amministrazione avesse correttamente accertato l'assenza dei presupposti di ammissibilità fissati dalla norma oppure se avesse erroneamente rigettato una richiesta che possedeva effettivamente i requisiti richiesti. Era in discussione anche il rispetto della procedura amministrativa, quale la corretta notificazione del provvedimento, la motivazione sufficiente e specificamente riferita al caso concreto, e il mancato esercizio di poteri discrezionali in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La questione assumeva rilievo non soltanto per la singola posizione del ricorrente, ma anche in termini più generali di corretta applicazione della normativa sull'immigrazione in ambito lavorativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha attentamente valutato se sussistessero effettivamente i presupposti per una dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, esaminando la documentazione prodotta dal ricorrente e il fascicolo amministrativo. Sulla base di questo esame, il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente accertato l'assenza di uno o più dei requisiti sostanziali necessari per l'accoglimento della richiesta di rinnovo, quali la perdita della qualità di lavoratore subordinato regolarmente occupato, il venir meno della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero altre condizioni essenziali previste dalla normativa. Il TAR ha verificato anche che il provvedimento amministrativo di inammissibilità fosse stato adottato in conformità alle procedure previste dalla legge e adeguatamente motivato rispetto alle specifiche circostanze del caso. Conseguentemente, il giudice amministrativo ha respinto gli argomenti del ricorrente e confermato la legittimità della decisione dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR Lazio respinge il ricorso presentato dal ricorrente e conferma il provvedimento amministrativo di inammissibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La decisione implica che l'amministrazione procederà secondo le sue valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, senza obbligo di riesaminare la pratica sulla base di nuovi elementi salvo successive iniziative del ricorrente. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio, conform alle disposizioni del codice del processo amministrativo.
Massima
L'amministrazione può legittimamente dichiarare inammissibile un'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il ricorrente non possegga i requisiti essenziali previsti dalla normativa sull'immigrazione, purché il provvedimento sia adottato secondo le procedure stabilite e sia adeguatamente motivato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario Andrea Gana, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento della Questura di Roma in data 4 febbraio 2021 recante l’inammissibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 7117 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Madeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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